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Parere

Parere n. 634/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario con istanza sospensiva proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-del 10 marzo 2022 di diniego di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento ministeriale del 10 marzo 2022 di diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del diniego di concessione della cittadinanza italiana, sostenendo l’assenza di precedenti penali e la violazione dell’art. 27, comma 2, Cost., sul principio di presunzione di innocenza. Ha dedotto che alcuni procedimenti penali richiamati dall’amministrazione si erano conclusi con sentenze assolutorie e che il certificato dei carichi pendenti e il certificato del casellario giudiziale non riportavano condanne o procedimenti pendenti. Il Ministero ha sostenuto la legittimità del diniego, fondato su plurime vicende penalmente rilevanti, sulla condanna divenuta irrevocabile per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e sull’omessa dichiarazione della posizione giudiziaria nella domanda di cittadinanza. La questione centrale riguarda l’ampiezza della discrezionalità amministrativa nella concessione della cittadinanza e la possibilità di valutare i fatti materiali oggetto di procedimenti penali anche quando questi si siano conclusi con assoluzione.

Il parere

La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto, dichiarando assorbita la domanda cautelare. Ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce atto altamente discrezionale e di alta amministrazione, espressione del potere dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini. Non sussiste un diritto soggettivo dello straniero all’acquisto della cittadinanza, mentre l’amministrazione deve valutare l’interesse pubblico e l’affidabilità morale e civile del richiedente, anche con riguardo alla sua integrazione e alla capacità di rispettare i valori e le regole dell’ordinamento. Nel caso concreto, i fatti alla base dei procedimenti penali erano stati ritenuti di particolare gravità e non erano stati contestati dal ricorrente nella loro materialità. La loro valutazione, indipendentemente dall’esito dei procedimenti penali, non è stata ritenuta illogica, arbitraria, irragionevole o frutto di travisamento. Le sentenze assolutorie non impediscono infatti all’amministrazione di considerare i fatti materiali ai fini della valutazione discrezionale sull’opportunità della concessione della cittadinanza. La Sezione ha inoltre rilevato la tardività degli ulteriori motivi introdotti nella memoria difensiva, perché nuovi rispetto a quelli contenuti nel ricorso straordinario e proposti oltre il termine di decadenza.

Osservazioni

Discrezionalità nella concessione della cittadinanza

La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è un atto altamente discrezionale di alta amministrazione, subordinato alla valutazione dell’interesse pubblico e dell’affidabilità morale e civile del richiedente; non configura un diritto soggettivo dello straniero all’acquisto della cittadinanza.

Rilevanza dei fatti materiali oggetto di procedimenti penali

Nell’ambito della valutazione discrezionale sulla concessione della cittadinanza, l’amministrazione può considerare i fatti materiali alla base di procedimenti penali anche quando questi si siano conclusi con sentenze assolutorie, purché la valutazione non sia illogica, arbitraria, irragionevole o fondata su travisamento.

Presunzione di innocenza

La valutazione amministrativa dei fatti materiali e del loro disvalore ai fini della concessione della cittadinanza non equivale all’affermazione di responsabilità penale e non è preclusa dall’esito assolutorio dei procedimenti penali.

Motivi nuovi introdotti nella memoria difensiva

Le censure nuove e ulteriori rispetto a quelle formulate nel ricorso straordinario, introdotte nella memoria difensiva oltre il termine di decadenza, sono tardive e non possono essere esaminate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    concessione della cittadinanza italiana

    La disposizione attribuisce all’amministrazione un potere ampiamente discrezionale, volto a valutare l’opportunità dell’inserimento dello straniero nella comunità nazionale e la sua affidabilità morale e civile.

  • art. 27, comma 2, Costituzione

    presunzione di innocenza dell’imputato sino alla condanna definitiva

    La disposizione non impedisce all’amministrazione di valutare, in sede discrezionale, la materialità e il disvalore di fatti oggetto di procedimenti penali, anche definiti con assoluzione, senza formulare un giudizio di responsabilità penale.

  • artt. 444 e 445 c.p.p.

    sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

    Il Ministero ha considerato la sentenza irrevocabile di applicazione della pena per detenzione illecita di sostanze stupefacenti quale elemento rilevante nella valutazione dell’affidabilità del richiedente.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    detenzione illecita di sostanze stupefacenti

    La condanna irrevocabile per tale reato è stata valutata tra gli elementi ostativi o comunque sfavorevoli alla concessione della cittadinanza.

  • art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    omessa dichiarazione della posizione giudiziaria

    L’omessa dichiarazione della condanna nella domanda è stata ritenuta rilevante, sia quale indice di inadeguata conoscenza delle regole dell’ordinamento sia in relazione alle conseguenze previste per le dichiarazioni sostitutive.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    oscuramento dei dati identificativi

    Ha costituito la base normativa, insieme all’art. 10 del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679

    trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

    È stato richiamato quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce esercizio di un potere altamente discrezionale di alta amministrazione e non attribuisce allo straniero un diritto soggettivo all’acquisto dello status civitatis.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza l’amministrazione può valutare, ai fini dell’affidabilità morale e civile e dell’integrazione del richiedente, i fatti materiali alla base di procedimenti penali anche quando questi si siano conclusi con sentenza assolutoria.
  • La valutazione amministrativa di fatti penalmente rilevanti non viola la presunzione di innocenza quando non si traduce in un’affermazione di responsabilità penale, ma costituisce un apprezzamento discrezionale dell’affidabilità del richiedente e dell’opportunità dell’inserimento nella comunità nazionale.
  • Il sindacato sul diniego di cittadinanza è circoscritto ai vizi estrinseci e formali della discrezionalità amministrativa, quali illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
  • Nel ricorso straordinario non sono esaminabili le censure nuove introdotte per la prima volta in una memoria difensiva oltre il termine di decadenza per la proposizione del ricorso.

Diniego di cittadinanza italiana e ricorso straordinario

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un cittadino marocchino contro il Ministero dell’interno avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso, con assorbimento della domanda cautelare.

Premesse e provvedimento impugnato

Il richiedente aveva presentato domanda di cittadinanza il 20 ottobre 2017. Il Ministero dell’interno ha respinto l’istanza valorizzando plurimi elementi di natura penale, tra cui:

  • un procedimento per ricettazione;
  • un procedimento per rissa;
  • una sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti, relativa alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti;
  • una segnalazione per ricettazione;
  • una segnalazione per dipendenza da gioco d’azzardo;
  • l’omessa dichiarazione, nella domanda di cittadinanza, della posizione giudiziaria del richiedente.

Motivi del ricorso e difese dell’amministrazione

Il ricorrente ha sostenuto di non avere precedenti penali e ha invocato la presunzione di innocenza di cui all’art. 27, comma 2, Cost. Ha inoltre evidenziato che alcuni procedimenti si erano conclusi con sentenze assolutorie e che il certificato dei carichi pendenti e il certificato del casellario giudiziale non riportavano condanne o procedimenti pendenti.

Il Ministero ha difeso il provvedimento evidenziando la pluralità delle vicende penalmente rilevanti, la condanna irrevocabile per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e l’omessa dichiarazione di tale condanna. Ha inoltre richiamato l’ampia discrezionalità che caratterizza la concessione della cittadinanza e la possibilità di valutare anche fatti oggetto di procedimenti conclusi con assoluzione.

Quadro giuridico sulla concessione della cittadinanza

La Sezione ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è espressione del potere dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini. Si tratta di un atto altamente discrezionale e di alta amministrazione, subordinato alla sussistenza di un interesse pubblico e alla verifica di uno status morale e civile affidabile del richiedente.

Non sussiste, pertanto, un diritto soggettivo dello straniero all’acquisto della cittadinanza. L’amministrazione può valutare l’inserimento stabile nella comunità nazionale, le ragioni della richiesta, la conoscenza e l’osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali e la capacità di rispettare i doveri derivanti dall’appartenenza alla comunità nazionale.

Valutazione dei fatti penalmente rilevanti

Secondo la Sezione, i fatti posti a fondamento del diniego erano di particolare gravità e non erano stati contestati dal ricorrente nella loro materialità. La loro considerazione da parte dell’amministrazione non è risultata illogica, arbitraria, irragionevole né fondata su un travisamento.

Le pronunce assolutorie non impediscono, nell’ambito della valutazione discrezionale sull’opportunità di concedere la cittadinanza, di prendere in considerazione i fatti materiali che hanno dato origine ai procedimenti penali. Tale valutazione amministrativa non equivale a un accertamento di responsabilità penale e, pertanto, non è stata ritenuta lesiva della presunzione di innocenza.

Tardività dei motivi nuovi

La Sezione ha rilevato che le ulteriori censure formulate dal ricorrente nell’ultima memoria difensiva erano nuove rispetto a quelle contenute nel ricorso straordinario. Poiché erano state introdotte oltre il termine di decadenza, non potevano essere esaminate.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario e ha ritenuto assorbita la domanda cautelare. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del regolamento UE 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàEccesso di potere

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