Sentenza del 22/01/2024 n. 2227 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A.A. aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza presentata il 21 gennaio 2008 per ottenere il rimborso del 90% dell’IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, relativa alla disciplina agevolativa per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990. La controversia riguardava anche le ritenute IRPEF applicate dal datore di lavoro sul trattamento di fine rapporto pagato al contribuente alla cessazione del rapporto, il 31 agosto 1990, e la possibile applicazione della riduzione del rimborso prevista dalla normativa sopravvenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi dell’Agenzia delle entrate e, quindi, l’intero ricorso. Ha stabilito che l’IRPEF sul TFR è stata prelevata al momento del pagamento nel 1990, quando si sono realizzati i presupposti d’imposta: il rimborso rientra pertanto nel periodo agevolato, senza che rilevi che il TFR fosse calcolato anche sulla base di accantonamenti riferibili ad anni precedenti. Ha inoltre escluso che la riduzione del 50% introdotta dalla normativa sopravvenuta incida sul diritto al rimborso nei giudizi pendenti: i limiti delle risorse e l’eventuale riduzione attengono alla fase liquidatoria o esecutiva. È rimasta ferma la decisione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva respinto l’appello dell’Agenzia e accolto l’appello incidentale del contribuente. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di cassazione: 3.100 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre al 15% per spese forfetarie e agli accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002
Ne consegue che l'IRPEF versata sul trattamento di fine rapporto nel 1990, data di cessazione del rapporto di lavoro, rientra pacificamente nell'ambito temporale di applicazione della normativa di favore post sisma.
La disciplina agevolativa si applica all’IRPEF sul TFR quando il presupposto impositivo e il pagamento si sono verificati nel periodo contemplato, anche se il TFR deriva da accantonamenti maturati in anni precedenti.
lo ius superveniens, introdotto dall'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, essendosi limitato a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati nei limiti delle risorse stanziate e, in caso di eccedenza, con la riduzione percentuale sulle somme dovute, oltre che, a seguito dell'esaurimento delle risorse, non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi - non incide sulla questione del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990
La disciplina sopravvenuta regola i limiti finanziari e le modalità di liquidazione dei rimborsi, ma non modifica il diritto sostanziale al rimborso già controverso nei giudizi pendenti. Le eventuali questioni sulla riduzione o sulle risorse disponibili rilevano nella fase di liquidazione, esecuzione o ottemperanza.
Art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
il trattamento di fine rapporto, percepito dal controricorrente alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ha subito una ritenuta i cui presupposti di imposta si sono realizzati al momento del pagamento in favore del lavoratore
Ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta rilevante, la tassazione del TFR considerata in questa decisione si collega al momento in cui viene pagato al lavoratore e viene operata la ritenuta.
Va, invero, rilevata l'inconducenza del richiamo formulato dall'Agenzia delle entrate all'art. 2120 cod. civ., individuando tale norma solo il criterio di calcolo del trattamento di fine rapporto lordo, quale risultante dalla sommatoria di tutti gli accantonamenti annuali che il datore di lavoro ha effettuato per tutta la durata del rapporto di lavoro
La norma individua il criterio di calcolo del TFR lordo sulla base degli accantonamenti effettuati durante il rapporto, ma non determina il momento impositivo dell’IRPEF né esclude l’agevolazione quando il TFR è pagato nell’anno rilevante.
Massime di principio
- Per stabilire in quale periodo ricade la tassazione del TFR, occorre considerare il momento in cui è pagato e tassato, non gli anni cui risalgono i singoli accantonamenti che ne compongono il calcolo.
- Se una disciplina agevolativa individua determinate annualità, l’imposta sul TFR pagato e assoggettato a ritenuta in una di quelle annualità può rientrarvi anche quando il TFR incorpora quote maturate prima.
- Una norma sopravvenuta che disciplina risorse disponibili, riduzioni percentuali o modalità di pagamento del rimborso non elimina, di per sé, il diritto sostanziale al rimborso già oggetto di un giudizio pendente; tali limiti possono rilevare nella fase di liquidazione o di esecuzione.
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