Cassazione Civile, Ordinanza n. 34273/2025 del 27/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012, emesso da Roma Capitale per omesso versamento dell’imposta su immobili indicati come beni merce, per un importo complessivo di euro 33.419,75. Il contribuente aveva contestato l’atto deducendo, tra l’altro, che alcuni immobili erano stati già pagati, altri alienati in data anteriore al periodo d’imposta, altri demoliti o in corso di costruzione, altri ancora fatiscenti o privi di rendita, e che l’appello avrebbe dovuto essere accolto per la nullità dell’avviso e per l’erronea applicazione dell’IMU. In cassazione ha proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia e motivazione apparente/insufficiente della sentenza di appello sulle specifiche contestazioni relative ai singoli immobili; 2) violazione del contraddittorio endoprocedimentale e dell’istituto dell’accertamento con adesione; 3) violazione delle norme sull’IMU e illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui non prevedeva l’esenzione per i beni merce nell’anno 2012; 4) illegittima condanna alle spese, poiché l’ente si era costituito a mezzo di funzionario e senza nota spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata fosse viziata da motivazione apparente e insufficiente sul punto decisivo delle contestazioni relative alla concreta debenza dell’IMU per i singoli immobili, perché la motivazione della CTR non spiegava né il pagamento già effettuato per alcuni cespiti né la vendita, demolizione, ricostruzione o assenza di rendita per altri. Ha invece respinto il secondo motivo, affermando che, per i tributi locali e per gli accertamenti "a tavolino", non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; ha respinto il terzo, richiamando la recente declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e ribadendo che l’esenzione IMU per i beni merce decorreva solo dal 2014 per scelta discrezionale del legislatore, non estensibile retroattivamente; ha respinto il quarto, osservando che la difesa dell’ente tramite propri funzionari non esclude la condanna alle spese in caso di soccombenza del contribuente. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 9-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
testo vigente ratione temporis e testo novellato dall'art. 2, comma 2, lett. a), d.l. 31 agosto 2013, n. 102
L’esenzione IMU per i beni merce non operava nel 2012; il legislatore ha fissato la decorrenza dal 2014, con disciplina transitoria per il 2013.
art. 2, comma 2, lett. a), d.l. 31 agosto 2013, n. 102
decorrenza dall'anno 2014
Ha introdotto l’esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa alla vendita a decorrere dal 1 gennaio 2014.
art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212
Il contraddittorio endoprocedimentale è previsto per le ipotesi tipizzate di accessi, ispezioni o verifiche, non per gli accertamenti a tavolino relativi a tributi non armonizzati.
art. 6 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
L’eventuale definizione con adesione è rimessa alla valutazione dell’amministrazione finanziaria; il mancato invito non comporta automaticamente nullità dell’avviso.
art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente a fondamento dei principi di collaborazione e buona fede nel rapporto tributario.
La censura era di omessa pronuncia su specifiche contestazioni di merito relative agli immobili assoggettati a imposta.
La sentenza deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la carenza motivazionale può integrare nullità.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la sentenza deve esporre concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; in difetto si verifica nullità per motivazione apparente.
art. 3 Cost.
Richiamato per la questione di legittimità costituzionale sull’irragionevolezza dell’assenza di esenzione per l’anno 2012, ma la Corte ne esclude la violazione.
art. 53 Cost.
Richiamato come parametro della questione di costituzionalità, ma non ritenuto leso dalla disciplina temporale dell’esenzione.
art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La costituzione dell’ente a mezzo di propri funzionari è ammessa nel processo tributario.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In caso di vittoria della parte pubblica assistita da propri funzionari o dipendenti, le spese sono liquidabili secondo i parametri forensi con riduzione.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La difesa interna dell’ente può incidere sulla misura dei compensi liquidabili, non sul diritto alla condanna alle spese della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza è nulla per motivazione apparente quando non affronta in modo intelligibile e verificabile le contestazioni decisive del contribuente, soprattutto se riguardano la situazione concreta dei singoli cespiti tassati.
- Per i tributi non armonizzati, gli accertamenti cd. "a tavolino" non comportano un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo previsioni specifiche di legge.
- L’istituto dell’accertamento con adesione non attribuisce al contribuente un diritto incondizionato alla convocazione o alla definizione concordata: la scelta di attivare il procedimento e di concluderlo resta rimessa all’amministrazione.
- Le agevolazioni e le esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione e la loro decorrenza temporale fissata dal legislatore non può essere estesa retroattivamente dal giudice in assenza di una base normativa o costituzionale specifica.
- Nel processo tributario, la parte pubblica che si difenda tramite propri funzionari o dipendenti può comunque ottenere la condanna alle spese in caso di vittoria, senza necessità di una nota spese quale presupposto del diritto alle spese.
- La nullità per difetto di motivazione si configura solo quando la decisione non consente di ricostruire la ratio decidendi o presenta argomentazioni inconciliabili, perplesse o incomprensibili.
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