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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28756/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal tentativo di un professionista di recuperare da un comune la somma ingiunta a titolo di compensi per prestazioni professionali. Il tribunale accolse l'opposizione del comune e revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo mancante un valido contratto scritto, richiesto per i contratti stipulati dalla P.A. Il professionista propose appello, ma la corte territoriale lo rigettò, rilevando che né la delibera di giunta né il disciplinare depositato integravano la forma scritta necessaria; aggiunse che l'utilità dell'opera per l'ente era irrilevante in difetto di azione ex art. 2041 c.c., che il preteso riconoscimento del debito in conferenza di servizi non poteva supplire alla mancanza di forma e che la disciplina invocata consentiva deroghe solo per i contratti con imprese commerciali. Avverso la sentenza d'appello il professionista propose prima revocazione e poi ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità/errore di fatto per asserito mancato esame del disciplinare firmato anche dal sindaco; 2) omesso esame di un fatto decisivo consistente nella mancata valutazione del medesimo documento; 3) violazione dell'art. 14 L. 241/1990 e omesso esame di altri documenti e del verbale di conferenza di servizi, che a suo dire dimostravano la regolarità dell'incarico e costituivano riconoscimento del debito; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per non aver considerato il documento firmato e la mancata contestazione del rapporto; 5) erronea applicazione della disciplina contabile pubblica, invocando l'art. 23 d.l. 66/1989; 6) errato richiamo alla disciplina della Regione Sicilia e della legge sui lavori pubblici, sostenendo che il direttore dei lavori sarebbe parte integrante della P.A. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza e impossibilità di verificare la tempestività dell'impugnazione: il ricorso era stato proposto dopo una revocazione e mancavano nel ricorso e negli allegati elementi essenziali (data di notificazione della citazione in revocazione, data e contenuto dell'eventuale ordinanza di sospensione ex art. 398 c.p.c.) per controllare se fosse rispettato il termine breve di impugnazione. In via solo ulteriormente rafforzativa, la Corte ha osservato che i primi due motivi erano comunque inammissibili perché investivano un errore di fatto da far valere in revocazione davanti allo stesso giudice d'appello, il terzo e il quarto sarebbero stati infondati perché il contratto con la P.A. richiede forma scritta e non può essere provato per presunzioni o per mera non contestazione, mentre gli ultimi due sarebbero stati inammissibili per mancata indicazione di quando fossero stati dedotti nel merito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Ha ritenuto non verificabile la tempestività dell'impugnazione perché il ricorrente non aveva allegato/provato gli elementi necessari a stabilire il decorso del termine breve, tenuto conto della previa proposizione della revocazione e della possibile sospensione ex art. 398, comma 4, c.p.c. Ha inoltre aggiunto, solo ad abundantiam, che i motivi sarebbero comunque stati in larga parte inammissibili o infondati: i primi due perché attinenti a un errore di fatto deducibile in revocazione, il terzo e il quarto perché la forma scritta del contratto con la P.A. non può essere surrogata da presunzioni o non contestazione, gli ultimi due per difetto di autosufficienza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    l'onere di autosufficienza impone di indicare e produrre gli elementi necessari a consentire il controllo sulla tempestività dell'impugnazione.

  • art. 325 c.p.c.

    la proposizione della revocazione può rendere applicabile il termine breve per ricorrere in cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi di ricorso devono essere proposti nei limiti propri del giudizio di cassazione; l'errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. non è deducibile come vizio di legittimità.

  • art. 395 c.p.c.

    l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione va fatto valere davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

  • art. 398 c.p.c.

    la revocazione non sospende automaticamente il termine per cassare; serve un provvedimento espresso del giudice della revocazione e la sospensione opera dalla sua comunicazione.

  • art. 16 r.d. n. 2440/1923

    richiamato quale norma che impone la forma scritta per il contratto con la P.A.

  • art. 17 r.d. n. 2440/1923

    richiamato quale norma che impone la forma scritta e, secondo la Corte territoriale, consente il documento unico solo per i contratti con imprese commerciali.

  • art. 2041 c.c.

    la eventuale utilità dell'opera per la P.A. sarebbe irrilevante nel giudizio di pagamento del compenso se non viene proposta l'azione di arricchimento senza causa.

  • art. 115 c.p.c.

    la non contestazione non può sostituire la prova documentale richiesta per la validità del contratto con la P.A.

  • art. 14 L. 241/1990

    invocato dal ricorrente in relazione alla regolarità degli atti formati in conferenza di servizi.

  • art. 23 d.l. n. 66/1989

    invocato dal ricorrente quale disciplina formale dell'efficacia dei contratti verso la P.A., ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 1988 c.c.

    la ricognizione di debito produce solo una relevatio ab onere probandi ed è superabile dalla prova contraria, tra cui la nullità del contratto presupposto per difetto di forma scritta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione per cassazione segue una revocazione, la tempestività del ricorso va verificata anche rispetto al termine breve decorrente dalla notificazione dell'atto di revocazione, salvo sospensione validamente disposta e comunicata ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.; l'onere di allegazione e prova grava sulla parte impugnante.
  • L'errore di fatto che costituisce motivo di revocazione non può essere veicolato come vizio di legittimità del ricorso per cassazione: va fatto valere davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata con il rimedio revocatorio.
  • Nei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione la forma scritta richiesta dalla legge è requisito di validità; la sua mancanza non può essere colmata da presunzioni, dalla mera non contestazione o da atti che, pur richiamando il rapporto, non integrino un valido documento contrattuale scritto.
  • L'eventuale utilità della prestazione resa alla P.A. non consente di ottenere il corrispettivo contrattuale se il contratto è nullo per difetto di forma; in tal caso la tutela può essere ricercata, se dedotta, solo nell'azione di arricchimento senza causa.
  • La ricognizione di debito non sana la nullità del rapporto presupposto: produce soltanto un effetto di alleggerimento dell'onere probatorio, superabile dalla prova contraria dell'inesistenza o invalidità del titolo originario.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente anche quanto alla deduzione di questioni processuali e di novità delle questioni di merito: se non sono indicati gli atti e i momenti in cui le questioni sono state introdotte, i motivi possono essere dichiarati inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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