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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20147/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida applicata in sede di patteggiamento per il reato di cui all'art. 590-bis, comma 4, c.p. (lesioni personali stradali gravi o gravissime), con contestuale assorbimento del capo a) relativo alle norme sulla guida in stato di ebbrezza/alterazione ex art. 186 e successive modifiche. Il ricorso deduce l'illegittima applicazione automatica della revoca alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, che ha limitato l'automatismo della revoca nei casi non aggravati da elevato stato di ebbrezza o assunzione di stupefacenti e ha riconosciuto al giudice il potere di valutare l'alternativa della sospensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione sulla revoca della patente: ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e ha rinviato al Tribunale di Bolzano per un nuovo esame sulla sanzione accessoria. Il patteggiamento e la pena concordata restano confermati e vincolanti; la decisione sulla revoca va invece motivata e riesaminata dal giudice di merito alla luce della giurisprudenza costituzionale.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 590-bis, comma 4

    Norma che punisce le lesioni personali stradali gravi o gravissime; la condanna per tale reato è stata oggetto del patteggiamento e della conseguente applicazione di sanzioni accessorie.

  • Codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, comma 2, quarto periodo

    La disposizione prevedeva la revoca della patente quale sanzione amministrativa accessoria; la Corte costituzionale (sentenza n. 88/2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte che impediva al giudice, nei casi non aggravati, di applicare in alternativa la sospensione.

  • Codice della strada, art. 186 e ss. (art. 186-bis, ecc.)

    Norme che disciplinano la guida in stato di ebbrezza e le aggravanti; la Corte costituzionale ha ritenuto legittima l'automatica revoca solo quando ricorrono aggravanti quali elevato stato di ebbrezza o alterazione per stupefacenti.

  • Codice di procedura penale, art. 444

    Norma sul patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti); il patteggiamento non esclude la necessità che il giudice motivi e valuti, nel rispetto della Costituzione, l'eventuale applicazione di sanzioni amministrative accessorie.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019 (depositata 17 aprile 2019)

    Ha dichiarato l'illegittimità della previsione di revoca automatica della patente per i reati di omicidio e lesioni stradali quando non ricorrono le aggravanti di elevato stato di ebbrezza o alterazione per stupefacenti, riconoscendo al giudice la possibilità di applicare la sospensione della patente come alternativa.

Massime di principio

  • Dopo la sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale, la revoca automatica della patente per reati stradali non aggravati non è più obbligatoria: il giudice deve valutare caso per caso la possibilità di applicare la sospensione come sanzione alternativa.
  • In ipotesi di patteggiamento (art. 444 c.p.), l'accordo sulle pene non esclude l'obbligo per il giudice di motivare e valutare separatamente l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie alla luce dei limiti costituzionali.
  • Se la sentenza di merito manca di motivazione riguardo alla revoca della patente, e non emergono le aggravanti previste (elevato tasso alcolemico o assunzione di stupefacenti), la statuizione sulla revoca è annullabile e la questione va rimessa al giudice di merito per un nuovo esame.
  • Il difensore, in casi analoghi, dovrebbe chiedere espressamente al giudice che venga valutata la sospensione in alternativa alla revoca e richiedere una motivazione puntuale se il giudice opta per la revoca.
  • La Corte di legittimità può limitare l'annullamento alla sola sanzione amministrativa accessoria lasciando intatto il resto del patteggiamento; pertanto è possibile ottenere la rimozione della revoca senza rimettere in discussione l'accordo sulle pene.

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