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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20118/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello per: 1) carenza o apparente carenza della motivazione, con violazione degli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen., 533 cod. proc. pen. e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; si censura la presunta laconicità e l'assenza di rigorosa risposta alle deduzioni difensive, nonché la mancata ricostruzione logico-motivazionale del ruolo effettivo del ricorrente; 2) inosservanza di legge e omessa o apparente motivazione in relazione agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, per non avere la Corte d'appello tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019 (invocata per un allegato effetto sulla determinazione della pena e sul trattamento sanzionatorio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione delle sentenze di merito adeguata: la Corte d'appello, pur richiamando la sentenza di primo grado (ipotesi di doppia conforme), ha fornito risposta congrua alle doglianze. Sono valutate attendibili le dichiarazioni del propalante Saggiomo, anche perché autoaccusatorie e corroborate da riscontri esterni (viaggio in Spagna con Monti, messaggi dal telefono del Saggiomo). La Corte ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente e ha respinto la richiesta di applicazione della causa di lieve entità ex art.73, comma 5, in ragione della quantità di stupefacente e delle modalità organizzate dell'importazione. Quanto alla questione costituzionale, la Corte ha giudicato irrilevante la sentenza n. 40/2019 perché quella pronuncia riguardava il comma 1 dell'art.73 e non la fattispecie contestata nel caso di specie (comma 4). Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73

    comma 4 (reato contestato); comma 5 (lieve entità) e richiamo al comma 1 nella discussione sulla Corte Costituzionale

    Il reato contestato è stato inquadrato nel comma 4 e la Corte ha ritenuto non applicabile la deroga di lieve entità (comma 5) in ragione della quantità complessiva di principio attivo e delle modalità organizzative; la pronuncia della Corte Costituzionale n.40/2019 riguarda il trattamento sanzionatorio del comma 1 e non incide sul caso di specie

  • codice di procedura penale, art. 192, comma 2

    Invocato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse logica e sufficiente e che le risposte alle doglianze fossero congrue

  • codice di procedura penale, art. 533

    Richiamato tra le norme la cui corretta applicazione si sarebbe dovuta verificare nella motivazione; la Corte ha ritenuto assente la viziosità lamentata

  • codice di procedura penale, art. 546, comma 1, lett. e)

    Richiesto dal ricorrente quale parametro per la correttezza del giudizio di appello; la Corte ha ritenuto che l'appello abbia risposto adeguatamente alle doglianze

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile

  • Corte Costituzionale, sent. n. 40 del 2019

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che la decisione influisce sul trattamento sanzionatorio dell'art. 73 comma 1 e non sul comma 4; pertanto la pronuncia non era rilevante per il profilo sanzionatorio del presente procedimento

  • Giurisprudenza della Cassazione: principio della "doppia conforme"

    In caso di condanna confermata sia in primo grado che in appello, le motivazioni dei due gradi si integrano; il giudice d'appello può rinviare per relationem alla sentenza di primo grado se le censure non sono diverse da quelle già esaminate

Massime di principio

  • In caso di "doppia conforme" la Corte d'appello può richiamare per relationem la motivazione di primo grado; il ricorrente deve quindi indicare elementi nuovi o specifici vizi di motivazione per rendere efficace il gravame
  • Le dichiarazioni di un 'propalante' sono valutabili e possono essere ritenute attendibili se sono autoaccusatorie, rese in circostanze credibili e corroborate da riscontri esterni concreti (es. spostamenti, comunicazioni telefoniche, rinvenimenti)
  • La mera presenza di una persona nel luogo in cui è stato rinvenuto stupefacente non esclude automaticamente responsabilità o partecipazione: il giudice valuta il quadro probatorio complessivo (ruolo indicato da terzi, contatti per il saldo, modalità organizzative, quantitativo di droga)
  • Per chiedere applicazione della causa di lieve entità (art.73, comma 5) occorre confrontarsi con la motivazione che stima il quantitativo complessivo di principio attivo e le modalità dell'illecito; quantitativi significativi e modalità organizzate ostano all'operare della lieve entità
  • Una censura sulla carenza della motivazione è efficace solo se mostra aporie logiche, contraddizioni non risarcibili o l'assenza di un apparato argomentativo compatibile con il senso comune; la Cassazione controlla la logicità e la compatibilità delle argomentazioni, non rivaluta i fatti

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