Cassazione Civile, Ordinanza n. 17414/2025 del 28/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2013 e 2014, con i quali l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti perché riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti con una ditta individuale, a seguito di processi verbali di constatazione della Guardia di finanza. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi riuniti e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, ai sensi degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; (2) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova in tema di operazioni oggettivamente inesistenti e per omessa valutazione complessiva degli elementi presuntivi. Il contribuente è rimasto intimato nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata superava il minimo costituzionale, ma ha accolto il secondo motivo. Ha ribadito che, quando l'Amministrazione dimostri anche tramite presunzioni semplici l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni per ottenere la detrazione IVA e/o la deduzione dei costi; non basta a tal fine la mera fattura, né la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti. La decisione di merito è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione per un nuovo esame del fatto alla luce dei principi indicati, con regolazione anche delle spese di legittimità rimessa al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme alle norme sulla motivazione per dedurre la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o mancante
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza tributaria
richiamato per la denuncia di nullità della sentenza per difetto di motivazione
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
dedotto come vizio processuale per nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante
richiamato per la corretta ripartizione dell'onere della prova in tema di operazioni oggettivamente inesistenti
richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria
richiamato in tema di valutazione delle presunzioni semplici
dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto
non espressamente discusso nel merito, ma richiamato implicitamente nella cornice dei vizi di legittimità non utilizzati dal ricorrente
Cass. Sez. Un. n. 8053/2014
richiamata per il principio del "minimo costituzionale" della motivazione
Massime di principio
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici; una volta fornita tale prova, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate per conservare il diritto alla detrazione IVA e/o alla deduzione dei costi.
- La prova della reale esecuzione dell'operazione non può essere sostituita dalla sola esibizione della fattura, né dalla regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, perché tali documenti possono essere funzionali a rendere apparentemente reale un'operazione fittizia.
- Nella valutazione della controversia il giudice di merito deve esaminare complessivamente gli indizi addotti dall'Ufficio e gli elementi contrari del contribuente, verificando la realtà concreta dell'operazione e non limitandosi agli aspetti meramente formali della documentazione.
- La motivazione della sentenza è apparente solo quando non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se le ragioni della decisione sono comunque intelligibili e superano il minimo costituzionale, il vizio di nullità non sussiste.
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