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Ordinanza

Ordinanza n. 4742/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del 1° dicembre 2025 di non idoneità ed esclusione della ricorrente dal concorso pubblico per 4617 Allievi Agenti della Polizia di Stato; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12 febbraio 2026: del decreto del 19 dicembre 2025 del Ministero dell’Interno, pubblicato in pari data, di approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori della procedura per esame per n. 2.517 posti (poi ampliati a 3.117) aperta ai cittadini provenienti dalla vita civile, indetta con D.C.P. 22 aprile 2025, pubblicato sul Portale INPA e sul sito della Polizia di Stato.

Giustizia amministrativa202600783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non idoneità ed esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato e, con motivi aggiunti, decreto di approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 1° dicembre 2025 con cui era stata dichiarata non idonea ed esclusa dal concorso pubblico per 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto ministeriale del 19 dicembre 2025 di approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori della procedura per esame relativa a posti inizialmente pari a 2.517 e successivamente ampliati a 3.117. L'ordinanza non esamina i motivi di merito, ma rileva un vizio nella notificazione dei motivi aggiunti a un controinteressato: l'indirizzo PEC trasmesso alla ricorrente dalla pubblica amministrazione, nonostante una tempestiva richiesta, non risultava presente nei pubblici elenchi richiesti dagli artt. 3-bis l. n. 53/1994 e 16-ter d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012, e non era quindi idoneo a una valida notificazione telematica.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che, in considerazione dell'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale e del particolare dovere di correttezza gravante sulla pubblica amministrazione anche quando è parte processuale, la trasmissione alla ricorrente di un indirizzo PEC non valido, a fronte di una richiesta tempestiva, costituisca un errore scusabile. Ha quindi rimesso in termini la ricorrente, ai sensi dell'art. 37 c.p.a., per notificare validamente i motivi aggiunti ad almeno un controinteressato. La ricorrente dovrà effettuare la notificazione entro 30 giorni dal deposito dell'ordinanza e depositare la prova dell'avvenuta notifica entro i successivi 30 giorni. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 7 luglio 2026; nessuna decisione è stata assunta sulla fondatezza delle domande di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.a.

    Consente la rimessione in termini quando l'errore processuale sia scusabile; nel caso concreto è stato applicato in ragione dell'indirizzo PEC non valido fornito dalla pubblica amministrazione alla ricorrente.

  • art. 3-bis l. n. 53/1994

    Richiede, per la notificazione telematica, l'utilizzo di un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi previsti dalla legge.

  • art. 16-ter d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012

    Individua, in combinato disposto con l'art. 3-bis l. n. 53/1994, i pubblici elenchi rilevanti ai fini della validità della notificazione telematica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ritenuto applicabile per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato, nella formulazione modificata dal d.lgs. n. 101/2018, quale ulteriore presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Massime di principio

  • La notificazione telematica degli atti processuali deve essere effettuata utilizzando un indirizzo PEC presente nei pubblici elenchi individuati dalla normativa applicabile; l'utilizzo di un indirizzo non risultante da tali elenchi non integra una valida notificazione.
  • Quando la pubblica amministrazione, a fronte di una richiesta tempestiva della parte, comunica un indirizzo PEC non idoneo alla valida notificazione processuale, tale condotta può giustificare la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a., in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
  • Il dovere di correttezza della pubblica amministrazione opera anche quando l'amministrazione agisce come parte processuale e può assumere rilievo nella valutazione della scusabilità dell'errore processuale del privato.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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