Cassazione Civile, Ordinanza n. 35736/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (previdenza)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione dell'ordinanza n. 22089/2021 della Corte di cassazione, che aveva rigettato il suo ricorso avverso la sentenza d'appello relativa al rispetto, da parte dell'INPS, del termine di 120 giorni per il pagamento di una prestazione conseguente all'omologa del requisito sanitario. In questa sede ha dedotto che la Corte, nel regolare le spese di lite della precedente ordinanza, aveva omesso di considerare che negli atti di primo grado e di appello era stata depositata dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese per limiti reddituali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; pertanto, non avrebbe dovuto essere condannato alle spese. L'INPS, nel controricorso, non ha contrastato sostanzialmente la richiesta e si è rimesso alla decisione della Corte, chiedendo la compensazione delle spese del giudizio di revocazione.
La decisione
La Corte ha riqualificato la domanda di revocazione come istanza di correzione di errore materiale, rilevando che la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. era effettivamente agli atti e che, in presenza di tale dichiarazione, la statuizione sulle spese è sostanzialmente obbligata. Ha quindi accolto la domanda per quanto di ragione e disposto la correzione dell'ordinanza precedente sia nella parte motiva sia nel dispositivo, sostituendo la condanna alle spese con la dichiarazione che la parte non è tenuta al pagamento delle spese. Non ha provveduto sulle spese del presente procedimento riqualificato e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 152 disp. att. c.p.c.
esenzione dal pagamento delle spese di lite per motivi reddituali
La dichiarazione resa nelle forme previste comporta l'esenzione dal pagamento delle spese di lite; se non considerata dal giudice, la relativa omissione incide su una statuizione sostanzialmente predeterminata.
artt. 287 e 288 c.p.c.
Il rimedio esperibile per l'omessa considerazione della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali è la correzione degli errori materiali, in assenza di un'espressa diversa previsione legislativa.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato come base procedurale per la proposta del relatore comunicata alle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso che ricorressero le condizioni processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una parte abbia tempestivamente depositato la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese per limiti reddituali ex art. 152 disp. att. c.p.c., il giudice non può porla a carico delle spese di lite.
- L'omessa considerazione della dichiarazione di esenzione non integra, di regola, un vizio da revocazione, ma un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione degli artt. 287 e 288 c.p.c.
- La statuizione sulle spese, in presenza di valida dichiarazione di esenzione reddituale, ha contenuto sostanzialmente vincolato e predeterminato.
- La riqualificazione dell'impugnazione in correzione di errore materiale è consentita quando il petitum sostanziale attiene alla rettifica di una mera disattenzione del provvedimento.
- In presenza di errore materiale nella regolazione delle spese, la correzione deve investire sia la parte motiva sia il dispositivo del provvedimento corretto.
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