Cassazione Civile, Ordinanza n. 20379/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore dipendente volta a ottenere l’inquadramento nel profilo superiore di "Tecnico della Manutenzione" dal 1° aprile 2011, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo, sulla base delle declaratorie contrattuali e dell’istruttoria, che le mansioni concretamente svolte fossero caratterizzate da autonomia operativa, discrezionalità tecnica, uso di procedure non standardizzate e di macchinari complessi, con controlli non successivamente sindacabili. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1362, 1363 e 2103 c.c., del CCNL 2012 e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato la disciplina legale e contrattuale relativa all’inquadramento del lavoratore addetto alle funzioni di "Tecnico della Manutenzione Rotabili" di cui all’art. 27 del CCNL 20 luglio 2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito si siano attenuti al consolidato metodo di verifica dell’inquadramento professionale, fondato su tre passaggi: accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte, individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo e raffronto tra attività concreta e declaratorie contrattuali. Ha inoltre precisato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiari espressamente di non voler applicare la regola di valutazione della prova o decida su prove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori dei poteri riconosciuti; non è invece configurabile quando il fatto storico rilevante sia stato esaminato, poiché l’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé l’omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, distratte in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di interpretazione del contratto collettivo; la Corte non ravvisa violazioni dei canoni ermeneutici nella decisione di merito.
Richiamato come parametro di interpretazione sistematica; la Corte conferma l’assenza di errori interpretativi della disciplina contrattuale.
Norma sull’inquadramento e sulle mansioni del lavoratore subordinato; l’accertamento di merito è stato ritenuto conforme al criterio delle mansioni effettivamente svolte.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice dichiari di non voler osservare la regola di disponibilità della prova o utilizzi prove non ritualmente acquisite d’ufficio.
La sua violazione è deducibile nei soli casi in cui il giudice attribuisca un valore probatorio difforme da quello legale in modo esplicito; non basta contestare la valutazione degli elementi istruttori.
La censura è stata proposta come violazione di legge e vizio motivazionale, ma è stata ritenuta infondata nei limiti prospettati.
art. 27 del CCNL 20 luglio 2012
Disposizione contrattuale richiamata per la figura del "Tecnico della Manutenzione Rotabili"; la Corte conferma la lettura di merito incentrata su autonomia operativa e competenze tecniche elevate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per l’esatta classificazione dell’inquadramento professionale del lavoratore subordinato occorre seguire un percorso in tre fasi: accertare le mansioni concretamente svolte, individuare le declaratorie del contratto collettivo applicabile e raffrontare i due risultati.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo in ipotesi rigorose: non basta contestare la lettura delle prove o l’apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
- L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione.
- Quando la decisione di merito sul superiore inquadramento è sorretta da un apprezzamento coerente delle mansioni effettive e delle declaratorie contrattuali, la censura per violazione dei canoni interpretativi del CCNL non può essere accolta se tende in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20227/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20257/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20283/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20286/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20287/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20288/2023 del 14/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →