Cassazione Penale, Sentenza n. 20117/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva riformato le pronunce di primo grado in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90 e reati di cui all'art. 73), deducendo in particolare: 1) vizio di qualificazione giuridica e richiesta di ricondurre i fatti all'ipotesi attenuata dell'art. 74, comma 6 (associazione per reati di lieve entità); 2) carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo e alla prova (in particolare valore delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori/di acquirenti); 3) errore nella valutazione del ruolo ricoperto (es. mero pusher vs. organico affiliato) e nella qualificazione di singoli capi; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e contestazioni in ordine alla determinazione della pena (anche per la recidiva); 5) impugnazione della confisca cd. "allargata" e della sproporzione fra patrimoni dichiarati e possedimenti; 6) per Rellino, censura specifica sulla disposta interdizione dai pubblici uffici e richiesta di correzione di errore materiale. In sintesi: si è chiesto il riesame della qualificazione associativa (comma 6), la riconsiderazione delle prove intercettate e testimoniali, la revisione delle statuizioni patrimoniali e del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Cassazione ha in gran parte dichiarato i ricorsi inammissibili e rigettato le principali censure, con le seguenti statuizioni concrete: 1) Ricorsi di Mascolo Giuseppe, Casillo Nunzio, Ferraro Gaetano e Malafronte Gennaro: dichiarati inammissibili nel resto (cioè respinti) e condanna di questi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende; 2) Ricorso di Tortora Patrizio: inammissibile nel resto, ma la sentenza è annullata limitatamente alla questione concernente la recidiva; rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per rideterminare o valutare la recidiva (cioè parziale accoglimento sull'irrituale applicazione/mancata motivazione della recidiva); 3) Ricorso di Rellino Massimo: inammissibile nel resto, ma annullata senza rinvio la statuizione relativa all'interdizione dai pubblici uffici (quindi quella pena accessoria è eliminata); 4) La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del merito sulla non riconducibilità dell'associazione all'art. 74, comma 6 (ipotesi attenuata), avendo la corte territoriale valutato la struttura organizzativa, la capacità di approvvigionamento e l'ampiezza delle cessioni; 5) La confisca "allargata" è stata ritenuta adeguatamente motivata in relazione alla sproporzione patrimoniale e agli elementi indiziari sulla provenienza; 6) il Pubblico Ministero aveva chiesto inammissibilità generale ed una correzione per Rellino: la Corte ha, in parte, accolto la correzione relativa all'interdizione. In sintesi prevale il resistente (pubblica accusa), salvo i due rilievi di legittimità per Tortora (recidiva) e per Rellino (esclusione interdizione).
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 art. 74 (associazione finalizzata agli stupefacenti), comma 6
La Corte ribadisce che l'art. 74 comma 6 configura una fattispecie autonoma richiedente che l'associazione fosse programmata esclusivamente per reati di lieve entità (art. 73 comma 5): la qualificazione richiede valutazione complessiva di mezzi, modalità, quantità/qualità delle sostanze, capacità di approvvigionamento, frequenza e diffusione dell'attività; in presenza di capacità organizzativa e potenzialità di grandi approvvigionamenti l'ipotesi attenuata non è configurabile.
d.P.R. 309/1990 art. 73, comma 5
Definisce i parametri della "lieve entità" per le singole condotte; la Corte richiama che tutti i reati-fine devono rientrare nella soglia di lieve entità per poter applicare art. 74 comma 6 all'associazione.
Legge 7/8/1992 n.356 (d.l. 306/1992) art. 12-sexies (confisca cd. "allargata")
La confisca allargata presuppone una sproporzione fra patrimonio e redditi/dichiarazioni; operando una presunzione relativa di illecita accumulazione, grava sull'interessato l'onere di giustificare la provenienza dei beni; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della sproporzione anche rispetto a beni intestati a congiunti quando emergano circostanze che rendono simulata l'intestazione e il momento di acquisizione sia compatibile con l'epoca dei fatti.
Codice penale art. 99 (recidiva)
L'applicazione della recidiva richiede motivazione concreta sulla maggiore capacità a delinquere: non può basarsi su presunzioni automatiche. La Cassazione ha annullato la statuizione sull'aumento per recidiva per mancata adeguata motivazione e ha rinviato sul punto.
La motivazione deve esporre adeguatamente le ragioni del convincimento; le intercettazioni, anche se criptiche, sono valutate dal giudice di merito come fatto e la loro interpretazione è rimessa al merito purché logica e comprensibile; la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni confessorie/testimoniali.
Codice penale art. 133 (criteri di individualizzazione della pena)
Usato dalla Corte territoriale per giustificare il trattamento sanzionatorio (gravità, molteplicità di episodi, personalità negativa) e il diniego delle attenuanti generiche, valutazione ritenuta congrua dalla Cassazione.
Codice penale art. 114 (concorso materiale od eventuale estinzione di pena o altro regime)
Richiamato dalla difesa di Rellino ma la Corte ha ritenuto l'eventuale esclusione non devoluta in modo corretto in appello; comunque la sentenza di merito implicitamente ha motivato la scelta.
Massime di principio
- Per contestare la qualificazione di un'associazione come "per reati di lieve entità" (art. 74, comma 6 d.P.R. 309/90) non basta mostrare singole cessioni di modesta entità: il giudice valuta l'assetto organizzativo, la continuità, la capacità di approvvigionamento, la frequenza e la diffusione sul territorio; presenza di canali per grossi approvvigionamenti o collegamenti con organizzazioni maggiori esclude normalmente il comma 6.
- La valutazione delle intercettazioni e del linguaggio cifrato è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo il vizio logico-giuridico: la difesa deve quindi dimostrare specifici errori di interpretazione o incongruenze evidenti nella motivazione.
- La confisca "allargata" si basa su una presunzione relativa di illecita accumulazione: il ricorrente può provarne l'innocuità o la lecita provenienza con documenti chiari; il momento dell'acquisizione del bene è fondamentale per valutare la ragionevolezza della presunzione.
- L'applicazione della recidiva obbligatoria o dell'aumento per recidiva richiede una motivazione concreta sulla maggiore capacità a delinquere emersa dal nuovo reato: non può essere applicata automaticamente senza attenta motivazione.
- Le doglianze sulla determinazione della pena e sulle attenuanti sono difficili da far valere in Cassazione se la motivazione del giudice di merito è articolata e priva di vizi logico-giuridici: è necessario dimostrare errori di diritto o illogicità palese nella comparazione delle circostanze.
- Se in sede di appello l'imputato rinuncia a motivi assolutori, tali censure diventano inammissibili in Cassazione: attenzione alle rinunce processuali in sede di impugnazione.
- Quando si impugna la qualificazione giuridica occorre proporre argomentazioni puntuali sulla mancata valutazione di parametri previsti dalla norma (quantità, modalità, ruolo, struttura organizzativa) e non solo affermazioni generiche.
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