Cassazione Civile, Ordinanza n. 28336/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva revocato i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, fruiti da un contribuente in relazione a un atto di compravendita del 10 gennaio 2007. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendolo tardivo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 51 d.lgs. n. 546/1992, 155 e 327 c.p.c. e 2963 c.c., sostenendo che il termine di impugnazione era scaduto in giorno festivo e doveva essere prorogato al primo giorno non festivo, con conseguente tempestività dell'appello notificato proprio in quella data; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, contestando che la CTR avesse ritenuto tardiva la produzione in appello della delega di firma del funzionario che aveva sottoscritto l'atto impositivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo tempestivo l'appello dell'Agenzia perché il termine scadeva di domenica e, ai sensi dell'art. 155, comma 4, c.p.c., era prorogato al lunedì successivo, giorno in cui l'atto era stato notificato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la sentenza impugnata era fondata sulla sola statuizione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello e le ulteriori considerazioni sul merito erano state rese ad abundantiam. La sentenza della CTR è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla disciplina dei termini di impugnazione nel processo tributario, in coordinamento con il codice di procedura civile
se il termine scade in giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo
richiamato quale norma sul termine lungo per impugnare
richiamato in tema di computo e scadenza dei termini
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità della produzione documentale in appello
citato solo per il rito camerale e la proposta del relatore
Massime di principio
- Nel computo del termine di impugnazione, se la scadenza cade in giorno festivo, il termine è prorogato automaticamente al primo giorno non festivo successivo.
- Nel processo tributario, la tempestività dell'impugnazione va verificata tenendo conto delle regole generali sul computo dei termini dettate dal codice di procedura civile, ove compatibili.
- Quando una sentenza definisce il giudizio con una statuizione pregiudiziale di inammissibilità, le argomentazioni sul merito svolte solo ad abundantiam non necessitano di autonoma impugnazione e non possono essere oggetto di censura utile se manca interesse.
- L'impugnazione deve colpire la ratio decidendi effettiva della decisione; censure rivolte a motivazioni meramente accessorie o svolte per completezza sono inammissibili per difetto di interesse.
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