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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21652/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’assegnazione, nell’ambito del DOCUP Abruzzo 2000-2006, di un contributo pubblico in conto capitale per l’avvio di un’attività ricettiva extra-alberghiera in un immobile di proprietà della ricorrente. Dopo il sisma del 2009 la Regione concesse varie proroghe per l’adempimento degli obblighi amministrativi connessi al finanziamento, in particolare l’iscrizione alla Camera di Commercio e la documentazione della vigenza dell’impresa, subordinandole a dichiarazioni di impegno e fideiussione. Alla scadenza del termine finale, non essendo stata prodotta la documentazione richiesta, il dirigente regionale revocò il contributo e dispose la restituzione delle somme già erogate. La ricorrente sosteneva in cassazione: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., deducendo che l’immobile era rimasto inagibile per effetto del sisma e che ciò era stato riconosciuto dalla stessa Regione con le proroghe; 2) violazione dell’art. 1218 c.c., sostenendo che il sisma costituiva causa di forza maggiore e che l’omessa iscrizione camerale era un mero adempimento formale, non essenziale rispetto allo scopo del finanziamento, già realizzato con l’ultimazione dei lavori prima del terremoto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, il difetto di autosufficienza del ricorso, poiché i documenti richiamati non erano stati trascritti neppure per stralcio. Ha poi osservato che si trattava di doppia conforme e che, in tale situazione, non era proponibile una rivalutazione del materiale istruttorio sotto veste di violazione di legge. Soprattutto, ha evidenziato che la sentenza di appello era sorretta da più rationes decidendi autonome e indipendenti, tutte idonee a fondare la legittimità della revoca: mancata documentazione dell’attuale esercizio dell’impresa, mancanza di prova del nesso tra sisma e inadempimento, insufficienza della prova del danneggiamento e dell’impossibilità di rimediare, mancata dimostrazione dell’avvio delle pratiche di ricostruzione, tardività dell’impegno all’iscrizione camerale e essenzialità di tale certificazione ai fini del finanziamento. Poiché la ricorrente non aveva attaccato specificamente tutte le rationes, il ricorso era inammissibile nella sua interezza. È stato altresì ribadito che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se l’onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia ripartito l’onere probatorio in modo errato; non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è inammissibile se mira sostanzialmente a rimettere in discussione l’accertamento di fatto e la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 1218 c.c.

    La parte che invoca la forza maggiore deve dimostrare che l’inadempimento sia dipeso da causa non imputabile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato sulla motivazione è ristretto nei limiti consentiti dal testo vigente.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme non è proponibile il vizio di motivazione nei limiti richiamati dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per gli effetti economici conseguenti all’esito del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non contesta specificamente tutte le rationes; basta che una sola resti intatta perché il motivo, e quindi il ricorso, non possa essere accolto.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove sotto la veste formale della violazione di legge.
  • La doglianza di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando si contesti un’errata attribuzione dell’onere della prova, non quando si censuri l’apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
  • Chi invoca la forza maggiore o altra causa non imputabile per giustificare l’inadempimento deve offrire prova adeguata del nesso tra l’evento impeditivo e la concreta impossibilità di adempiere, non essendo sufficiente l’allegazione generica di difficoltà o ritardi dell’amministrazione.
  • Nei finanziamenti pubblici finalizzati all’avvio di un’attività imprenditoriale, gli adempimenti documentali che servono a comprovare l’effettiva operatività dell’impresa possono assumere carattere essenziale, se espressamente collegati alla finalità del contributo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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