Cassazione Civile, Ordinanza n. 10357/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Banca d'Italia a carico di un esponente di una banca per la violazione delle disposizioni di vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione e per omessa comunicazione delle irregolarità all'autorità di vigilanza. La sanzione riguardava l'approvazione di un accordo di cessazione anticipata del rapporto con il direttore generale della banca, che prevedeva il pagamento di una somma rilevante, oltre a ulteriori benefici economici e a una clausola di manleva. Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento dinanzi al TAR, poi dichiaratosi privo di giurisdizione; riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Roma, l'opposizione era stata rigettata. In cassazione il ricorrente deduceva tre motivi: 1) violazione del principio di legalità e irretroattività della norma sanzionatoria, sostenendo che la modifica dell'art. 53 TUB del 2011 avesse natura innovativa e che la condotta fosse anteriore alla sua entrata in vigore; 2) violazione dell'art. 1965 c.c. e delle disposizioni di Banca d'Italia, sostenendo che il pagamento al dirigente avesse natura transattiva e quindi non fosse sanzionabile come remunerazione; 3) nullità per difetto di motivazione e violazione dei criteri di quantificazione della sanzione, contestando la congruità della misura irrogata e la disparità di trattamento rispetto ad altri sanzionati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la continuità del potere regolamentare della Banca d'Italia in materia di remunerazioni già prima della modifica del 2011, qualificata come norma interpretativa e specificativa, con conseguente insussistenza di violazione dell'art. 1 l. 689/1981. Ha rigettato anche il secondo motivo, rilevando che l'accordo con il dirigente non era sottratto alle regole di vigilanza solo perché presentava una funzione transattiva, poiché le erogazioni aggiuntive e la manleva integravano un trattamento non conforme alle disposizioni sulle remunerazioni e ai meccanismi di correlazione con performance, rischi e differimento dei pagamenti. Ha infine respinto il terzo motivo, affermando che la Corte d'appello aveva motivato in modo sufficiente sulla gravità della condotta e sulla congruità della sanzione, legittimamente commisurata ai parametri dell'art. 11 l. 689/1981 e alla posizione del ricorrente, anche quale componente del comitato per la remunerazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le disposizioni di vigilanza in materia di remunerazione erano già riconducibili, prima della modifica del 2011, ai poteri della Banca d'Italia sul contenimento dei rischi, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sui controlli interni; la novella del 2011 è stata letta come interpretativa e specificativa.
Costituisce il fondamento della sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni di vigilanza bancarie.
La qualificazione dell'accordo come transazione non esclude l'applicazione delle regole di vigilanza sulle remunerazioni quando l'erogazione aggiuntiva si ponga fuori dalle obbligazioni contrattuali e sia comunque incompatibile con le prescrizioni di settore.
Non è violato quando la condotta sanzionata era già sussumibile nel quadro normativo previgente e la modifica legislativa ha funzione interpretativa o ricognitiva.
Richiamato per la presunzione di colpa nelle sanzioni amministrative, ritenuta compatibile con il caso di specie.
La sanzione va commisurata alla gravità del fatto concreto, tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione.
Il suo richiamo da parte del giudice di merito è stato ritenuto inconferente rispetto alla questione decisiva della corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 11.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Esclusa la nullità della decisione, poiché la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta sufficiente al "minimo costituzionale".
art. 6, comma 2, CEDU
La presunzione di innocenza è stata ritenuta non ostativa alla presunzione di colpa prevista per le sanzioni amministrative non penali.
art. 22, comma 2, lett. a), n. 1, l. 217/2011
Qualificata come norma sostanzialmente interpretativa e specificativa dell'art. 53 TUB, non innovativa in senso preclusivo dell'irrogazione della sanzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di vigilanza bancaria, la disciplina secondaria sulle remunerazioni può essere ricondotta anche ai poteri regolamentari già previsti dal quadro normativo previgente quando essa sia espressione del contenimento dei rischi, dell'organizzazione amministrativa e dei controlli interni; una successiva precisazione legislativa non è retroattiva se ha natura interpretativa o specificativa.
- La qualificazione negoziale di un accordo come transazione non lo sottrae, di per sé, alle regole prudenziali di settore: se l'erogazione pattuita eccede quanto contrattualmente dovuto o introduce benefici aggiuntivi, resta soggetta alle prescrizioni di vigilanza in tema di remunerazione, correlazione alla performance, differimento e meccanismi di correzione ex post.
- Nel procedimento di opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie in materia bancaria, il giudice di merito deve verificare la congruità della sanzione alla gravità concreta del fatto sulla base dei parametri dell'art. 11 l. 689/1981, senza essere vincolato a criteri matematici rigidi o a un obbligo di esplicitazione analitica di ogni singolo passaggio valutativo, purché la motivazione consenta il controllo sul percorso decisorio.
- Ai fini della responsabilità sanzionatoria dell'esponente bancario, rileva anche la posizione funzionale concretamente rivestita: la partecipazione a organi con specifiche funzioni di controllo o remunerazione può aggravare il dovere di verifica della conformità delle decisioni alle regole di vigilanza.
- La violazione delle disposizioni in materia di remunerazione bancaria può essere integrata non solo dall'importo complessivo riconosciuto, ma anche dalle modalità di corresponsione, dalla mancanza di collegamento con la performance e dalla previsione di garanzie o manleve che alterino la struttura del compenso.
- La presunzione di colpa prevista dalla legge sulle sanzioni amministrative è compatibile, nel contesto considerato, con il principio di presunzione di innocenza della CEDU, quando non si tratti di sanzioni sostanzialmente penali.
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