Cassazione Penale, Sentenza n. 20125/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio la sentenza impugnata ritenendo fondato il terzo motivo: la motivazione della Corte d'Appello è risultata manifestamente illogica e basata su mere congetture alternative prive di fondamento probatorio. In mancanza di elementi utili e di ricostruzione certa della dinamica e del nesso causale tra condotta e evento, la decisione è stata annullata perché il fatto non sussiste.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Saponati impugnava la conferma della condanna per omicidio colposo aggravato (art. 589, comma 2 c.p.) a seguito di un sinistro stradale avvenuto in Croazia, deducendo plurime censure: errata applicazione della legge penale e della norma del Codice della Strada (art. 141 C.d.S.), mancata verifica dell'eventuale corrispondente norma prudenziale prevista dal diritto croato (art. 9 c.p.), grave vizio di motivazione e manifesta illogicità nella ricostruzione della dinamica del sinistro, valutazione congetturale di ipotesi alternative (colpo di sonno, malore, attraversamento di animale, invasione di corsia) prive di prova, mancata considerazione del pessimo stato del guard‑rail e del mancato uso delle cinture da parte della vittima come concause rilevanti e rifiuto ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche (art. 62‑bis c.p.).
Norme richiamate
art. 589, comma 2 c.p.
Riferimento alla fattispecie di omicidio colposo aggravato; la Corte ha richiamato la necessità che gli elementi costitutivi e l'aggravante siano provati con riferimento al nesso causale tra condotta e morte, non potendo fondare la condanna su ipotesi congetturali.
art. 141 C.d.S.
Norma sulla regolazione della velocità in relazione a condizioni di veicolo, strada e traffico; i giudici di merito l'avevano ritenuta violata per affermare l'aggravante, ma la Cassazione ha osservato che non vi era prova della dinamica che collegasse concretamente la velocità tenuta all'evento e che la semplice velocità di circa 70 km/h, consentita sul tratto, non basta a fondare la responsabilità.
art. 9 c.p.
Richiamata dall'imputato per sostenere che, trattandosi di fatto commesso all'estero, i giudici avrebbero dovuto verificare l'esistenza di una norma prudenziale equivalente nel diritto croato e, se del caso, tenerne conto per l'integrazione dell'aggravante; la questione evidenzia il principio di necessità di conoscere e valutare norme straniere rilevanti.
artt. 133 e 62‑bis c.p.
Art. 133 (criteri per le pene) e art. 62‑bis (attenuanti generiche): il ricorrente contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la considerazione delle concause (guard‑rail inefficiente, vittima senza cintura). La Corte ha ritenuto che, ancor prima di entrare nella valutazione delle attenuanti, manchi la prova del nesso causale necessario per la responsabilità.
art. 23, comma 8 d.l. 137/2020
Citata in relazione all'intervento del Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; atto processuale menzionato ma non decisivo rispetto alla censura di merito.
Massime di principio
- In caso di sinistro stradale all'estero occorre verificare se la norma prudenziale estera sia equivalente a quella italiana e, se rilevante, valutarla ai fini dell'integrazione dell'elemento aggravante previsto dal diritto italiano.
- La condanna per omicidio colposo aggravato richiede prova non solo della semplice occorrenza dell'evento, ma anche del nesso causale concreto tra comportamenti colposi accertati e l'esito mortale; non è consentito fondare la responsabilità su mere ipotesi alternative non dimostrate.
- Quando la dinamica del sinistro è indeterminata e mancano elementi probatori sulle cause (colpo di sonno, malore, ostacolo improvviso, difetto dell'infrastruttura), il giudice non può sostituire la prova con congetture: l'incertezza probatoria può comportare l'annullamento della sentenza per mancata prova del fatto.
- Elementi quali lo stato di manutenzione delle infrastrutture di sicurezza (es. guard‑rail) e il comportamento della vittima (es. mancato uso della cintura) costituiscono potenziali concause da valutare in sede di causalità e per la determinazione della pena o delle attenuanti, ma la loro rilevanza dipende dalla prova del loro effettivo apporto causale.
- Il principio dell'onere della prova grava sull'accusa: se non emergono elementi probatori sufficienti a escludere ipotesi alternative plausibili, la decisione favorevole all'imputato (annullamento o proscioglimento) può essere la soluzione corretta.
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