Cassazione Civile, Ordinanza n. 12467/2025 del 11/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento notificata per omesso pagamento di IRPEF e IVA relative all'anno d'imposta 2011, con addebito di tributi, interessi e sanzioni. Il giudice di primo grado aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo competente il giudice tributario; la Corte d'appello aveva confermato, rilevando che la cartella riguardava esclusivamente una pretesa tributaria e che l'atto doveva essere impugnato davanti al giudice tributario. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente ha contestato la decisione, ma il ricorso è risultato privo di una rubrica, privo di specificazione dei motivi, privo di indicazione delle norme violate o dei vizi dedotti ex art. 360 c.p.c., e fondato su deduzioni generiche e non intellegibili. La ricorrente ha inoltre depositato memoria e, dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione con nuova procura speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che l'impugnazione non rispettasse il requisito di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., perché non indicava chiaramente le censure, le norme violate, né consentiva il controllo sulle ragioni della sentenza impugnata; dall'altro, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, quando la cartella attiene a tributi, interessi e sanzioni, la controversia sulla contestazione del diritto dell'agente della riscossione a procedere all'esecuzione forzata tributaria appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e va introdotta con ricorso ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, al pagamento dell'ulteriore importo ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica dei motivi di impugnazione; la mancanza di specificità comporta inammissibilità e non può essere sanata con rinvii generici ad atti del giudizio di merito.
Il giudizio di cassazione è a critica vincolata e i motivi devono essere riconducibili in modo chiaro a uno dei vizi tipizzati dalla norma; la Corte non può riqualificare censure del tutto generiche.
La decisione è stata assunta in conformità alla proposta del consigliere delegato nel procedimento camerale.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
L'atto di impugnazione contro una cartella di pagamento relativa a pretese tributarie deve essere proposto davanti al giudice tributario.
In caso di ricorso inammissibile e di conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha disposto condanna al pagamento di ulteriori importi a titolo sanzionatorio, anche in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi chiari, specifici e autonomamente intelligibili: non è sufficiente un generico dissenso dalla decisione impugnata, né un rinvio non esplicitato ad atti del giudizio di merito.
- La Corte di cassazione non può supplire alla carenza di specificità del ricorso individuando d'ufficio la norma violata o il vizio denunciato quando le censure siano formulate in modo generico e farraginoso.
- La controversia avente a oggetto una cartella di pagamento relativa a tributi, interessi e sanzioni appartiene alla giurisdizione tributaria anche quando si contesta, prima dell'inizio dell'espropriazione, il diritto dell'agente della riscossione di procedere all'esecuzione forzata tributaria.
- Per impugnare una cartella di pagamento riferita a pretese tributarie il rimedio processuale è il ricorso ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 davanti al giudice tributario.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso, in presenza dei presupposti normativi richiamati, può comportare la condanna alle spese e l'applicazione degli ulteriori importi sanzionatori previsti dal codice di procedura civile e dal d.P.R. n. 115 del 2002.
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