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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18533/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un professionista aveva ottenuto l’ammissione al passivo di un fallimento per parte del compenso vantato per prestazioni di assistenza e consulenza tributaria rese in favore della società poi fallita. Con opposizione allo stato passivo chiedeva l’ammissione dell’intero credito, sostenendo: che esistesse un accordo sui compensi documentato da estratti contabili, fatture, parcelle e verbali con l’Agenzia delle entrate; che tali elementi bastassero a rendere opponibile alla procedura la pattuizione; che le prestazioni dovevano essere collocate in prededuzione perché svolte in funzione della procedura concorsuale; che il tribunale avesse omesso di pronunciarsi sulla correzione di un errore materiale nello stato passivo; e che la condanna alle spese fosse illegittima o comunque da compensare per soccombenza reciproca. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: violazione dell’art. 2704 c.c. sulla data certa e opponibilità degli accordi sui compensi; violazione dell’art. 111, comma 2, l.fall. sulla prededuzione funzionale; omessa pronuncia sulla correzione dell’errore materiale; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio del decreto impugnato: il tribunale non aveva negato l’effettivo svolgimento dell’attività professionale, ma aveva escluso la prova, con scrittura avente data certa anteriore al fallimento, dell’accordo negoziale sulla misura dei compensi opponibile al curatore. La Corte ha ribadito che il mandato professionale stragiudiziale può essere provato anche con mezzi diversi dalla scrittura, ma che, se il professionista vuole opporre alla procedura una specifica pattuizione del compenso risultante da scrittura privata, deve provare la data certa anteriore al fallimento ai sensi dell’art. 2704 c.c.; nel caso concreto, il ricorrente non aveva dimostrato né trascritto prove idonee in tal senso. È stato dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché la prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. per prestazioni stragiudiziali del professionista è riconoscibile solo se le attività siano teleologicamente coerenti con l’interesse della massa e funzionali, ex ante, alla procedura concorsuale effettivamente aperta; le attività di consulenza tributaria svolte non risultavano specificamente dirette alla conservazione del patrimonio per il concordato preventivo liquidatorio, né la società risultava ammessa a tale procedura. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la correzione di un errore materiale nello stato passivo non può essere richiesta nel giudizio di opposizione, ma nel procedimento speciale previsto dall’art. 98, ultimo comma, l.fall. Il quarto motivo è stato respinto come infondato: il rigetto integrale dell’opposizione impone la condanna alle spese secondo soccombenza, salvo compensazione motivata; inoltre la liquidazione degli onorari, se contenuta nei valori tariffari, non richiede specifica motivazione.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    la data della scrittura privata è opponibile ai terzi solo se provata con i mezzi e nelle forme idonee a dimostrare la certa anteriorità del documento; la norma non riguarda il contratto in sé ma la data della scrittura prodotta

  • art. 111, comma 2, l.fall.

    prededuzione cd. funzionale

    la prededuzione per prestazioni professionali stragiudiziali è riconoscibile solo se le attività sono teleologicamente coerenti con l’interesse della massa dei creditori e funzionali, in via ex ante, alla procedura concorsuale effettivamente aperta

  • art. 98 l.fall.

    la correzione dell’errore materiale nello stato passivo va chiesta nel procedimento speciale previsto dalla norma, non nel giudizio di opposizione

  • artt. 98 - 99 l.fall.

    regolano l’opposizione allo stato passivo

  • art. 91 c.p.c.

    il rigetto integrale dell’opposizione comporta la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione totale o parziale delle spese richiede i presupposti di legge e una valutazione del giudice

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    norma sul vizio motivazionale, qui inammissibile perché la censura mirava a una questione non devolubile nel giudizio di opposizione

  • art. 2751 bis n. 2 c.c.

    richiamo al privilegio riconosciuto ai crediti professionali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presupposto per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel passivo fallimentare, il professionista che invochi una pattuizione specifica sul compenso contenuta in una scrittura privata deve dimostrarne l’opponibilità alla procedura attraverso una data certa anteriore al fallimento; in mancanza, la clausola sul compenso non può essere opposta al curatore.
  • La prova del contratto d’opera professionale stragiudiziale non richiede necessariamente la forma scritta, poiché l’incarico può essere provato anche con testimoni o presunzioni; tuttavia, quando si deduca una specifica scrittura recante la determinazione convenzionale del compenso, opera l’onere di provare la certa anteriorità del documento ai sensi dell’art. 2704 c.c.
  • La prededuzione funzionale dei crediti del professionista presuppone che l’attività sia, secondo una valutazione ex ante, direttamente funzionale alla presentazione o alla gestione della procedura concorsuale e all’interesse della massa dei creditori, non essendo sufficiente che l’attività abbia semplicemente inciso in modo utile sulla posizione economica del debitore.
  • La richiesta di correzione di un errore materiale relativo allo stato passivo non può essere proposta o decisa nel giudizio di opposizione, dovendo essere azionata con lo specifico rimedio previsto dalla legge fallimentare.
  • Il rigetto integrale dell’opposizione allo stato passivo comporta, di regola, la condanna alle spese della parte soccombente; la compensazione richiede una specifica base giustificativa e la liquidazione degli onorari entro i parametri tariffari non esige autonoma motivazione dettagliata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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