Cassazione Civile, Ordinanza n. 17002/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
La controversia trae origine da operazioni in derivati e covered warrant effettuate dagli investitori su posizioni detenute presso la banca. Secondo i ricorrenti, l’intermediario non avrebbe dato, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Consob n. 11522/1998 e dell’art. 21 del TUF, pronta comunicazione delle perdite intervenute tra il 30 e il 31 ottobre 2002, quando le operazioni avevano già determinato una perdita superiore al 50% del capitale di riferimento. In riassunzione dopo precedente cassazione con rinvio, la Corte d’Appello di Milano ha nuovamente rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che la perdita del 30.10.2002 non fosse comunque evitabile perché già verificata al momento della comunicazione e che quella del 31.10.2002 non fosse causalmente imputabile alla mancata tempestiva comunicazione, valorizzando la spiccata indole speculativa degli investitori e la mole di operazioni da essi autonomamente concluse. Con il primo motivo di ricorso i soccombenti hanno denunciato la violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto al principio di diritto enunciato dalla precedente sentenza rescindente e che sarebbero state precluse ulteriori valutazioni e istruttorie. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., assumendo che, una volta riconosciuto l’inadempimento informativo della banca, il danno sarebbe conseguenza diretta e automatica dell’inadempimento e che la propensione al rischio degli investitori non sarebbe idonea a escludere il nesso causale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il giudice di rinvio avesse correttamente compreso la portata del precedente principio di diritto, limitato all’accertamento dell’inadempimento della banca, e che restasse invece da verificare il distinto profilo del nesso di causalità tra tale inadempimento e i danni lamentati. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che in materia di intermediazione finanziaria l’asimmetria informativa determina una presunzione legale del nesso causale tra inadempimento informativo e pregiudizio, superabile solo con prova contraria specifica, e che la generica propensione al rischio o la pregressa operatività speculativa dell’investitore non eliminano gli obblighi informativi dell’intermediario né bastano a escludere il nesso causale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
Nel giudizio di rinvio, il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti nei limiti del decisum rescindente.
La Corte richiama la possibilità per la Cassazione di decidere nel merito solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; la presenza di accertamenti ulteriori giustifica il rinvio.
L’inadempimento dell’obbligazione risarcitoria dell’intermediario non comporta automaticamente il danno: occorre comunque verificare il nesso causale tra inadempimento e pregiudizio.
Il risarcimento è dovuto solo per il danno che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, secondo il nesso causale da accertare nel caso concreto.
Gli obblighi informativi dell’intermediario finanziario sono richiamati come parametri di comportamento dovuti nei confronti dell’investitore.
art. 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998
L’obbligo di pronta comunicazione delle perdite intervenute è posto a tutela dell’investitore e permane anche quando il cliente abbia precedenti operazioni ad alto rischio.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il principio di diritto enunciato dalla Cassazione vincola il giudice soltanto nei limiti della questione decisa; restano invece esaminabili i profili successivi e logicamente autonomi, come il nesso causale tra inadempimento e danno.
- In materia di intermediazione finanziaria l’asimmetria informativa tra intermediario e investitore comporta una presunzione del nesso causale tra mancato adempimento degli obblighi informativi e pregiudizio subito dall’investitore.
- La generica inclinazione al rischio o la precedente operatività speculativa del cliente non esonerano l’intermediario dagli obblighi informativi imposti dalla disciplina di settore né sono, da sole, idonee a interrompere il nesso causale.
- La responsabilità contrattuale dell’intermediario non è oggettiva: anche quando l’inadempimento sia accertato, il danneggiato deve dimostrare o può avvalersi della presunzione del collegamento causale con il pregiudizio lamentato.
- Il giudice del rinvio può e deve verificare se, pur a fronte dell’inadempimento accertato, il danno sia effettivamente conseguenza immediata e diretta di tale condotta, senza considerare assorbito automaticamente il tema risarcitorio.
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