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Sentenza

Sentenza n. 288/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva accertato il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al relativo accredito

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Treviso, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di 500 euro, per due annualità di servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento complessivo di 1.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 maggio 2025 e, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva dato esecuzione al capo relativo all'attivazione della Carta elettronica. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per l'ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata validamente notificata presso il domicilio digitale dell'amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione forzata. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante l'attivazione della Carta elettronica e l'accredito dell'importo di 1.000 euro, escludendo ulteriori accessori poiché la somma non costituisce voce retributiva. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa giustificare l'inottemperanza. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità è stata ritenuta non dovuta in ragione della nomina del commissario ad acta, delle difficoltà derivanti dalla situazione della finanza pubblica, della complessità e serialità del contenzioso relativo alla Carta elettronica e del procedimento articolato che coinvolge più uffici e soggetti. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 440,70 euro, oltre spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione non si conformi agli obblighi da esse derivanti.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta; la penalità di mora è applicabile solo nei limiti e alle condizioni previste dal comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere disposta nei confronti dell'amministrazione inadempiente, ma la sua applicazione può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, comprese quelle connesse alle difficoltà dell'adempimento pubblico, alla finanza pubblica e alla complessità degli interessi coinvolti.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'amministrazione è idonea ai fini dell'avvio dell'esecuzione; a seguito della modifica richiamata dal giudice, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di 500 euro.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplina l'avvalimento da parte del Ministero di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione non adempia agli obblighi conformativi o condannatori derivanti dal giudicato.
  • Quando risultino provati il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine prefissato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente dell'amministrazione debitrice e attribuendogli il compito di compiere tutte le attività contabili e amministrative necessarie al pagamento.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile l'adempimento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: pur essendo astrattamente applicabile anche alle amministrazioni pubbliche, può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, valutate in concreto, quali la nomina di un commissario ad acta, la complessità del procedimento esecutivo, la serialità del contenzioso e le difficoltà connesse alla finanza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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