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Sentenza

Sentenza n. 10080/2026 - Roma, Sezione 3

Per l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica formatosi con riferimento all’istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presentata dalla Società in data 29 dicembre 2022, (codice procedura MASE 928, per la realizzazione del Progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza di 64,898 MW, da realizzarsi nei Comuni di Cellere e Piansano (VT); e per la condanna della Commissione tecnica PNRR-PNIEC ad adempiere, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA, e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a provvedere comunque sull’istanza con provvedimento espresso di Valutazione d’Impatto Ambientale ex art. 25, comma 2-bis, T.U.A.

Giustizia amministrativa202603660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di Valutazione di Impatto Ambientale relativa a un impianto agrivoltaico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il silenzio serbato sulla domanda di VIA presentata il 29 dicembre 2022 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 64,898 MW, qualificato come progetto attuativo del PNIEC e riconducibile ai progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006. La documentazione era stata pubblicata l’8 giugno 2023 e la fase di consultazione si era conclusa il 27 febbraio 2025, senza che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC predisponesse lo schema di provvedimento né che il Ministero adottasse il provvedimento finale di VIA. Con unico motivo sono state dedotte la violazione dell’art. 25, commi 2-bis, 2-quater e 7, del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi di legalità, buon andamento, efficienza, tutela dell’affidamento, certezza del diritto, giusto procedimento e massima diffusione delle fonti rinnovabili. La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e l’ordine di provvedere, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto applicabile al progetto la disciplina speciale dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, che impone termini perentori per la conclusione della VIA relativa ai progetti PNRR-PNIEC. In particolare, la Commissione tecnica deve esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, predisponendo lo schema di provvedimento; il Ministero deve poi adottare il provvedimento di VIA entro i successivi trenta giorni, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura entro venti giorni. Il decorso dei termini e la mancata conclusione del procedimento sono risultati incontestati. L’eventuale elevato numero di procedimenti pendenti presso le amministrazioni non costituisce giustificazione, trattandosi di una difficoltà organizzativa interna che non può essere posta a carico del privato né consentire il superamento di termini qualificati come perentori. Il TAR ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio del Ministero e ordinato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concludere il procedimento con un atto espresso e motivato, senza vincolo sul contenuto, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, previo esperimento degli eventuali rimedi previsti per superare dissensi o ritardi delle altre amministrazioni coinvolte. La nomina del commissario ad acta è stata differita: essa potrà essere disposta, su istanza di parte, solo in caso di persistente inadempimento nel termine assegnato, anche in considerazione della discrezionalità tecnica implicata dalla valutazione di VIA. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base normativa dell’istanza di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

  • art. 24 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la pubblicazione della documentazione e la fase di consultazione del pubblico, dalla cui conclusione decorre il termine speciale previsto per la pronuncia della Commissione tecnica.

  • art. 25, comma 1, d.lgs. 152/2006

    L’autorità competente procede comunque alla valutazione anche qualora i pareri non siano resi nei termini ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto.

    La mancata espressione dei pareri nei termini o il loro contenuto negativo non esonerano l’autorità competente dall’obbligo di concludere il procedimento con una pronuncia espressa.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    La Commissione [...] si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione [...] e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione [...] Nei successivi trenta giorni [...] adotta il provvedimento di VIA.

    Per i progetti PNRR-PNIEC sono stabiliti termini speciali perentori per il parere della Commissione, la predisposizione dello schema e l’adozione del provvedimento finale di VIA.

  • art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006

    Prevede l’intervento del titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia della Commissione, del Ministero o di ritardo nel rilascio del concerto ministeriale.

  • art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006

    Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori.

    La qualificazione dei termini come perentori rafforza l’obbligo di tempestiva conclusione del procedimento e rende ingiustificato il loro superamento per mere difficoltà organizzative interne.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso e disciplina il potere sostitutivo in caso di inerzia.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiede che il provvedimento conclusivo sia espresso e motivato.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Consente la nomina del commissario ad acta nel giudizio avverso il silenzio, ma nel caso concreto la nomina è stata differita a un eventuale successivo inadempimento.

  • art. 2, comma 8, l. 241/1990

    È stato richiamato per l’adempimento della Segreteria al passaggio in giudicato della sentenza.

Massime di principio

  • Per i progetti PNRR-PNIEC soggetti a VIA, i termini previsti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 per la pronuncia della Commissione tecnica, la predisposizione dello schema e l’adozione del provvedimento finale sono perentori e devono essere rispettati dall’amministrazione.
  • La mancata espressione dei pareri nei termini, così come l’eventuale contenuto negativo o dissenziente degli stessi, non elimina l’obbligo dell’autorità competente di concludere il procedimento di VIA con un provvedimento espresso e motivato.
  • Il numero elevato di procedimenti pendenti e le difficoltà organizzative interne dell’amministrazione non costituiscono una giustificazione idonea al superamento dei termini perentori del procedimento di VIA e non possono essere fatti ricadere sul privato istante.
  • Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo deve ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato, lasciandole la discrezionalità tecnica e amministrativa quanto al contenuto della decisione finale.
  • La nomina del commissario ad acta può essere differita quando l’adempimento richiede valutazioni tecniche discrezionali, disponendola soltanto su istanza di parte in caso di persistente inottemperanza dell’amministrazione al termine giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOttemperanza e commissario ad acta

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