Cassazione Civile, Ordinanza n. 15146/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto avente ad oggetto la vendita di un macchinario per la lavorazione di serramenti in legno-alluminio, con impegno del venditore a installare sul macchinario frese di proprietà dell'acquirente o da questa procurate. L'acquirente aveva versato un acconto e aveva poi diffidato il venditore ad adempiere, chiedendo la risoluzione del contratto, la restituzione dell'acconto, la restituzione delle frese o del loro equivalente e il risarcimento del danno. In primo grado il tribunale dichiarò la risoluzione per inadempimento e riconobbe in parte le restituzioni e i danni. In appello il venditore impugnò e l'acquirente propose appello incidentale; la corte territoriale dichiarò risolto il contratto per effetto della diffida ad adempiere, ma escluse dal dovuto il valore delle frese ritenendo che esse fossero state riconsegnate al soggetto che le aveva originariamente recapitate e che, in mancanza di indicazioni diverse, tale restituzione fosse legittima. Con il ricorso per cassazione la società acquirente dedusse due motivi: primo, violazione degli artt. 1188 e 1189 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la restituzione delle frese a un terzo non liberava il debitore e che l'onere di provare un eventuale approfittamento del creditore gravava sul debitore; secondo, omesso esame di un fatto decisivo e vizio motivazionale, per non avere la corte d'appello pronunciato su una seconda fattura relativa alle spese sostenute per gli adattamenti delle frese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Ha ritenuto che il primo motivo fosse costruito in modo generico e oscuro, senza una chiara ricostruzione della realtà processuale di merito e degli accordi intercorsi sulle modalità di consegna e restituzione delle frese; per questo non era possibile valutare la denunciata violazione di legge. Ha parimenti ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la ricorrente non aveva chiarito se e come la domanda riferita alla seconda fattura fosse stata devoluta al giudice d'appello. Il ricorso è stato quindi integralmente dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La censura richiedeva di verificare se la restituzione della cosa a un soggetto diverso dal creditore potesse avere effetto liberatorio; la Corte non entra nel merito perché reputa il motivo inammissibile per genericità e carenza di specifica ricostruzione dei fatti.
La parte ricorrente lo invocava per sostenere che il pagamento o la restituzione eseguiti a soggetto non legittimato non liberano il debitore, salvo l'eventuale approfittamento del creditore; la Corte non decide sul punto per difetto di specificità del motivo.
Il ricorrente lamentava l'erronea allocazione dell'onere probatorio circa l'approfittamento del creditore; la Corte non esamina il merito della regola perché la censura è inammissibile e non consente di individuare con precisione la realtà processuale.
Viene richiamato come parametro del motivo di violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte rileva che la denuncia non è sorretta da un'adeguata specificazione dei fatti di causa e delle allegazioni processuali.
Il secondo motivo invoca il vizio di motivazione e l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte afferma che il motivo è inammissibile perché non chiarisce come la questione della seconda fattura fosse stata posta nel giudizio di appello.
È menzionato nel riepilogo dei fatti per indicare la diffida ad adempiere che la corte d'appello ha ritenuto produttiva dell'effetto risolutorio.
È richiamato dalla parte ricorrente nelle proprie argomentazioni per sostenere che nella vendita di cose mobili il trasferimento e la consegna seguono regole che avrebbero attribuito alla società acquirente la titolarità delle frese; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione della norma.
art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, co. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge non può risolversi in un'astratta enunciazione di principio: il motivo deve ricostruire con precisione la realtà processuale di merito e indicare chiaramente i fatti rilevanti su cui la norma sarebbe stata male applicata.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando non specifichi in modo chiaro se e come il fatto stesso sia stato devoluto al giudice di appello e discusso tra le parti.
- In tema di pagamento o restituzione a soggetto diverso dal creditore, la questione della legittimazione del ricevente e dell'eventuale effetto liberatorio non può essere scrutinata in sede di legittimità se il motivo non chiarisce gli accordi negoziali e la concreta dinamica dei rapporti tra le parti e i terzi coinvolti.
- La parte che deduce l'erronea allocazione dell'onere della prova deve indicare con precisione quale fatto costitutivo, impeditivo o estintivo sia stato allegato e quale sia stata la concreta attività assertiva e probatoria svolta nei gradi di merito.
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