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Ordinanza

Ordinanza n. 171/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale del 23 dicembre 2025 relativo all'istanza di procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da 5.080 kWp e delle opere di connessione alla rete

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale adottato nell'ambito della procedura abilitativa semplificata (PAS) avviata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con moduli a terra e relative opere di connessione alla rete. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, tra cui la richiesta di integrazioni documentali con sospensione del procedimento e la riconvocazione della conferenza di servizi. La ricorrente ha chiesto anche l'accertamento della formazione del titolo abilitativo PAS e la sospensione cautelare dell'efficacia degli atti impugnati. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha accolto né respinto nel merito la domanda cautelare. Ritenute adeguate le esigenze della società mediante la sollecita definizione del giudizio, ha applicato l'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 25 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione dell'esito della stessa. L'ordinanza non contiene una valutazione espressa e autonoma del fumus boni iuris o del periculum in mora, né decide la domanda di annullamento o quella di accertamento della formazione del titolo PAS.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare può essere assicurata mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, quando tale definizione ravvicinata è ritenuta idonea a proteggere le esigenze della parte.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può non adottare una misura cautelare sospensiva e tutelare comunque la parte mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, quando la definizione ravvicinata del giudizio sia ritenuta adeguata rispetto alle esigenze dedotte.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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