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Ordinanza

Ordinanza n. 172/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del Decreto Direttoriale Prot. -OMISSIS-, adottato dal Direttore del Conservatorio “-OMISSIS--”, recante “convocazioni degli studenti dell’orchestra sinfonica del conservatorio “-OMISSIS--” produzioni di marzo 2026”; - del Decreto Direttoriale n. -OMISSIS-, adottato dal Direttore del Conservatorio “-OMISSIS--”, recante “Lineee guida per l’organizzazione delle produzioni dell’orchestra sinfonica degli studenti del conservatorio “-OMISSIS--”; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresa, ove occorra, la delibera n. -OMISSIS- del Consiglio Accademico n. -OMISSIS- del 18 gennaio 2024.

Giustizia amministrativa202600465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti direttoriali relativi alle convocazioni degli studenti dell'orchestra sinfonica e alle linee guida per l'organizzazione delle produzioni dell'orchestra sinfonica studentesca, nonché gli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conservatorio)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, due decreti del Direttore del Conservatorio e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, compresa una delibera del Consiglio Accademico. Con il primo motivo ha contestato che il Direttore avesse esercitato attribuzioni riservate agli organi collegiali, deducendo quindi l'illegittimità dei decreti per incompetenza. Un ulteriore motivo riguardava la rinuncia di un Maestro e il conseguente affidamento dell'incarico a un docente interno. Il ricorrente ha inoltre contestato la clausola che imponeva la partecipazione alle prove, ritenendola lesiva della propria posizione, probabilmente in ragione dell'incidenza sul rapporto di servizio o sulla cattedra. Il giudizio è stato esaminato nella sola fase cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistenti i presupposti della misura. Quanto al fumus boni iuris, la documentazione dell'amministrazione ha evidenziato prima facie che i decreti direttoriali erano atti esecutivi di delibere del Consiglio Accademico del 18 gennaio 2024 e del 24 novembre 2025; pertanto, allo stato della cognizione cautelare, non risultava che il Direttore avesse esercitato competenze riservate ad altri organi. Inoltre, la rinuncia del Maestro e il successivo conferimento dell'incarico a un docente interno hanno fatto venir meno l'interesse sotteso al secondo motivo. Infine, la clausola di obbligatorietà della partecipazione alle prove appariva riferita a una sola lezione del ricorrente, senza incidenza strutturale sulla cattedra o sul rapporto di servizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione anche del rilievo di circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata respinta perché, all'esame sommario proprio della fase cautelare, non risultavano integrati i presupposti per la sospensione degli atti impugnati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche coinvolte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un atto amministrativo richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, valutati sulla base di un esame sommario del fumus boni iuris e degli altri elementi rilevanti della tutela d'urgenza; in mancanza, la domanda deve essere respinta.
  • Quando un decreto direttoriale risulta prima facie adottato in esecuzione di precedenti delibere degli organi collegiali competenti, non emerge, allo stato della cognizione cautelare, un esercizio di attribuzioni riservate agli organi collegiali da parte del direttore.
  • La sopravvenuta rinuncia del soggetto originariamente incaricato e il successivo conferimento dell'incarico ad altro soggetto possono far venir meno l'interesse concreto alla decisione cautelare sul motivo riferito a quell'incarico.
  • Una clausola che imponga la partecipazione a una singola lezione o prova, senza incidere strutturalmente sulla cattedra o sul rapporto di servizio, non evidenzia, in sede cautelare, un pregiudizio idoneo a sostenere la sospensione dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieAFAM, enti di ricerca e formazioneTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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