Cassazione Penale, Sentenza n. 20118/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello per: 1) carenza o apparente carenza della motivazione, con violazione degli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen., 533 cod. proc. pen. e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; si censura la presunta laconicità e l'assenza di rigorosa risposta alle deduzioni difensive, nonché la mancata ricostruzione logico-motivazionale del ruolo effettivo del ricorrente; 2) inosservanza di legge e omessa o apparente motivazione in relazione agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, per non avere la Corte d'appello tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019 (invocata per un allegato effetto sulla determinazione della pena e sul trattamento sanzionatorio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione delle sentenze di merito adeguata: la Corte d'appello, pur richiamando la sentenza di primo grado (ipotesi di doppia conforme), ha fornito risposta congrua alle doglianze. Sono valutate attendibili le dichiarazioni del propalante Saggiomo, anche perché autoaccusatorie e corroborate da riscontri esterni (viaggio in Spagna con Monti, messaggi dal telefono del Saggiomo). La Corte ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente e ha respinto la richiesta di applicazione della causa di lieve entità ex art.73, comma 5, in ragione della quantità di stupefacente e delle modalità organizzate dell'importazione. Quanto alla questione costituzionale, la Corte ha giudicato irrilevante la sentenza n. 40/2019 perché quella pronuncia riguardava il comma 1 dell'art.73 e non la fattispecie contestata nel caso di specie (comma 4). Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73
comma 4 (reato contestato); comma 5 (lieve entità) e richiamo al comma 1 nella discussione sulla Corte Costituzionale
Il reato contestato è stato inquadrato nel comma 4 e la Corte ha ritenuto non applicabile la deroga di lieve entità (comma 5) in ragione della quantità complessiva di principio attivo e delle modalità organizzative; la pronuncia della Corte Costituzionale n.40/2019 riguarda il trattamento sanzionatorio del comma 1 e non incide sul caso di specie
codice di procedura penale, art. 192, comma 2
Invocato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse logica e sufficiente e che le risposte alle doglianze fossero congrue
codice di procedura penale, art. 533
Richiamato tra le norme la cui corretta applicazione si sarebbe dovuta verificare nella motivazione; la Corte ha ritenuto assente la viziosità lamentata
codice di procedura penale, art. 546, comma 1, lett. e)
Richiesto dal ricorrente quale parametro per la correttezza del giudizio di appello; la Corte ha ritenuto che l'appello abbia risposto adeguatamente alle doglianze
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile
Corte Costituzionale, sent. n. 40 del 2019
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la decisione influisce sul trattamento sanzionatorio dell'art. 73 comma 1 e non sul comma 4; pertanto la pronuncia non era rilevante per il profilo sanzionatorio del presente procedimento
Giurisprudenza della Cassazione: principio della "doppia conforme"
In caso di condanna confermata sia in primo grado che in appello, le motivazioni dei due gradi si integrano; il giudice d'appello può rinviare per relationem alla sentenza di primo grado se le censure non sono diverse da quelle già esaminate
Massime di principio
- In caso di "doppia conforme" la Corte d'appello può richiamare per relationem la motivazione di primo grado; il ricorrente deve quindi indicare elementi nuovi o specifici vizi di motivazione per rendere efficace il gravame
- Le dichiarazioni di un 'propalante' sono valutabili e possono essere ritenute attendibili se sono autoaccusatorie, rese in circostanze credibili e corroborate da riscontri esterni concreti (es. spostamenti, comunicazioni telefoniche, rinvenimenti)
- La mera presenza di una persona nel luogo in cui è stato rinvenuto stupefacente non esclude automaticamente responsabilità o partecipazione: il giudice valuta il quadro probatorio complessivo (ruolo indicato da terzi, contatti per il saldo, modalità organizzative, quantitativo di droga)
- Per chiedere applicazione della causa di lieve entità (art.73, comma 5) occorre confrontarsi con la motivazione che stima il quantitativo complessivo di principio attivo e le modalità dell'illecito; quantitativi significativi e modalità organizzate ostano all'operare della lieve entità
- Una censura sulla carenza della motivazione è efficace solo se mostra aporie logiche, contraddizioni non risarcibili o l'assenza di un apparato argomentativo compatibile con il senso comune; la Cassazione controlla la logicità e la compatibilità delle argomentazioni, non rivaluta i fatti
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