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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16351/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano del 18/09/2023 con due motivi. Primo: violazione dell'art. 522 c.p.p. e difetto di correlazione tra imputazione e sentenza nonché violazione del divieto di reformatio in peius, perché la ritenuta aggravante "delle più persone riunite" avrebbe aumentato il trattamento sanzionatorio rispetto alla precedente sentenza irrevocabile (23/07/2020) poi revocata, con conseguenze esecutive (art. 4-bis). Secondo: inosservanza degli artt. 516 e 517 c.p.p. e mancata garanzia del diritto di difesa, perché l'aggravante sarebbe stata contestata solo in sede di discussione e sentenza, impedendo all'imputato di valutare preventivamente la possibilità di patteggiamento o messa alla prova alla luce delle novità normative (riforma Cartabia, art. 519 novellato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la circostanza aggravante delle 'più persone riunite' risultava adeguatamente contestata in fatto nel capo d'imputazione (descrizione della simultanea presenza e dei ruoli dei due correferenti), per cui non v'è difetto di correlazione; il divieto di reformatio in peius non opera quando la precedente sentenza di primo grado è stata revocata per nullità assoluta (rescissione del giudicato), rendendo il nuovo giudizio autonomo; inoltre l'eventuale possibilità di peggior trattamento penitenziario ai sensi dell'art. 4-bis non implica violazione del divieto di reformatio in peius. Quanto al diritto di difesa e alle norme su contestazione delle circostanze aggravanti, la Corte ha ritenuto che la qualificazione come aggravante fosse un esito prevedibile e che l'imputato avesse comunque potuto esercitare i rimedi di impugnazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese di procedimento e alla sanzione di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Riferito al principio di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto che la contestazione 'in fatto' della circostanza aggravante sia sufficiente alla conoscibilità degli elementi costitutivi da parte dell'imputato.

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Divieto di reformatio in peius nell'appello del solo imputato; la Corte ha precisato che tale divieto non opera quando la sentenza di primo grado è stata revocata per nullità assoluta, sicché il nuovo giudizio è autonomo.

  • art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.

    Prevede l'aggravante per la rapina commessa da più persone riunite; la Corte ha ritenuto che gli elementi materiali integranti l'aggravante fossero descritti nel capo d'imputazione.

  • art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354

    Rilevante in tema di conseguenze esecutive di una più grave qualificazione (regime carcerario); la Corte conferma che il possibile impatto esecutivo non impedisce la riqualificazione nel nuovo giudizio quando la sentenza precedente è nulla.

  • artt. 516 e 517 cod. proc. pen.

    Norme relative alla contestazione delle circostanze aggravanti; la Corte ha ritenuto osservata la possibilità di conoscenza e difesa perché la circostanza aggravante era già descritta nel capo d'imputazione.

  • art. 519 cod. proc. pen. (come modificato)

    Disciplina la facoltà di patteggiamento o sospensione con messa alla prova in caso di contestazione di aggravanti emerse in dibattimento; la Corte ha osservato che la norma si riferisce ai casi in cui l'aggravante emerga nel corso dell'istruzione dibattimentale, mentre qui era già contestata nel capo d'imputazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione; richiamati come riferimento per la valutazione delle censure sulla motivazione e sulla violazione di norme processuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento e a somme a titolo di ammende quando il ricorso è inammissibile per colpa; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000.

  • art. 111 Cost.

    Principio del diritto al giusto processo; invocato in relazione al diritto al contraddittorio e alla possibilità di conoscere la qualificazione dei fatti.

  • art. 6 CEDU

    Norma europea sul diritto a un giusto processo; richiamata rispetto alla esigenza di garantire il diritto di difesa e il contraddittorio.

Massime di principio

  • La contestazione 'in fatto' di una circostanza aggravante è ammissibile se il capo d'imputazione descrive i fatti materiali che ne costituiscono gli elementi costitutivi; non è sempre necessaria la citazione formale della norma incriminatrice.
  • Il divieto di reformatio in peius (divieto di peggioramento della posizione dell'imputato in caso di appello da parte del solo imputato) non opera quando la sentenza di primo grado è stata annullata o revocata per nullità assoluta o quando il giudizio precedente è stato cancellato per vizi che ne rendono nulla l'efficacia; in tali casi il nuovo giudizio è autonomo.
  • La riqualificazione giuridica del fatto in pegno non costituisce di per sé violazione dei diritti dell'imputato se la nuova qualificazione era prevedibile sulla base dell'imputazione e l'imputato ha avuto possibilità di impugnare la decisione.
  • La possibilità di chiedere il patteggiamento o la messa alla prova disciplinata dall'art. 519 c.p.p. si applica quando una circostanza aggravante emerge nel corso dell'istruzione dibattimentale; se l'aggravante è già contestata nel capo d'imputazione, quella facoltà può non essere operativa ex nunc.
  • Il rischio di conseguenze esecutive più gravose (es. iscrizione all'art. 4-bis) non impedisce al giudice di riconsiderare la qualificazione del fatto nel nuovo giudizio se la precedente sentenza è stata cancellata per nullità sostanziale.

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