Cassazione Penale, Sentenza n. 16351/2024 del 18/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano del 18/09/2023 con due motivi. Primo: violazione dell'art. 522 c.p.p. e difetto di correlazione tra imputazione e sentenza nonché violazione del divieto di reformatio in peius, perché la ritenuta aggravante "delle più persone riunite" avrebbe aumentato il trattamento sanzionatorio rispetto alla precedente sentenza irrevocabile (23/07/2020) poi revocata, con conseguenze esecutive (art. 4-bis). Secondo: inosservanza degli artt. 516 e 517 c.p.p. e mancata garanzia del diritto di difesa, perché l'aggravante sarebbe stata contestata solo in sede di discussione e sentenza, impedendo all'imputato di valutare preventivamente la possibilità di patteggiamento o messa alla prova alla luce delle novità normative (riforma Cartabia, art. 519 novellato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la circostanza aggravante delle 'più persone riunite' risultava adeguatamente contestata in fatto nel capo d'imputazione (descrizione della simultanea presenza e dei ruoli dei due correferenti), per cui non v'è difetto di correlazione; il divieto di reformatio in peius non opera quando la precedente sentenza di primo grado è stata revocata per nullità assoluta (rescissione del giudicato), rendendo il nuovo giudizio autonomo; inoltre l'eventuale possibilità di peggior trattamento penitenziario ai sensi dell'art. 4-bis non implica violazione del divieto di reformatio in peius. Quanto al diritto di difesa e alle norme su contestazione delle circostanze aggravanti, la Corte ha ritenuto che la qualificazione come aggravante fosse un esito prevedibile e che l'imputato avesse comunque potuto esercitare i rimedi di impugnazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese di procedimento e alla sanzione di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferito al principio di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto che la contestazione 'in fatto' della circostanza aggravante sia sufficiente alla conoscibilità degli elementi costitutivi da parte dell'imputato.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Divieto di reformatio in peius nell'appello del solo imputato; la Corte ha precisato che tale divieto non opera quando la sentenza di primo grado è stata revocata per nullità assoluta, sicché il nuovo giudizio è autonomo.
art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.
Prevede l'aggravante per la rapina commessa da più persone riunite; la Corte ha ritenuto che gli elementi materiali integranti l'aggravante fossero descritti nel capo d'imputazione.
art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Rilevante in tema di conseguenze esecutive di una più grave qualificazione (regime carcerario); la Corte conferma che il possibile impatto esecutivo non impedisce la riqualificazione nel nuovo giudizio quando la sentenza precedente è nulla.
artt. 516 e 517 cod. proc. pen.
Norme relative alla contestazione delle circostanze aggravanti; la Corte ha ritenuto osservata la possibilità di conoscenza e difesa perché la circostanza aggravante era già descritta nel capo d'imputazione.
art. 519 cod. proc. pen. (come modificato)
Disciplina la facoltà di patteggiamento o sospensione con messa alla prova in caso di contestazione di aggravanti emerse in dibattimento; la Corte ha osservato che la norma si riferisce ai casi in cui l'aggravante emerga nel corso dell'istruzione dibattimentale, mentre qui era già contestata nel capo d'imputazione.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione; richiamati come riferimento per la valutazione delle censure sulla motivazione e sulla violazione di norme processuali.
Norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento e a somme a titolo di ammende quando il ricorso è inammissibile per colpa; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000.
art. 111 Cost.
Principio del diritto al giusto processo; invocato in relazione al diritto al contraddittorio e alla possibilità di conoscere la qualificazione dei fatti.
art. 6 CEDU
Norma europea sul diritto a un giusto processo; richiamata rispetto alla esigenza di garantire il diritto di difesa e il contraddittorio.
Massime di principio
- La contestazione 'in fatto' di una circostanza aggravante è ammissibile se il capo d'imputazione descrive i fatti materiali che ne costituiscono gli elementi costitutivi; non è sempre necessaria la citazione formale della norma incriminatrice.
- Il divieto di reformatio in peius (divieto di peggioramento della posizione dell'imputato in caso di appello da parte del solo imputato) non opera quando la sentenza di primo grado è stata annullata o revocata per nullità assoluta o quando il giudizio precedente è stato cancellato per vizi che ne rendono nulla l'efficacia; in tali casi il nuovo giudizio è autonomo.
- La riqualificazione giuridica del fatto in pegno non costituisce di per sé violazione dei diritti dell'imputato se la nuova qualificazione era prevedibile sulla base dell'imputazione e l'imputato ha avuto possibilità di impugnare la decisione.
- La possibilità di chiedere il patteggiamento o la messa alla prova disciplinata dall'art. 519 c.p.p. si applica quando una circostanza aggravante emerge nel corso dell'istruzione dibattimentale; se l'aggravante è già contestata nel capo d'imputazione, quella facoltà può non essere operativa ex nunc.
- Il rischio di conseguenze esecutive più gravose (es. iscrizione all'art. 4-bis) non impedisce al giudice di riconsiderare la qualificazione del fatto nel nuovo giudizio se la precedente sentenza è stata cancellata per nullità sostanziale.
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