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Ordinanza

Ordinanza n. 173/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso nel merito né ha esaminato specificamente i motivi di ricorso. Ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito. Di conseguenza, non ha adottato una misura cautelare sospensiva e ha fissato per la discussione del ricorso l'udienza pubblica del 23 settembre 2026.

TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta comunale che ha aggiornato e rideterminato i diritti di segreteria, i diritti di istruttoria e i costi di riproduzione degli atti relativi ai servizi erogati dalla polizia locale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione della Giunta comunale del 16 dicembre 2025 n. 350, nonché gli atti presupposti, tra cui la proposta di deliberazione e i pareri richiamati. È stata inoltre formulata una domanda di dichiarazione di nullità e una richiesta di statuizioni attuative del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti dalla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del procedimento cautelare, ma il Collegio ha ritenuto sufficiente la sollecita definizione del giudizio di merito senza adottare una misura cautelare.

  • art. 34, comma 2, lett. e), c.p.a.

    La ricorrente ha richiamato la disposizione per chiedere statuizioni attuative del giudicato e la nomina di un commissario ad acta; l'ordinanza non esamina né decide tale richiesta.

  • art. 49 d.lgs. 267/2000

    La disposizione è richiamata tra i riferimenti normativi dei pareri presupposti alla deliberazione impugnata; l'ordinanza non ne valuta l'applicazione.

  • art. 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/2000

    La disposizione è richiamata tra i riferimenti normativi dei pareri presupposti alla deliberazione impugnata; l'ordinanza non ne valuta l'applicazione.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può non adottare una misura cautelare sospensiva e fissare direttamente la discussione del ricorso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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