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Ordinanza

Ordinanza n. 169/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dall’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità per asserita assenza di requisiti soggettivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui era stato revocato dall’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità previsto dall’art. 35 del d.lgs. n. 241/1997, assumendo l’assenza dei presupposti per la revoca. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio si sono verificati fatti sopravvenuti consistenti nella cancellazione e nella successiva reiscrizione del ricorrente nell’elenco.

La decisione

Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare. Pur lasciando impregiudicata ogni valutazione sul merito della controversia, ha ritenuto insussistente il periculum in mora in considerazione delle circostanze sopravvenute relative alla cancellazione e alla successiva reiscrizione del ricorrente nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per giusti motivi di equità, ravvisati nella peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. 241/1997

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, dal quale il ricorrente era stato revocato.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare e della decisione sull’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sopravvenuta cancellazione e successiva reiscrizione dell’interessato nell’elenco amministrativo oggetto della controversia può escludere il periculum in mora, rendendo non necessaria la sospensione dell’atto impugnato, ferma ogni valutazione sul merito della legittimità dell’atto.
  • Il giudice cautelare può rigettare la domanda di sospensione per difetto del periculum in mora senza anticipare né definire la questione di merito relativa alla legittimità del provvedimento impugnato.
  • La peculiarità della fattispecie e le circostanze sopravvenute possono costituire giusti motivi per compensare le spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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