Cassazione Penale, Sentenza n. 20123/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che, pur riformando parzialmente il giudizio di primo grado, aveva confermato diverse condanne per reati in materia di stupefacenti e aveva ritenuto l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di droga (art. 74 d.P.R. 309/90). Le censure principali hanno riguardato: 1) la carenza di prova e vizio di motivazione sulla configurabilità dell'associazione ex art. 74 (mancanza di organizzazione stabile, di affectio societatis, di ripartizione di ruoli e di mezzi comuni); 2) la presunta inidoneita o incompletezza delle intercettazioni e questioni di nullità; 3) l'erronea ricostruzione dei tentativi di importazione (art. 73 d.P.R. 309/90) con richiamo alla desistenza volontaria; 4) errori di identificazione e attribuzione di ruoli (finanziatore, promotore, intermediario) per singoli imputati; 5) censure sulla mancata concessione di attenuanti generiche e su vizi di dosimetria; 6) eccezioni di prescrizione per taluni capi; 7) doglianze procedurali relative al decreto di giudizio immediato. La Corte di cassazione ha esaminato i ricorsi e ha ritenuto che, sebbene molte doglianze sulla valutazione puntuale delle intercettazioni siano questioni di merito inammissibili in sede di legittimità, vi fossero gravi carenze motivazionali e errori di diritto in relazione alla qualificazione del reato associativo ex art. 74, mentre per molti altri capi la decisione di merito risultava sufficientemente motivata e insindacabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha: 1) dichiarato fondati i ricorsi nella parte relativa al reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90, ritenendo carente la motivazione sul presupposto dell'organizzazione stabile e dell'affectio societatis, e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo A) (associazione), con rinvio al giudice di merito per nuova valutazione; 2) dichiarato inammissibili o infondati, nella maggior parte, i motivi diretti a rivedere la valutazione sul resto delle fattispecie di droga (capo B, C, D, E, F ecc.), confermando quindi le relative statuizioni di merito ove la motivazione fosse congrua; 3) disposto l'annullamento senza rinvio per estinzione per prescrizione dei reati indicati: per Manzo Mirco e Palamara Santo (capo G) e per Bortone Massimiliano (capi H, I, L); 4) rigettato le censure relative a nullità delle intercettazioni ritenendo, tra l'altro, che eventuali nullità intermedie fossero sanate dal rito abbreviato; 5) assorbito o respinto le doglianze sulla dosimetria e sulle attenuanti generiche laddove il giudice di merito aveva fornito motivazione sufficiente. In sintesi: annullamento parziale (soprattutto sul capo A) e conferma di molte condanne per i reati specifici di droga; annullamenti senza rinvio limitati per prescrizione per alcuni capi e imputati.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato l'interpretazione restrittiva secondo cui per integrare il reato associativo occorre un "quid pluris" organizzativo: struttura stabile, ripartizione di ruoli, mezzi comuni e affectio societatis. La motivazione di merito che ricava l'associazione solo dalla pluralita di reati commessi tra persone diverse è insufficiente.
Riguarda i reati di traffico e le ipotesi di tentativo di importazione. La Cassazione ha ritenuto in gran parte congrua la valutazione del giudice di merito su singoli tentativi e sulle trattative intercettate, salvo dove si invoca in via principale la qualificazione associativa.
Norma sulle attenuanti generiche. La Corte ha osservato che il diniego delle attenuanti puo essere impugnato ma spesso nei ricorsi è stato ritenuto assorbito o privo di vizi se il giudice di merito ha adeguatamente motivato il diniego.
art. 56 cod. pen. (desistenza)
La Corte ha richiamato il principio per cui la desistenza esclude punibilità solo se spontanea e non imposta da circostanze esterne; la mera mancata consumazione dovuta a impossibilità esterna non integra desistenza utile.
art. 268 e art. 178 cod. proc. pen.
Questioni di nullità relative alle intercettazioni: la Cassazione ha ritenuto che eventuali nullità a regime intermedio potessero risultare sanate dalla scelta del rito abbreviato, ove fattibile, e che le contestazioni tardive non sempre determinano l'annullamento.
Norma richiamata per l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione; la Corte ha disposto annullamenti senza rinvio per taluni capi e imputati.
Richiamata indirettamente rispetto all'effetto sanante del rito abbreviato sulle nullità processuali; la Corte ha confermato che il rito speciale puo sanare alcune nullita formali.
Richiamato nel confronto tra concorso di persone (art. 73) e associazione (art. 74): la Corte distingue il concorso come piu aderente a episodi estemporanei rispetto alla struttura organizzata richiesta dall'art. 74.
Massime di principio
- Per sostenere un reato associativo ex art. 74 DPR 309/90 è necessario fornire prove chiare di organizzazione stabile: divisione di ruoli, mezzi/risorse comuni, durata e "affectio societatis". La ripetizione di reati fra persone che si conoscono non basta.
- Le contestazioni sul significato di linguaggio criptico nelle intercettazioni sono, di norma, questioni di merito: la loro interpretazione spetta in primo luogo al giudice di merito e la Cassazione sindaca solo vizi di motivazione o di diritto.
- La desistenza esimente richiede una volontà di abbandono non determinata da circostanze esteriori che rendano impraticabile l'azione; la mancata consumazione per cause esterne non è automaticamente desistenza.
- Le nullità intermedie delle intercettazioni possono essere sanate dalla scelta del rito abbreviato; eccezioni tardive o formali non determinano sempre l'annullamento.
- In cassazione non è consentito sostituire la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito salvo che la motivazione sia manifestamente carente o illogica; le doglianze devono quindi colpire vizi di diritto o di motivazione, non semplici rivalutazioni probatorie.
- Quando il termine di prescrizione del reato è decorso, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza limitatamente a quel capo; verificare sempre i termini di prescrizione nella strategia difensiva.
- Le censure sulla dosimetria e sulle attenuanti richiedono che il giudice di merito abbia omesso di motivare o abbia motivato in modo apparente; altrimenti restano insindacabili.
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