Cassazione Civile, Ordinanza n. 29010/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
Una cittadina aveva proposto opposizione contro un'ordinanza ingiunzione con cui il Comune le richiedeva il pagamento di euro 1.432,75 a titolo di "Tariffa Servizio Impianto Fognante Comunale Località Specchiolla". Il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione, ma il Tribunale, in appello, aveva riformato la decisione, dichiarando la nullità della sentenza di primo grado e rigettando la domanda, con conferma dell'ordinanza impugnata. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 190 e 352 c.p.c. per aver il Tribunale deciso prima della scadenza del termine assegnato per le comparse conclusionali; 2) omessa valutazione di documenti; 3) violazione dell'art. 14, comma 1, L. n. 36/1994, come modificato e come interpretato alla luce della sentenza Corte cost. n. 335/2008; 4) errori nella liquidazione delle spese processuali. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la sentenza d'appello era stata deliberata prima della scadenza dei termini concessi alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata per nullità, perché il giudice d'appello aveva deciso la causa prima della scadenza del termine per il deposito degli scritti conclusionali, in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Ha quindi rinviato la causa al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
il giudice non può decidere prima della scadenza dei termini assegnati alle parti per gli scritti conclusionali e di replica
richiamato in relazione alla disciplina della decisione nel giudizio di appello
dedotto come norma violata per omessa valutazione dei documenti
dedotto come norma violata per omessa valutazione dei documenti
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato quale parametro del vizio di nullità della sentenza
art. 14, comma 1, L. 5 gennaio 1994, n. 36
richiamato nel terzo motivo in relazione alla tariffa del servizio fognante e alla disciplina delle risorse idriche
art. 28 L. 31 luglio 2002, n. 179
indicato come norma modificativa della disciplina richiamata nel terzo motivo
Corte cost. n. 335/2008
richiamata dalla ricorrente come parametro interpretativo della disciplina sostanziale della tariffa
richiamato nel motivo sulle spese processuali
art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
richiamato insieme ai decreti ministeriali sui parametri forensi
richiamato per la liquidazione dei compensi professionali
richiamato per i parametri di liquidazione delle spese processuali
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- La decisione adottata dal giudice d'appello prima della scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica è affetta da nullità, perché comprime il diritto di difesa e viola il contraddittorio nella sua dimensione effettiva.
- Per far valere tale nullità non è necessario indicare uno specifico pregiudizio concreto o quali difese ulteriori si sarebbero svolte: la lesione processuale deriva già dal mancato rispetto del termine per gli scritti conclusionali.
- La violazione del termine per il deposito delle conclusionali e delle repliche comporta la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la controversia e regolare nuovamente le spese.
- Se un motivo di ricorso è accolto per una nullità processuale assorbente, restano assorbiti i motivi che attengono al merito della controversia e alla regolazione delle spese.
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