Cassazione Civile, Ordinanza n. 20031/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di un lavoratore volta a ottenere il beneficio della rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, L. n. 257 del 1992 per l'esposizione ad amianto. La corte d'appello aveva accolto l'appello dell'ente previdenziale e rigettato la domanda per intervenuta prescrizione, ritenendo che il termine avesse iniziato a decorrere già dalla data in cui il lavoratore aveva presentato all'INAIL la domanda di attestazione dell'esposizione (29.1.1997), perché da quel momento egli aveva consapevolezza dell'esposizione. Secondo la sentenza impugnata, il successivo riconoscimento solo parziale dell'esposizione da parte dell'INAIL non impediva di rivolgersi all'INPS o di agire in giudizio; inoltre, né una seconda domanda all'INAIL relativa ad altro periodo, né il ricorso giudiziario del 2008, né la domanda amministrativa del 2015 erano idonei a interrompere una prescrizione già maturata. Con il ricorso per cassazione, il lavoratore ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che il dies a quo della prescrizione dovesse coincidere non con la mera domanda all'INAIL, ma con il provvedimento dell'INAIL che aveva riconosciuto, sia pure parzialmente, l'esposizione qualificata, poi comunicato al destinatario nel 2002; da quel momento egli avrebbe potuto presentare domanda all'INPS o agire in giudizio. Conseguentemente, la prescrizione sarebbe stata interrotta dal ricorso del 2008 e dalla domanda amministrativa del 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha richiamato il principio per cui il beneficio della rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, L. n. 257 del 1992 è autonomo rispetto al diritto a pensione e la prescrizione decorre dal momento in cui il lavoratore abbia consapevolezza dell'esposizione qualificata all'amianto, trattandosi di diritto in sé e non della sola componente di un credito pensionistico. Ha rilevato che la corte di merito aveva accertato in fatto che tale consapevolezza era già presente al momento della domanda all'INAIL; tale accertamento è insindacabile in cassazione se non nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ma il ricorrente non aveva allegato un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito, limitandosi a una diversa ricostruzione giuridica del dies a quo. Il ricorso è stato quindi respinto; non sono state liquidate spese poiché l'INPS non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. n. 257/1992
beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa
Il beneficio è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere anche prima del pensionamento; incide sul calcolo della contribuzione ai fini pensionistici.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso del beneficio da esposizione ad amianto, il dies a quo coincide con la consapevolezza dell'esposizione qualificata.
In cassazione è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione; non è consentita una mera rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito.
Richiamato solo per la modalità camerale non partecipata del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro cui si commisura l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è un diritto autonomo rispetto alla pensione e la sua prescrizione decorre dalla consapevolezza dell'esposizione qualificata, non dal pensionamento.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione non rileva necessariamente il riconoscimento amministrativo dell'INAIL, ma il fatto storico della conoscenza dell'esposizione, accertabile dal giudice di merito sulla base di tutti gli elementi acquisiti.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare in censura di violazione di legge una contestazione che investe, in realtà, l'accertamento di fatto sulla consapevolezza dell'esposizione; per superare il giudicato di merito occorre dedurre un omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Una volta maturata la prescrizione, domande o ricorsi successivi non ne impediscono gli effetti interruttivi se intervengono dopo il decorso del termine.
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