Cassazione Civile, Ordinanza n. 18665/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di euro 100.000 ottenuto da una banca nei confronti della debitrice principale e dei fideiussori, relativo a un rapporto di anticipazioni/finanziamenti. I debitori hanno opposto il decreto sostenendo, tra l'altro, che il credito fosse già oggetto di separato giudizio di ripetizione indebito sul conto corrente collegato, che le garanzie fossero nulle per violazione della disciplina antitrust e dello schema ABI, che le fideiussioni dovessero essere qualificate come fideiussioni e non come contratti autonomi di garanzia, che mancasse la forma scritta o la sottoscrizione della banca su alcuni documenti, e che le condizioni economiche fossero indeterminate. La Corte d'appello aveva dichiarato il difetto di legittimazione sostanziale della cessionaria del credito per difetto di prova dell'inclusione dello specifico credito nella cessione in blocco e aveva respinto il resto delle censure. In Cassazione la cessionaria ha proposto ricorso principale deducendo, in sintesi, violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. perché il rilievo sul difetto di legittimazione sarebbe stato introdotto solo in comparsa conclusionale, nonché violazione delle norme in tema di prova della cessione in blocco e omesso esame del codice/sito web indicati nell'avviso di cessione. I debitori hanno resistito con ricorso incidentale sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel dichiarare tardiva o infondata la nullità delle fideiussioni antitrust, nel qualificare le garanzie come contratti autonomi, nel ritenere rispettata la forma scritta dei contratti bancari e nel reputare generiche le doglianze sulle condizioni economiche.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale: ha ritenuto che la Corte d'appello avesse esaminato e accolto una difesa sulla legittimazione sostanziale della cessionaria sollevata in modo non rituale, senza attivare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c. su una questione mista di fatto e diritto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese. Tutti gli altri motivi del ricorso principale sono stati assorbiti. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva adeguatamente le rationes decidendi della sentenza d'appello: in particolare, non attaccava la ratio relativa alla mancata allegazione e prova della concreta applicazione delle clausole antitrust, né quella relativa all'autonomia del rapporto garantito rispetto al conto corrente, né la rationes sulla forma scritta e sulla genericità delle deduzioni sulle condizioni contrattuali. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali, ove dovuto.
Norme richiamate
Il rilievo officioso di una questione mista di fatto e diritto, come il difetto di legittimazione sostanziale, impone l'attivazione del contraddittorio con assegnazione di termine per memorie; la sua omissione determina nullità della decisione.
Il giudice non può pronunciarsi su una questione introdotta solo in comparsa conclusionale, perché tale atto ha funzione meramente illustrativa delle difese già ritualmente proposte.
La censura sul mancato rilievo di contestazioni o riconoscimenti processuali è stata proposta, ma la Corte non l'ha accolta, ritenendo decisiva la diversa questione della rituale introduzione del tema della legittimazione.
Invocato per sostenere che il comportamento processuale della controparte equivalga a riconoscimento della cessione, ma la doglianza non ha superato il vaglio di fondatezza sul punto decisivo.
Richiamato in tema di cessione in blocco di crediti bancari; la Corte d'appello aveva richiesto prova specifica dell'inclusione del singolo credito nella cessione.
Richiamato dal ricorrente principale a fondamento della disciplina della cessione in blocco e della relativa prova.
Richiamati in tema di cessione del credito e relativa titolarità attiva del rapporto sostanziale.
La Corte esclude che vi sia stata inversione dell'onere della prova nella parte in cui il ricorso incidentale lamentava la mancata dimostrazione della nullità delle fideiussioni.
Richiamato dal ricorso principale nel contestare la disciplina della cessione e i requisiti del contratto, ma non è stato decisivo nel dispositivo.
Richiamato per dedurre l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali; la relativa doglianza incidentale è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato dal ricorso principale in tema di forma degli atti, ma non ha inciso sull'esito.
Richiamato dal ricorso principale in tema di efficacia della cessione, senza esito favorevole per la cessionaria sul punto principale deciso.
art. 2, lett. a), L. n. 287/1990
Invocato per la nullità delle fideiussioni asseritamente conformi allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale.
Richiamato per sostenere la nullità parziale delle fideiussioni limitata alle clausole riproduttive dello schema ABI.
Richiamato per la qualificazione della garanzia come fideiussione.
Richiamato per l'operatività delle eccezioni opponibili dal garante rispetto al rapporto principale.
Richiamato per sostenere la possibilità di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto garantito, nei limiti consentiti dalla natura della garanzia.
Richiamato nel motivo incidentale sulla qualificazione del contratto di garanzia e sulla sua autonomia negoziale.
Richiamato per l'interpretazione dei contratti e la qualificazione della garanzia.
Richiamato con riferimento alla formazione del contratto e alla forma del rapporto bancario.
Richiamato in tema di forma scritta e di determinatezza/trasparenza delle condizioni economiche dei contratti bancari, nonché di validità dei documenti prodotti.
Richiamato per la disciplina degli interessi e dei criteri di determinazione dei costi del credito.
art. 24 Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale come parametro del diritto di difesa e del contraddittorio.
art. 111 Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale come parametro del giusto processo e del contraddittorio.
Richiamato per il divieto di nuove prove e nuovi documenti in appello e per il vaglio di inammissibilità delle censure incidentali.
Richiamato per la necessità di specificità dei motivi di appello; una doglianza è stata ritenuta inammissibile perché generica.
Base dei motivi di ricorso principale e incidentale, con varie censure per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo.
Richiamato per qualificare come inammissibile la censura che si poneva in contrasto con giurisprudenza consolidata sulla forma scritta bancaria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Usato per dare atto dell'obbligo di ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d'ufficio una questione che comporta accertamenti di fatto e di diritto sulla titolarità o legittimazione sostanziale, deve attivare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c.; la mancata attivazione rende nulla la decisione.
- La comparsa conclusionale non può introdurre nuove questioni o nuovi fatti: ha solo funzione illustrativa delle difese già ritualmente proposte.
- La contestazione della titolarità sostanziale del rapporto è mera difesa e non è soggetta a preclusioni, ma i fatti su cui si fonda devono essere ritualmente introdotti e provati.
- In tema di cessione in blocco di crediti bancari, l'avviso pubblicato non basta di per sé se la Corte ritiene necessario un riscontro specifico sull'inclusione del singolo credito e tale riscontro non è altrimenti provato secondo le regole del processo.
- La nullità parziale delle fideiussioni asseritamente conformi allo schema ABI richiede, oltre all'allegazione della clausola anticoncorrenziale, il rispetto degli oneri probatori e delle preclusioni processuali; non basta invocare in astratto il provvedimento antitrust senza dimostrare la concreta incidenza della clausola nella vicenda.
- Se una decisione di merito si fonda su più rationes autonome e una sola è censurata, il ricorso è inammissibile nella parte in cui non attacca tutte le ragioni idonee a sorreggere la decisione.
- La qualificazione di una garanzia come contratto autonomo di garanzia o fideiussione va censurata confrontandosi con tutte le argomentazioni del giudice di merito, inclusa l'eventuale autonomia del rapporto garantito rispetto a quello principale.
- In materia di contratti bancari, le censure sulla forma scritta e sull'indeterminatezza delle condizioni devono misurarsi con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e con i requisiti di specificità dell'impugnazione.
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