Cassazione Civile, Ordinanza n. 10250/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. proposto da alcuni creditori poi deceduti, i cui eredi hanno proseguito il giudizio in sede di rinvio dopo una precedente cassazione con rinvio. Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la riassunzione e, per effetto, estinto il giudizio, ritenendo che nel rito dell'opposizione allo stato passivo la riassunzione del giudizio di rinvio dovesse avvenire con ricorso depositato in cancelleria e non con citazione; in ogni caso ha ritenuto tardivo il deposito dell'atto di citazione, avvenuto oltre il termine trimestrale decorrente dal deposito dell'ordinanza di cassazione. I ricorrenti hanno censurato il decreto deducendo violazione delle norme sul processo fallimentare e sulla valutazione delle prove, nonché violazione degli artt. 2745 e 2746 c.c. e degli artt. 93 e 99 l.fall., sostenendo che la riassunzione fosse tempestiva perché l'atto di citazione era stato notificato entro il termine e che, in tema di riassunzione, la notificazione dell'atto sarebbe sufficiente a prescindere dalla successiva iscrizione a ruolo; hanno inoltre affermato la fungibilità tra ricorso e citazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, nel giudizio di rinvio in materia di opposizione allo stato passivo, la forma corretta della riassunzione è il ricorso, ma la riassunzione mediante citazione non è invalida se l'atto è depositato in cancelleria entro il termine perentorio previsto dall'art. 392 c.p.c. Nel caso concreto, però, l'atto di citazione in riassunzione è stato depositato solo il 2.8.2022, quando il termine trimestrale era già scaduto il 26.7.2022; perciò la riassunzione è stata tardiva e correttamente il Tribunale ne ha dichiarato l'inammissibilità con conseguente estinzione del giudizio. La Corte ha inoltre applicato la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento di euro 2.500 alla cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, senza statuire sulle spese del giudizio di cassazione per mancata costituzione del curatore.
Norme richiamate
norma che disciplina l'opposizione allo stato passivo, nel cui ambito si è formato il giudizio originario poi riassunto in sede di rinvio
la riassunzione del giudizio di rinvio va compiuta nel termine perentorio trimestrale; nel rito dell'opposizione allo stato passivo la riassunzione può essere fatta con citazione solo se l'atto è anche depositato in cancelleria entro il termine
richiama le norme del procedimento davanti al giudice di rinvio e opera come norma speciale rispetto alla regola generale dell'art. 392 c.p.c.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norma evocata dai ricorrenti come base dei motivi di impugnazione
il ricorso è dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte
consente la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende anche in caso di inammissibilità
richiamato per la definizione del giudizio in camera di consiglio e per la proposta poi seguita dalla Corte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto
norma richiamata dai ricorrenti ma non decisiva nella ratio della pronuncia
norma richiamata dai ricorrenti ma non decisiva nella ratio della pronuncia
norma richiamata dai ricorrenti ma non decisiva nella ratio della pronuncia
norma richiamata dai ricorrenti ma non decisiva nella ratio della pronuncia
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione, la tempestività della riassunzione si valuta con riferimento al deposito dell'atto nella cancelleria del giudice di rinvio entro il termine perentorio fissato dall'art. 392 c.p.c., non essendo sufficiente la sola notificazione se manca il tempestivo deposito.
- Quando il rito applicabile al giudizio di merito impone il ricorso come forma dell'atto di riassunzione, la riassunzione proposta con citazione non è per ciò solo inammissibile se l'atto, pur irritualmente formato, sia depositato in cancelleria nel termine di legge, in applicazione del principio di conversione degli atti viziati nella forma.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice di rinvio applica le regole speciali del rito fallimentare, ma la riassunzione resta soggetta al termine perentorio e alla verifica del tempestivo instaurarsi del rapporto processuale mediante deposito dell'atto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.
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