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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29010/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

Una cittadina aveva proposto opposizione contro un'ordinanza ingiunzione con cui il Comune le richiedeva il pagamento di euro 1.432,75 a titolo di "Tariffa Servizio Impianto Fognante Comunale Località Specchiolla". Il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione, ma il Tribunale, in appello, aveva riformato la decisione, dichiarando la nullità della sentenza di primo grado e rigettando la domanda, con conferma dell'ordinanza impugnata. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 190 e 352 c.p.c. per aver il Tribunale deciso prima della scadenza del termine assegnato per le comparse conclusionali; 2) omessa valutazione di documenti; 3) violazione dell'art. 14, comma 1, L. n. 36/1994, come modificato e come interpretato alla luce della sentenza Corte cost. n. 335/2008; 4) errori nella liquidazione delle spese processuali. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la sentenza d'appello era stata deliberata prima della scadenza dei termini concessi alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata per nullità, perché il giudice d'appello aveva deciso la causa prima della scadenza del termine per il deposito degli scritti conclusionali, in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Ha quindi rinviato la causa al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La decisione adottata dal giudice d'appello prima della scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica è affetta da nullità, perché comprime il diritto di difesa e viola il contraddittorio nella sua dimensione effettiva.
  • Per far valere tale nullità non è necessario indicare uno specifico pregiudizio concreto o quali difese ulteriori si sarebbero svolte: la lesione processuale deriva già dal mancato rispetto del termine per gli scritti conclusionali.
  • La violazione del termine per il deposito delle conclusionali e delle repliche comporta la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la controversia e regolare nuovamente le spese.
  • Se un motivo di ricorso è accolto per una nullità processuale assorbente, restano assorbiti i motivi che attengono al merito della controversia e alla regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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