Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15012/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto commerciale avente a oggetto la fornitura di orzo e caffè, con contestuale concessione in comodato d'uso di un erogatore per bevande calde liofilizzate. A seguito del mancato pagamento di alcune fatture, la società fornitrice otteneva due decreti ingiuntivi, opposti dalla commerciante davanti al Giudice di pace, che si dichiarava incompetente per valore. Riassunta la causa, il Tribunale di Forlì accoglieva solo parzialmente le opposizioni e condannava comunque la debitrice al pagamento di oltre cinquemila euro, rigettando le domande riconvenzionali da questa proposte per concorrenza sleale e per malfunzionamento degli erogatori. La Corte d'appello di Bologna rigettava poi l'impugnazione. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: con il primo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2598 c.c., ma la censura mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove testimoniali e istruttorie compiuta dal giudice di merito in ordine all'insussistenza di atti di concorrenza sleale; con il secondo deduceva omesso esame di circostanze di fatto, ma senza rispettare l'onere di specifica indicazione dei documenti rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e chiedendo comunque una rivalutazione del merito; con il terzo lamentava la mancata compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché veicolava, sotto la rubrica della violazione di legge, una censura in realtà diretta contro l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa la mancanza di concorrenza sleale; ha considerato assorbita la doglianza sul quantum risarcitorio, essendo stata esclusa la sussistenza dell'illecito. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per la sostanziale richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la condanna alle spese non è censurabile in cassazione per il solo fatto che il giudice non abbia espresso motivazione sul mancato esercizio di tale facoltà. Non sono state liquidate spese del giudizio di legittimità perché la società intimata non si era costituita. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2598 c.c.

    La norma sulla concorrenza sleale non può essere invocata in cassazione per contestare una rivalutazione del fatto e delle prove, poiché la verifica dell'esistenza dell'illecito compete al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo formalmente prospettato come violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira a una diversa valutazione del compendio probatorio e dell'accertamento di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame del merito già valutato dal giudice d'appello.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda; la mancanza di tale specificazione rende inammissibile la censura.

  • artt. 375 e 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato nel rito camerale previsto per la declaratoria di manifesta infondatezza o inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro dell'importo ulteriore dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, non è ammissibile censurare sotto forma di violazione di legge la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi richiede puntuale indicazione degli atti e dei documenti rilevanti; altrimenti la censura è inammissibile.
  • La doglianza sulla quantificazione del danno è assorbita quando viene escluso il presupposto stesso della responsabilità o dell'illecito.
  • La compensazione delle spese di lite rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la condanna alle spese non è censurabile in cassazione per il solo mancato richiamo espresso alla compensazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcorrenza slealeSpese di lite
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.