Cassazione Civile, Ordinanza n. 38599/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un ordine del Comune di Trevi, relativo a lavori sulla rampa di accesso a un immobile, impartito nell’ambito di un permesso a costruire. Il Consiglio di Stato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento di quell’ordine per difetto di interesse, rilevando che le prescrizioni comunali presupponevano l’esistenza della rampa, mentre sentenze civili passate in giudicato ne avevano già ordinato la demolizione. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione lamentando, in sostanza, che il Consiglio di Stato avrebbe attribuito indebitamente efficacia di giudicato a sentenze civili emesse in sede possessoria, in cui la controinteressata non era parte, e che per tale via avrebbe errato nel dichiarare la carenza di interesse anziché esaminare i motivi di appello. Ha quindi prospettato violazione dell’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., in relazione agli artt. 111, comma 8, Cost., 110 c.p.a. e 362 c.p.c., denunciando eccesso di potere giurisdizionale, diniego di giustizia e sconfinamento nella sfera del merito amministrativo e del legislatore.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze investissero non i limiti esterni della giurisdizione del Consiglio di Stato, ma il modo in cui il giudice amministrativo aveva esercitato il potere giurisdizionale, in particolare nell’interpretazione e applicazione del giudicato esterno e nella valutazione della carenza di interesse ad agire. Tali profili sono stati qualificati come errores in procedendo o in iudicando, cioè vizi interni alla giurisdizione, non censurabili con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 c.p.c. La Corte ha quindi confermato la statuizione di inammissibilità del ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre a dare atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
È stato evocato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che le censure dedotte integrassero un vizio di giurisdizione sindacabile ai sensi di questa disposizione.
art. 111, comma 8, Cost.
Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione; non consente il sindacato su errores in iudicando o in procedendo.
Richiamato dalla ricorrente; non è stato ritenuto idoneo a trasformare in vizio di giurisdizione l’asserito errore del giudice amministrativo sul giudicato e sull’interesse ad agire.
Delimita il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione; la Corte vi ha ricondotto il controllo ai soli limiti esterni della giurisdizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile soltanto per vizi attinenti alla giurisdizione, cioè per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, non per errori di diritto sostanziale o processuale compiuti nell’esercizio della giurisdizione speciale.
- L’erronea interpretazione o applicazione del giudicato, interno o esterno, da parte del giudice amministrativo costituisce un errore di giudizio e non un difetto di giurisdizione.
- La declaratoria di carenza di interesse ad agire, come anche il rilievo della mancanza di legittimazione, attiene ai requisiti intrinseci della domanda e rientra nei limiti interni della giurisdizione; non è quindi censurabile in cassazione come vizio di giurisdizione.
- Non ogni deviazione dal corretto esercizio della funzione giurisdizionale integra eccesso di potere giurisdizionale: solo il difetto assoluto o relativo di giurisdizione è deducibile davanti alle Sezioni Unite.
- La distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione impedisce che il controllo della Cassazione sulle decisioni del giudice speciale si estenda fino a sovrapporsi al sindacato ordinario sugli errores in iudicando o in procedendo.
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