Cassazione Civile, Ordinanza n. 03748/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2008, contestando alla società un maggior reddito ai fini IRES, IVA e IRAP. La rettifica si fondava sulla ritenuta gestione antieconomica dell'impresa e su movimenti bancari degli acquirenti di appartamenti, in particolare prelevamenti in contanti ritenuti riconducibili, per complessivi euro 37.000, a pagamenti "in nero" in favore della società. La Commissione tributaria regionale aveva annullato gli avvisi, ritenendo non dimostrati dal Fisco elementi gravi, precisi e concordanti e giudicando insufficienti sia i prelevamenti contestati sia il richiamo all'antieconomicità, anche alla luce della crisi del settore edile. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che, in presenza di una gestione reiteratamente antieconomica e di prelevamenti ingiustificati, l'Ufficio non dovesse provare ulteriormente l'accertamento, gravando invece sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni e di superare la presunzione posta a base dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo, pur richiamando correttamente i principi sull'accertamento induttivo dei redditi d'impresa e sulla ripartizione dell'onere della prova, non si confrontava con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice di appello aveva infatti accertato in fatto che la società aveva fornito una serie di elementi probatori idonei a dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate e a vincere la presunzione posta a base dell'accertamento. Per questo il ricorso è stato ritenuto inconferente rispetto al decisum. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa per difetto di attività difensiva della società intimata; è stato inoltre escluso l'obbligo dell'Agenzia di versare l'ulteriore contributo unificato, richiamandosi la disciplina di esenzione per le amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
consente l'accertamento induttivo dei redditi d'impresa sulla base di elementi e presunzioni che rendano inattendibili le scritture contabili, purché l'atto sia sufficientemente motivato sugli indici di inattendibilità e sulla loro idoneità a esprimere capacità contributiva non dichiarata.
richiamato per affermare che, una volta fondato l'accertamento su presunzioni adeguate, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni contestate.
richiamato in tema di presunzioni semplici, utilizzabili nell'accertamento tributario se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma del vizio denunciato nel ricorso, per violazione e falsa applicazione di legge.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicabile all'Agenzia delle Entrate, poiché le amministrazioni dello Stato sono esentate dal pagamento mediante prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nell'accertamento induttivo dei redditi d'impresa, quando l'Ufficio alleghi specifici indici di inattendibilità delle scritture e una loro astratta idoneità a rivelare redditi non dichiarati, l'atto è sorretto da una presunzione di legittimità e l'Amministrazione non è tenuta a provare ulteriormente il maggior imponibile oltre il ragionamento presuntivo svolto.
- In tal caso incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria, dimostrando la regolarità e giustificazione delle operazioni contestate, anche rispetto alla dedotta antieconomicità della gestione.
- La censura di legittimità è inammissibile se non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre principi astratti senza attaccare l'accertamento di fatto posto a base della decisione.
- L'apparente regolarità formale delle scritture contabili non è di per sé sufficiente a vincere l'accertamento induttivo quando gli elementi indiziari sono idonei a fondare la presunzione di evasione.
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