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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00715/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato, che aveva difeso una parte in un precedente giudizio di equa riparazione e aveva ottenuto in quel contesto la distrazione delle spese in suo favore, ha proposto domanda ex L. n. 89 del 2001 per l'irragionevole durata del successivo giudizio di ottemperanza instaurato per ottenere l'esecuzione del giudicato relativo a tali spese. La Corte d'Appello di Roma si era dichiarata incompetente ritenendo rilevante, come giudizio presupposto, il precedente processo di equa riparazione trattato dalla Corte d'Appello di Bari; quest'ultima, investita del giudizio riassunto, ha a sua volta sollevato conflitto negativo di competenza, sostenendo che il difensore non fosse parte di quel primo giudizio e che il vero giudizio presupposto fosse invece l'ottemperanza davanti al T.A.R. Lazio, unico processo funzionalmente riferibile al suo diritto proprio. Il ricorrente in opposizione ha insistito per la competenza della Corte d'Appello di Roma, mentre la questione era se, ai fini della competenza territoriale nella domanda di equa riparazione, dovesse aversi riguardo al giudizio di cognizione originario o al giudizio di ottemperanza promosso dal difensore per il suo diritto alle spese distratte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il conflitto negativo di competenza, ha ritenuto fondato il rilievo della Corte d'Appello di Bari e ha dichiarato la competenza della Corte d'Appello di Roma. Ha affermato che il difensore antistatario non è parte del precedente giudizio di equa riparazione della cliente e non può considerare quel processo come giudizio presupposto del proprio ricorso Pinto; il giudizio presupposto, per il diritto fatto valere dall'avvocato, è invece il processo di ottemperanza promosso in proprio dinanzi al T.A.R. Lazio, essendo quello l'unico processo funzionale al suo diritto. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    conflitto negativo di competenza

    consente il regolamento di competenza quando due giudici si dichiarano incompetenti

  • art. 3 L. n. 89 del 2001

    per individuare la competenza territoriale nei giudizi di equa riparazione occorre avere riguardo al distretto della Corte d'Appello in cui ha sede il giudice che ha trattato e definito nel merito il giudizio presupposto

  • art. 6 CEDU

    il diritto alla ragionevole durata tutela il processo della parte interessata e non quello di terzi

  • art. 1173 c.c.

    l'equa riparazione è ricondotta a fonte di obbligazione derivante da atto o fatto idoneo secondo l'ordinamento

  • art. 86 c.p.c.

    consente la difesa personale del ricorrente

  • art. 5-sexies, comma 5, L. n. 89 del 2001

    richiamato solo per la vicenda processuale precedente dichiarata inammissibile

Massime di principio

  • Ai fini dell'equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, il diritto alla ragionevole durata spetta solo a chi sia parte del processo nel quale si assume la violazione, non anche a soggetti rimasti estranei al giudizio, ancorché ne abbiano subito riflessamente conseguenze pregiudizievoli.
  • Il difensore antistatario, quando agisce per il proprio diritto alle spese distratte o per l'esecuzione del relativo giudicato, non è automaticamente parte del processo principale della sua assistita e non può assumere quel giudizio come processo presupposto del proprio ricorso Pinto.
  • La domanda di distrazione delle spese ha natura incidentale e accessoria: dipende dalla decisione sulla pretesa principale e non costituisce domanda autonoma idonea a qualificare il professionista come parte del processo principale.
  • Per la competenza territoriale nei procedimenti ex L. n. 89 del 2001, dopo la riforma del 2015, rileva il distretto della Corte d'Appello nel cui ambito ha sede il giudice che ha trattato e definito nel merito il giudizio presupposto effettivamente riferibile al diritto fatto valere.
  • L'ipotesi in cui il giudizio di ottemperanza sia promosso per dare esecuzione a un diritto proprio del difensore va distinta dalla diversa ipotesi di ottemperanza successiva al riconoscimento dell'indennizzo Pinto, nella quale può operare l'equiparazione funzionale al processo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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