Cassazione Civile, Ordinanza n. 17575/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia riguarda la titolarità delle somme maturate alla scadenza di una polizza vita di durata ventennale. In origine una società aveva stipulato la polizza, con designazione del beneficiario per il caso morte e, secondo la tesi poi accolta nei gradi di merito, con individuazione del soggetto avente diritto al capitale in caso di sopravvivenza dell'assicurato. Successivamente la polizza era stata ceduta a un'altra società; in corso di rapporto erano intervenute varie dichiarazioni e scritture: una scrittura del 18.2.2000 che, secondo una parte, avrebbe modificato la posizione soggettiva dell'assicurato/beneficiario; una dichiarazione del 2.9.2008 che, secondo la tesi del resistente, valeva come rinuncia della società cessionaria alla revoca della designazione del beneficiario; una comunicazione del 10.11.2011 con cui, secondo la ricorrente, si sarebbe tentato un ulteriore mutamento del beneficiario; e una dichiarazione del 16.11.2011 con cui l'altro soggetto sosteneva di non aver rinunciato ai propri diritti, ma solo alla quietanza rilasciata anticipatamente. Il giudizio era nato da un sequestro liberatorio della somma depositata dall'assicuratore per stabilire chi fosse il soggetto legittimato a riceverla. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto sei motivi: omesso esame e violazione dell'art. 2704 c.c. sulla mancanza di data certa della scrittura del 2.9.2008; omesso esame e violazione dell'art. 1921 c.c. per la mancata comunicazione all'assicuratore della rinuncia alla revoca del beneficiario; violazione degli artt. 1334, 1335 e 2697 c.c. sulla natura recettizia della comunicazione; violazione dell'art. 1334 c.c. sulla pretesa rinuncia ai diritti derivanti dalla polizza mediante la dichiarazione del 16.11.2011; e violazione delle norme sull'interpretazione degli atti negoziali, per avere la Corte d'appello attribuito alla stessa dichiarazione il solo effetto di regolarizzare l'operazione con la compagnia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via principale, la violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., perché il ricorso esponeva i fatti in modo frammentario e oscuro, omettendo passaggi essenziali della vicenda e non illustrando adeguatamente il contenuto dei documenti su cui si fondavano i motivi. Ha inoltre osservato che tutte le censure ruotavano in realtà attorno alla pretesa assenza di prova della rinuncia della società cessionaria alla facoltà di revocare il beneficiario, ma la Corte d'appello aveva fondato il rigetto anche su una autonoma ratio decidendi non censurata, ossia la distinzione fra caso vita e caso morte e la conseguente affermazione che, per il caso di sopravvivenza, il creditore dell'indennizzo non poteva che essere il soggetto portatore del rischio. In conseguenza dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
il ricorso è palesemente inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti chiara, completa e autosufficiente, nonché l'illustrazione del contenuto rilevante dei documenti richiamati; non è sufficiente rinviare alla sentenza impugnata o costringere la Corte a ricostruire autonomamente la vicenda.
art. 360, primo comma, n.5, c.p.c.; art. 360, n. 3, c.p.c.
I motivi di ricorso devono essere specificamente sussumibili nei vizi di legittimità dedotti; la Corte ha ritenuto che, per difetto di intelligibilità del ricorso, le censure non fossero utilmente scrutinabili.
mancanza di data certa della scrittura del 02/09/2008
La ricorrente invocava la non opponibilità del documento privo di data certa; la Corte non ha esaminato nel merito la censura per l'inammissibilità del ricorso.
ai sensi dell’art. 1921 c.c.
La Corte d'appello aveva letto la dichiarazione resa dal contraente come atto di profittare del contratto e la contestuale dichiarazione della cessionaria come rinuncia alla variazione del contratto assicurativo; la Cassazione non ha riformato tale interpretazione.
violazione di legge con riferimento all'art. 1334, c.c.
La ricorrente sosteneva la natura recettizia della dichiarazione e la sua inefficacia senza comunicazione; la censura non è stata esaminata nel merito.
artt. 1334, 1335, e 2697, c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della ricezione della dichiarazione; la Corte non ha accolto la doglianza per inammissibilità.
artt. 1334, 1335, e 2697, c.c.
Invocato per la ripartizione dell'onere della prova circa la rinuncia alla revoca del beneficiario; non vi è stata una pronuncia di merito sul punto.
artt. 1324, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 e 1371
Richiamato dalla ricorrente per l'interpretazione della dichiarazione del 16.11.2011; la Corte non ha esaminato il merito della censura.
artt. 1324, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 e 1371
Evocati per contestare l'interpretazione dell'atto negoziale; la Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13
È il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: l'esposizione dei fatti deve consentire alla Corte di comprendere la controversia senza dover attingere aliunde a sentenza impugnata o controricorso.
- È inammissibile il ricorso che richiami documenti decisivi senza trascriverne o illustrarne il contenuto rilevante, limitandosi a indicarne l'esistenza o la collocazione processuale.
- Quando la decisione impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, la mancata specifica censura di tale ratio rende inammissibile o comunque infondato il ricorso, anche se gli altri motivi investono argomenti diversi.
- Nelle controversie sulla polizza vita occorre distinguere con precisione tra prestazioni per il caso morte e prestazioni per il caso vita, poiché la titolarità del credito può variare a seconda dell'evento assicurato e della posizione del soggetto designato.
- La contestazione dell'efficacia di una dichiarazione di rinuncia o di designazione del beneficiario richiede una precisa allegazione del contenuto degli atti e del loro significato giuridico; non basta una critica generica alla lettura operata dal giudice di merito.
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