Cassazione Penale, Sentenza n. 20120/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censura principali profili: 1) nullità della richiesta di rinvio a giudizio e violazione del diritto di difesa per il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, delle bobine contenenti le registrazioni intercettate; 2) manifesta illogicità e travisamento dei fatti rispetto all'identificazione dell'imputato nelle intercettazioni, lamentando l'assenza di riconoscimento vocale e l'eccessivo affidamento alle dichiarazioni dell'operante di polizia giudiziaria; 3) omissione della perizia fonica ritenuta decisiva per accertare l'identità del parlante; 4) carenza di motivazione sulla attribuzione al ricorrente dei contenuti delle conversazioni; 5) contestazione, in altro ricorso, dell'applicazione dell'aggravante per numero di persone (art. 73, comma 6, d.P.R. 309/90), con la censura che il requisito numerico non sarebbe provato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile o manifestamente infondato e lo ha rigettato. In particolare: - ha ritenuto che il mancato deposito delle bobine unitamente alla richiesta di rinvio non comporti la nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio, ma solo l'inutilizzabilità di tali registrazioni ai fini dell'udienza preliminare, salvo dimostrazione di concreto e efficace pregiudizio del diritto di difesa, che non è stato comprovato; - ha stabilito che l'accesso difensivo alle registrazioni e la possibilità di ottenere copia sono tutelate dall'art. 268 c.p.p., ma la mancata trasmissione non determina automaticamente la nullità dell'atto d'imputazione; - ha ritenuto legittimo il rifiuto di disporre una perizia fonica in presenza di altre circostanze probatorie ritenute dai giudici di merito idonee a identificare il parlante (riconoscimento da parte degli operanti, intestazioni di utenze, contenuti delle conversazioni, osservazioni in sito); - ha dichiarato inammissibile la censura relativa all'aggravante perché la questione non era devoluta al giudice d'appello; - ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Conseguentemente resta ferma la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva inflitto la pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione e euro 80.000 di multa.
Norme richiamate
art. 268 cod. proc. pen.
Riconosce il diritto della difesa di ascoltare le registrazioni e ottenere copia su supporto; la Corte osserva che la violazione può comprimere il diritto di difesa ma che la mancata trasmissione non comporta automaticamente nullità dell'atto d'imputazione se non è dimostrato concreto pregiudizio.
art. 416, comma 2, cod. proc. pen.
Obbligo del P.M. di trasmettere agli atti documentazione delle indagini con la richiesta di rinvio a giudizio; la mancata osservanza non è assistita da sanzione di nullità ma può determinare inutilizzabilità di atti in udienza preliminare.
art. 269, comma 1, cod. proc. pen.
Disposizioni sulla custodia dei verbali e registrazioni delle intercettazioni presso l'ufficio del P.M.; citata per delineare ambito di conservazione e deposito.
art. 606 e art. 609 cod. proc. pen.
Richiamati i limiti del ricorso per cassazione: non possono essere dedotte questioni non prospettate in appello salvo i casi di rilevabilità d'ufficio.
art. 73, comma 6, d.P.R. 309/90
Aggravante per il numero delle persone coinvolte nel reato di cui al testo unico stupefacenti; la Corte ha ritenuto la relativa censura inammissibile perché non devoluta al giudice d'appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per i ricorsi dichiarati inammissibili quando non è ravvisabile assenza di colpa; applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000.
Massime di principio
- Il mancato deposito delle registrazioni intercettive unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio non comporta automaticamente nullità dell'azione penale: produce, in linea di principio, soltanto l'inutilizzabilità di quei materiali in sede di udienza preliminare, salvo prova di concreto e significativo pregiudizio del diritto di difesa.
- Il diritto di accesso della difesa alle registrazioni e la possibilità di ottenere copia sono garantiti dall'art. 268 c.p.p.; tuttavia per ottenere l'annullamento di atti successivi è necessario dimostrare come la mancata disponibilità abbia effettivamente condizionato le scelte difensive o il risultato del procedimento.
- La mancata richiesta o esecuzione di una perizia fonica non è automaticamente causa di annullamento se i giudici di merito motivano ragionevolmente la non indispensabilità dell'accertamento fondandosi su altri elementi probatori (riconoscimenti da parte degli operanti, contenuti delle conversazioni, riscontri in sito, intestazioni delle utenze).
- In tema di intercettazioni, l'identificazione del parlante può legittimamente fondarsi sul riconoscimento degli operatori di polizia giudiziaria e su circostanze collaterali; spetta alla parte che contesta tale riconoscimento allegare elementi oggettivi sintomatici contrari.
- In cassazione non è possibile sollevare questioni (in particolare censure di diritto sull'aggravante o su punti fattuali) che non siano state devolute al grado di appello, salvo questioni rilevabili d'ufficio; pertanto la strategia difensiva deve prevedere l'esame completo dei punti da devolvere in appello.
- Le censure generiche sulla insufficiente motivazione della sentenza di merito sono difficilmente accolte: è necessario indicare specifici profili in cui la motivazione sia irrazionale, contraddittoria o mancante rispetto a elementi probatori essenziali.
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