Cassazione Civile, Ordinanza n. 12806/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dal ricorso del curatore per ottenere la dichiarazione di fallimento in estensione di una socia accomandante, assumendo che costei si fosse ingerita nella gestione sociale in violazione del divieto posto per l'accomandante. I giudici di merito hanno valorizzato, tra gli indici di ingerenza, la gestione dei rapporti bancari con delega/procura generale, la facoltà di operare sui conti sociali con spendita del nome della società, l'emissione di assegni, richieste di variazione degli affidamenti e altri atti di amministrazione. La socia ha resistito sostenendo che si trattasse solo di attività esecutive e di mera tesoreria, svolte per ragioni familiari e su istruzioni degli accomandatari, senza effettivo potere gestorio. In cassazione ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2320 c.c., censurando la qualificazione giuridica dell'attività svolta sui conti bancari come ingerenza nella gestione, e sostenendo che essa integrasse soltanto un mandato di pagamento o attività meramente esecutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che, ai fini dell'art. 2320 c.c., è sufficiente anche un solo atto di ingerenza non meramente esecutivo, e che la possibilità di operare sul conto sociale e di spendere il nome della società con poteri assimilabili a procura generale integra una condotta idonea a far sorgere responsabilità illimitata dell'accomandante. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il divieto per il socio accomandante di ingerirsi nell'amministrazione sociale è violato anche da atti che incidono in modo decisivo o rilevante sulla gestione; la responsabilità illimitata può derivare anche da una sola ingerenza non meramente esecutiva.
È il fondamento della domanda di estensione del fallimento al socio che abbia perso il beneficio della responsabilità limitata per ingerenza nella gestione.
È il rimedio esperibile contro la sentenza che dichiara o rigetta il fallimento in estensione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sui fatti è ammesso solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale tipizzato, non per una rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Ai fini della responsabilità illimitata del socio accomandante ex art. 2320 c.c., è sufficiente che il socio compia atti di ingerenza nella gestione sociale aventi influenza decisiva o comunque rilevante; non occorre che l'ingerenza sia abituale, continua o assorbente.
- Non integra violazione del divieto di ingerenza la sola attività meramente esecutiva; viceversa, l'operatività sui conti sociali con spendita del nome della società, emissione di assegni o poteri assimilabili a procura generale è incompatibile con la posizione dell'accomandante.
- L'eventuale permanenza di poteri gestori in capo ai soci accomandatari non esclude la responsabilità dell'accomandante che abbia comunque ingerito nella gestione: l'ingerenza può coesistere con l'amministrazione altrui.
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