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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20123/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che, pur riformando parzialmente il giudizio di primo grado, aveva confermato diverse condanne per reati in materia di stupefacenti e aveva ritenuto l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di droga (art. 74 d.P.R. 309/90). Le censure principali hanno riguardato: 1) la carenza di prova e vizio di motivazione sulla configurabilità dell'associazione ex art. 74 (mancanza di organizzazione stabile, di affectio societatis, di ripartizione di ruoli e di mezzi comuni); 2) la presunta inidoneita o incompletezza delle intercettazioni e questioni di nullità; 3) l'erronea ricostruzione dei tentativi di importazione (art. 73 d.P.R. 309/90) con richiamo alla desistenza volontaria; 4) errori di identificazione e attribuzione di ruoli (finanziatore, promotore, intermediario) per singoli imputati; 5) censure sulla mancata concessione di attenuanti generiche e su vizi di dosimetria; 6) eccezioni di prescrizione per taluni capi; 7) doglianze procedurali relative al decreto di giudizio immediato. La Corte di cassazione ha esaminato i ricorsi e ha ritenuto che, sebbene molte doglianze sulla valutazione puntuale delle intercettazioni siano questioni di merito inammissibili in sede di legittimità, vi fossero gravi carenze motivazionali e errori di diritto in relazione alla qualificazione del reato associativo ex art. 74, mentre per molti altri capi la decisione di merito risultava sufficientemente motivata e insindacabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha: 1) dichiarato fondati i ricorsi nella parte relativa al reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90, ritenendo carente la motivazione sul presupposto dell'organizzazione stabile e dell'affectio societatis, e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo A) (associazione), con rinvio al giudice di merito per nuova valutazione; 2) dichiarato inammissibili o infondati, nella maggior parte, i motivi diretti a rivedere la valutazione sul resto delle fattispecie di droga (capo B, C, D, E, F ecc.), confermando quindi le relative statuizioni di merito ove la motivazione fosse congrua; 3) disposto l'annullamento senza rinvio per estinzione per prescrizione dei reati indicati: per Manzo Mirco e Palamara Santo (capo G) e per Bortone Massimiliano (capi H, I, L); 4) rigettato le censure relative a nullità delle intercettazioni ritenendo, tra l'altro, che eventuali nullità intermedie fossero sanate dal rito abbreviato; 5) assorbito o respinto le doglianze sulla dosimetria e sulle attenuanti generiche laddove il giudice di merito aveva fornito motivazione sufficiente. In sintesi: annullamento parziale (soprattutto sul capo A) e conferma di molte condanne per i reati specifici di droga; annullamenti senza rinvio limitati per prescrizione per alcuni capi e imputati.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    La Corte ha richiamato l'interpretazione restrittiva secondo cui per integrare il reato associativo occorre un "quid pluris" organizzativo: struttura stabile, ripartizione di ruoli, mezzi comuni e affectio societatis. La motivazione di merito che ricava l'associazione solo dalla pluralita di reati commessi tra persone diverse è insufficiente.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Riguarda i reati di traffico e le ipotesi di tentativo di importazione. La Cassazione ha ritenuto in gran parte congrua la valutazione del giudice di merito su singoli tentativi e sulle trattative intercettate, salvo dove si invoca in via principale la qualificazione associativa.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche. La Corte ha osservato che il diniego delle attenuanti puo essere impugnato ma spesso nei ricorsi è stato ritenuto assorbito o privo di vizi se il giudice di merito ha adeguatamente motivato il diniego.

  • art. 56 cod. pen. (desistenza)

    La Corte ha richiamato il principio per cui la desistenza esclude punibilità solo se spontanea e non imposta da circostanze esterne; la mera mancata consumazione dovuta a impossibilità esterna non integra desistenza utile.

  • art. 268 e art. 178 cod. proc. pen.

    Questioni di nullità relative alle intercettazioni: la Cassazione ha ritenuto che eventuali nullità a regime intermedio potessero risultare sanate dalla scelta del rito abbreviato, ove fattibile, e che le contestazioni tardive non sempre determinano l'annullamento.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione; la Corte ha disposto annullamenti senza rinvio per taluni capi e imputati.

  • art. 183 cod. proc. pen.

    Richiamata indirettamente rispetto all'effetto sanante del rito abbreviato sulle nullità processuali; la Corte ha confermato che il rito speciale puo sanare alcune nullita formali.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nel confronto tra concorso di persone (art. 73) e associazione (art. 74): la Corte distingue il concorso come piu aderente a episodi estemporanei rispetto alla struttura organizzata richiesta dall'art. 74.

Massime di principio

  • Per sostenere un reato associativo ex art. 74 DPR 309/90 è necessario fornire prove chiare di organizzazione stabile: divisione di ruoli, mezzi/risorse comuni, durata e "affectio societatis". La ripetizione di reati fra persone che si conoscono non basta.
  • Le contestazioni sul significato di linguaggio criptico nelle intercettazioni sono, di norma, questioni di merito: la loro interpretazione spetta in primo luogo al giudice di merito e la Cassazione sindaca solo vizi di motivazione o di diritto.
  • La desistenza esimente richiede una volontà di abbandono non determinata da circostanze esteriori che rendano impraticabile l'azione; la mancata consumazione per cause esterne non è automaticamente desistenza.
  • Le nullità intermedie delle intercettazioni possono essere sanate dalla scelta del rito abbreviato; eccezioni tardive o formali non determinano sempre l'annullamento.
  • In cassazione non è consentito sostituire la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito salvo che la motivazione sia manifestamente carente o illogica; le doglianze devono quindi colpire vizi di diritto o di motivazione, non semplici rivalutazioni probatorie.
  • Quando il termine di prescrizione del reato è decorso, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza limitatamente a quel capo; verificare sempre i termini di prescrizione nella strategia difensiva.
  • Le censure sulla dosimetria e sulle attenuanti richiedono che il giudice di merito abbia omesso di motivare o abbia motivato in modo apparente; altrimenti restano insindacabili.

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