Cassazione Penale, Sentenza n. 19588/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
PIRONE impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro della somma rintracciata (circa 913.727,70 euro) derivante da un finanziamento regionale (parte di 1.950.000 euro) per la realizzazione di un impianto di compostaggio. I motivi dedotti in cassazione: 1) illegittimità dell'inammissibilità dell'appello per ripetitività, sostenendo che sussisteva un elemento di novità consistente nella richiesta di restituzione di 531.128 euro corrispondenti al valore di acquisto delle aree espropriate; 2) assenza di artifici e dunque di reato, perché la competenza e le verifiche tecniche spettano all'autorità amministrativa regionale (determinazioni e conferenze di servizi) e il finanziamento era provvisorio e revocabile; 3) esclusione dell'ingiusto profitto in capo a FISCIANO Sviluppo s.p.a. perché società partecipata al 100% dal Comune, quindi riconducibile alla pubblica amministrazione (richiamo all'art. 4 d.lgs. 175/2016). Si deduceva la violazione di norme di procedura e di sostanza (art. 321 e 322-bis c.p.p., artt. 606 co.1 lett. b) e c) c.p.p., art. 640 c.p.).
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivazione: per la giurisprudenza consolidata, il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile il percorso logico; inoltre l'appello contro provvedimenti cautelari è soggetto a effetto preclusivo, salvo la presenza di 'quid novi'. Il Tribunale aveva correttamente ritenuto che non vi fosse novità: la domanda di restituzione di 531.128 euro era proposta per la prima volta in sede di riesame e non al GIP, in violazione della natura devolutiva dell'impugnazione; le altre argomentazioni sul merito (assenza di artifici, inesistenza dell'ingiusto profitto, qualificazione societaria) erano già state esaminate nel precedente procedimento cautelare. La Corte ha richiamato e confermato le valutazioni del Tribunale circa gli artifici consistiti nell'errata localizzazione e nelle omissioni che hanno reso la procedura più favorevole (evitando la VIA, coinvolgimento di altri comuni e consentendo espropri non previsti), giustificando il sequestro. Conseguenze: rigetto per inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Consente lo svolgimento del giudizio con contraddittorio scritto; qui utilizzato per il procedimento d'appello scritto.
art. 606 co. 1 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi della motivazione): la Corte richiama che il ricorso contro ordinanze cautelari è ammesso solo per tali ipotesi restrittive.
Rimessa nella voce delle norme sulle misure cautelari e sull'impugnazione; nella logica della sentenza è richiamata come parte del quadro normativo che disciplina il riesame e i limiti delle impugnazioni cautelari.
Disciplina l'appello contro i provvedimenti cautelari reali; la Corte evidenzia l'effetto preclusivo e la necessità di nuovi elementi per riaprire il giudizio cautelare.
Norma sostanziale sulla truffa: la sentenza richiama che il fatto contestato riguarda l'uso di artifici/omissioni per ottenere un finanziamento regionale, rilevante ai fini della configurazione del reato.
Norma richiamata dalla difesa per sostenere la riconducibilità della societa' a soggetto pubblico; la Corte tuttavia non ha ritenuto tale profilo idoneo a escludere l'ingiusto profitto o a mutare la valutazione cautelare, e la questione era già stata esaminata nei precedenti gradi.
Consente l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o ammende a carico del ricorrente per inammissibilità o abuso; applicata per disporre il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo sono ammessi in via molto limitata: solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali che rendono incomprensibile il provvedimento.
- L'appello contro provvedimenti cautelari ha effetto preclusivo: se non emergono elementi nuovi rilevanti ('quid novi'), non è ammesso riesaminare le stesse doglianze già valutate, né ottenere la revoca del sequestro già rigettata.
- Elementi presentati per la prima volta in sede di riesame (o in gradi successivi) e non proposti al giudice di primo grado possono essere dichiarati inammissibili per violazione della natura devolutiva dell'impugnazione.
- La mera qualificazione societaria (società partecipata da ente pubblico) non esclude automaticamente l'accertamento di un ingiusto profitto o la rilevanza penale delle condotte: la natura pubblica della società deve essere valutata nel merito e non costituisce di per sé prova di assenza di danno o ingiusto profitto.
- Omissioni o false indicazioni rilevanti per l'amministrazione (es. errata localizzazione che evita valutazioni ambientali o coinvolgimenti di altri enti) possono costituire artifici idonei a ingannare l'ente e giustificare misure cautelari.
- Chi impugna provvedimenti cautelari deve riportare fin da subito tutte le deduzioni e prove ritenute decisive; introdurre argomenti sostanziali nuovi in sede di riesame è rischioso e può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
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