Cassazione Civile, Ordinanza n. 19894/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La lite nasce da un contratto di appalto per il rifacimento della facciata di un edificio condominiale. L'appaltatore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di due fatture relative agli stati di avanzamento lavori. Il condominio propose opposizione, non negando in linea di principio il credito per i lavori, ma chiedendo di compensarlo con una penale per il ritardo nell'ultimazione dell'opera e con una somma per il ripristino di opere ritenute non eseguite a regola d'arte. In primo grado l'opposizione fu accolta e fu operata una compensazione tra i contrapposti crediti, con condanna dell'appaltatore per il saldo. La Corte d'appello confermò. In cassazione l'appaltatore articolò sei motivi: (1) violazione dell'art. 1382 c.c., sostenendo che la penale per ritardo non potesse essere fatta valere senza contestazioni tempestive e che il ritardo fosse imputabile al condominio; (2) violazione dell'art. 1175 c.c., lamentando che il condominio avesse agito in mala fede non contestando subito la penale e la proroga; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo che i giudici avessero attribuito alla sua responsabilità natura extracontrattuale in assenza di domanda; (4) violazione degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. e omesso esame, contestando l'addebito di un errore progettuale e invocando l'accettazione dell'opera; (5) violazione dell'art. 1242 c.c., sostenendo che anche nella compensazione impropria dovessero computarsi interessi e accessori sui crediti; (6) omesso esame, censurando l'inammissibilità in appello del motivo sulla domanda riconvenzionale relativa a penale/interessi per il mancato pagamento delle fatture.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi quattro motivi perché tendevano a sollecitare una nuova valutazione del fatto o comunque non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata; ha ritenuto infondato il quinto motivo, confermando che nella compensazione impropria, quando i reciproci crediti derivano da un unico rapporto, non si applica la disciplina degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c., ma si procede al saldo contabile tra le rispettive poste; ha ritenuto inammissibile il sesto motivo perché il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere usato per contestare la corrispondenza tra motivo di appello e decisum. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario del condominio, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La clausola penale per ritardo è dovuta nei limiti contrattualmente previsti e la sua invocazione non richiede, di per sé, una preventiva contestazione tempestiva se il contratto non la prevede; la doglianza che mira a ridiscutere il ritardo in fatto è inammissibile in cassazione.
Il ritardo nell'esercizio di un diritto, se non finalizzato a recare danno alla controparte e privo di un apprezzabile interesse per il ritardatario, non integra di per sé violazione di correttezza e buona fede, salvo rinuncia tacita al diritto.
La censura è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e attribuisce al giudice un vizio di ultrapetizione o extra petizione non effettivamente ravvisabile nel provvedimento.
L'effetto liberatorio dell'accettazione dell'opera per difformità o vizi richiede una specifica ricostruzione in fatto; in cassazione non è possibile ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
La censura sui rimedi per vizi dell'opera è inammissibile se non indica in modo specifico quale regola legale sia stata violata dalla Corte di merito.
Il richiamo alla responsabilità per rovina e gravi difetti non è utilizzabile per sostenere una responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore se la decisione ha invece ricondotto i crediti e le contestazioni al rapporto contrattuale di appalto.
Non si applica alla compensazione impropria tra crediti sorti dallo stesso rapporto, nella quale prima si determina il saldo complessivo e solo sull'eventuale differenza si computano interessi o rivalutazione se spettanti.
La disciplina della compensazione propria non governa l'accertamento del dare-avere che nasce da un unico rapporto contrattuale.
Nella compensazione impropria non opera la disciplina dell'eccezione di compensazione tipica, essendo sufficiente l'accertamento giudiziale del saldo.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Il motivo deve denunciare una reale violazione di legge e non può essere usato per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio di omesso esame riguarda fatti storici decisivi e non la pretesa non corrispondenza tra i motivi di appello e la motivazione della sentenza; inoltre, in caso di doppia conforme, il controllo è ulteriormente limitato.
In presenza di doppia conforme è inammissibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. se non viene allegata una diversità nella ricostruzione in fatto tra primo e secondo grado.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti di legge, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La clausola penale per ritardo nell'appalto può essere fatta valere anche per la prima volta in giudizio, se il contratto non prevede un termine di decadenza per l'esercizio di tale diritto.
- In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di rivalutazione del fatto o della prova, come nel caso dell'accertamento delle cause del ritardo o della responsabilità per i vizi dell'opera.
- Il mero ritardo nell'esercizio di un diritto non integra violazione di buona fede o correttezza, salvo che sia provata una rinuncia tacita o un uso del diritto finalizzato a danneggiare la controparte.
- Quando i crediti reciproci derivano da un unico rapporto contrattuale, non opera la compensazione propria ex artt. 1241 ss. c.c., ma un accertamento del saldo finale tra dare e avere, sul quale eventualmente si computano interessi e rivalutazione solo sulla differenza residua.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di fatti storici decisivi e non può essere utilizzato per contestare la correttezza della qualificazione processuale del motivo di appello o la corrispondenza del decisum alle doglianze formulate.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul fatto è ulteriormente ristretto, salvo specifica allegazione di divergenza nella ricostruzione fattuale tra i due gradi di merito.
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