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Parere

Parere n. 1310/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Francesco Sansone, contro Comune di Pompei, avverso ordinanza di demolizione n. 385 prot. 40816 del 28/11/2011;

Giustizia amministrativa202401363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario avverso l’ordinanza di demolizione n. 385 prot. 40816 del 28 novembre 2011 e gli atti presupposti, con istanza cautelare

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione relativa a un corpo di fabbrica destinato a ricovero di animali e deposito, nonché all’ampliamento e riconfigurazione di un ulteriore manufatto. Ha dedotto: l’improcedibilità dell’ordine di demolizione in ragione dell’intenzione di presentare un’istanza di accertamento di conformità; la violazione delle regole sul responsabile del procedimento, poiché l’ordinanza sarebbe stata firmata dal dirigente anziché dal responsabile indicato; la qualificazione delle opere come interventi di risanamento conservativo; la natura pertinenziale dei manufatti, con conseguente esclusione della necessità del titolo edilizio; e l’assoggettabilità delle opere alla SCIA. Le opere ricadono in area vincolata ai sensi del d.lgs. 42/2004.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso e per l’assorbimento dell’istanza cautelare. Il primo motivo è infondato perché, per opere realizzate in area vincolata, non trova applicazione l’istituto della doppia conformità richiamato dal ricorrente; inoltre, la mera presentazione dell’istanza di accertamento di conformità produce soltanto un effetto sospensivo e non determina la definitiva inefficacia dell’ordine di demolizione. Il secondo motivo è infondato perché l’adozione del provvedimento da parte di soggetto diverso dal responsabile del procedimento originariamente indicato non incide sulla legittimità dell’atto quando il provvedimento sia adottato da un soggetto dotato del potere decisionale; nel caso concreto l’ordinanza è stata adottata dal dirigente competente e dal RUP. Il terzo motivo è infondato perché le opere, non risultando nella loro interezza nell’aerofotogrammetria del gennaio 2008, non possono qualificarsi come risanamento conservativo, necessariamente riferito a opere già esistenti. Il quarto motivo è infondato perché la pertinenza edilizia è più restrittiva della nozione civilistica e richiede strumentalità effettiva, assenza di autonomia funzionale e impossibilità di utilizzazione separata; i manufatti erano distinti dall’edificio principale, di dimensioni significative, destinati al ricovero di animali e al deposito e autonomamente utilizzabili. Il quinto motivo è infondato perché le opere non rientrano tra gli interventi soggetti a SCIA e, comunque, ricadendo in area paesaggisticamente vincolata, l’art. 146 del d.lgs. 42/2004 impedisce il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma prodromica alla sanatoria edilizia. L’ordinanza di demolizione è stata quindi ritenuta legittima e dovuta.

Osservazioni

Motivo I - Accertamento di conformità e doppia conformità

La presentazione, anche prospettata, dell’istanza di accertamento di conformità non rende improcedibile né definitivamente inefficace l’ordine di demolizione. Per opere realizzate in area vincolata non trova applicazione l’istituto della doppia conformità richiamato dal ricorrente; l’istanza produce comunque un effetto meramente sospensivo.

Motivo II - Responsabile del procedimento e competenza decisionale

L’adozione dell’atto da parte di un soggetto diverso dal responsabile del procedimento originariamente indicato non determina l’illegittimità del provvedimento, purché l’autore disponga del potere decisionale. Nel caso concreto l’ordinanza è stata adottata dal dirigente competente e dal RUP.

Motivo III - Qualificazione delle opere come risanamento conservativo

Le opere non possono essere qualificate come risanamento conservativo, poiché dalla relazione tecnica e dall’aerofotogrammetria del gennaio 2008 risulta che non erano presenti nella loro interezza. Il risanamento conservativo presuppone opere già esistenti.

Motivo IV - Natura pertinenziale dei manufatti

La nozione di pertinenza edilizia è più restrittiva di quella civilistica. Sono pertinenziali soltanto le opere effettivamente strumentali a quella principale, non autonome e non suscettibili di utilizzazione separata. I manufatti, distinti dall’edificio principale, di dimensioni significative, destinati al ricovero di animali e al deposito e autonomamente utilizzabili, non possiedono tali caratteristiche.

Motivo V - Assoggettabilità alla SCIA e vincolo paesaggistico

Le opere non rientrano tra gli interventi soggetti a SCIA. Inoltre, trattandosi di opere realizzate in area paesaggisticamente vincolata, l’art. 146 del d.lgs. 42/2004 impedisce il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma necessaria per la sanatoria edilizia; l’ordine di demolizione costituisce pertanto atto dovuto.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Il Consiglio di Stato lo richiama per escludere, in relazione alle opere realizzate su aree soggette a regime vincolistico, l’applicazione della doppia conformità invocata dal ricorrente.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La mera presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non determina la definitiva inefficacia dell’ordine di demolizione, ma produce un effetto meramente sospensivo.

  • art. 6 l. 241/1990

    Il motivo fondato sulla violazione delle regole relative al responsabile del procedimento è respinto: la diversità tra responsabile indicato e autore dell’atto non rileva quando il provvedimento sia adottato dal soggetto competente a decidere.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione delle opere e al regime del titolo edilizio, ma il motivo è respinto perché le opere non sono risanamento conservativo.

  • art. 32 d.P.R. 380/2001

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla natura delle opere, ma il Consiglio esclude che i manufatti possano essere considerati pertinenze edilizie.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    È richiamato in relazione alla sanzione demolitoria; il Consiglio ritiene legittima l’ordinanza di demolizione.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Per le opere realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico, impedisce il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma prodromica alla sanatoria edilizia, rendendo legittimo l’ordine di demolizione.

Massime di principio

  • La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità non determina, di per sé, la definitiva inefficacia dell’ordine di demolizione, ma produce soltanto un effetto sospensivo; l’istanza non impedisce quindi la permanenza dell’ordine demolitorio in caso di mancato perfezionamento della sanatoria.
  • La nozione di pertinenza edilizia è più restrittiva di quella civilistica: un manufatto è pertinenziale soltanto se è effettivamente strumentale all’opera principale, privo di autonomia funzionale e non suscettibile di utilizzazione separata.
  • La qualificazione di un intervento come risanamento conservativo presuppone che esso riguardi opere già esistenti; la realizzazione di manufatti non presenti, nella loro interezza, nella documentazione aerofotogrammetrica non può essere ricondotta a tale categoria.
  • L’adozione del provvedimento da parte di un soggetto diverso dal responsabile del procedimento originariamente indicato non determina l’illegittimità dell’atto quando il provvedimento sia stato adottato da un soggetto munito del potere decisionale nella materia.
  • In area paesaggisticamente vincolata, l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione paesaggistica postuma necessaria alla sanatoria edilizia impedisce la regolarizzazione delle opere e rende legittimo l’ordine di demolizione, quale atto dovuto.

Ricorso straordinario contro l’ordinanza di demolizione

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un privato contro il Comune di Pompei, avverso un’ordinanza di demolizione del 28 novembre 2011 e gli atti presupposti, con istanza di sospensione dell’esecuzione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso una relazione conclusiva per il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.

Opere accertate dal Comune

A seguito di sopralluogo sono stati rilevati due interventi: un corpo di fabbrica terraneo di circa 7 x 12 metri e altezza media di 3,50 metri, destinato in parte al ricovero di animali e in parte a deposito, con area antistante pavimentata e coperta; nonché l’ampliamento e la riconfigurazione di un manufatto preesistente, passato da circa 3 x 3 metri a 5 x 8 metri, destinato al ricovero di cavalli e caprette. Dalla relazione tecnica è emerso che i manufatti non risultavano, nella loro interezza, nell’aerofotogrammetria del gennaio 2008. Le opere ricadevano inoltre in area sottoposta a vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004.

Motivi di ricorso

Il ricorrente ha sostenuto che l’intenzione di presentare un’istanza di accertamento di conformità avrebbe reso improcedibile l’ordinanza; che l’atto fosse illegittimo perché sottoscritto dal dirigente e non dal responsabile del procedimento indicato; che le opere costituissero interventi di risanamento conservativo; che i manufatti avessero natura pertinenziale e non richiedessero concessione edilizia o SCIA; e che il Comune avesse travisato i fatti e omesso la necessaria istruttoria.

Accertamento di conformità e area vincolata

Il Consiglio di Stato ha respinto il primo motivo. Richiamando l’art. 27 del d.P.R. 380/2001, ha escluso l’applicabilità della doppia conformità alle opere realizzate su aree soggette a regime vincolistico. Ha inoltre precisato che la mera presentazione dell’istanza prevista dall’art. 36 del d.P.R. 380/2001 non elimina definitivamente l’efficacia dell’ordine di demolizione, ma ne determina soltanto la sospensione degli effetti.

Responsabile del procedimento e competenza

Il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La circostanza che il provvedimento sia adottato da un soggetto diverso da quello inizialmente indicato come responsabile del procedimento non comporta l’illegittimità dell’atto quando l’autore sia titolare del potere decisionale. Nel caso esaminato l’ordinanza risultava adottata dal dirigente competente e dal RUP comunale.

Qualificazione delle opere

Il Consiglio ha escluso che gli interventi potessero essere ricondotti al risanamento conservativo. Tale categoria presuppone opere già esistenti, mentre la documentazione tecnica e l’aerofotogrammetria del gennaio 2008 dimostravano che i manufatti non erano presenti nella loro interezza.

Natura pertinenziale

È stata respinta anche la tesi della pertinenzialità. Ai fini edilizi, la nozione di pertinenza è più restrittiva rispetto a quella civilistica. È pertinenziale soltanto l’opera effettivamente strumentale a quella principale, priva di autonomia funzionale e non utilizzabile separatamente. Nel caso concreto i manufatti erano fisicamente e strutturalmente distinti dall’edificio principale, di dimensioni rilevanti, destinati al ricovero di animali e al deposito e autonomamente utilizzabili.

SCIA e autorizzazione paesaggistica

Il quinto motivo è stato respinto perché le opere non rientravano tra gli interventi soggetti a SCIA. Il Consiglio ha inoltre sottolineato che, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, l’art. 146 del d.lgs. 42/2004 impedisce il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma necessaria per la sanatoria edilizia. L’ordinanza di demolizione è stata quindi qualificata come atto dovuto.

Conclusioni

La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso, con assorbimento dell’istanza cautelare. L’amministrazione comunale è risultata vittoriosa su tutti i motivi dedotti dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaResponsabile del procedimento e competenza
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaIncompetenzaPrincipio di legalità e tipicità

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