Cassazione Penale, Sentenza n. 8325/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la "fungibilità" (detrazione) del periodo di isolamento di fatto subito durante la detenzione (Casa circondariale di Macomer, 30/11/2010-16/06/2013 e successivamente limitazioni durante la detenzione ad Alghero per COVID-19) con la frazione detentiva di isolamento diurno prevista dalla condanna all'ergastolo. Ha dedotto tre motivi: (1) violazione e mancata motivazione sugli artt. 33, 72 c.p. e art. 657 c.p.p. riguardo al periodo di Macomer, sostenendo sovrapponibilità e afflittività dei regimi; (2) inosservanza dell'art. 666, comma 5, c.p.p., per mancata attivazione dei poteri istruttori del giudice e per aver posto a carico del ricorrente l'onere probatorio, nonché mancata valutazione della presunzione di veridicità delle sue dichiarazioni; (3) apparente motivazione per adesione a note amministrative ritenute laconiche e insufficienti a descrivere le concrete condizioni di detenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato e riaffermato l'orientamento di legittimità secondo cui l'isolamento diurno previsto dall'art. 72 c.p. ha natura di sanzione penale e non è fungibile con l'isolamento cautelare, sanitario o disciplinare (o con il regime 41-bis) che incidono solo sulle modalità esecutive. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale secondo cui l'Amministrazione penitenziaria aveva escluso che il ricorrente fosse sottoposto a regime differenziato o a limitazioni della socialità: quindi le allegazioni di "isolamento di fatto" sono state smentite dagli accertamenti. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e Dessena è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 72 cod. pen.
L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività lavorativa
L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 è qualificato dalla giurisprudenza come una sanzione penale specifica (misura suppletiva legata all'ergastolo) e non come mera modalità esecutiva della pena; ha carattere afflittivo e non è quindi sostituibile con periodi di isolamento cautelare o sanitario
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Il regime differenziato ex art. 41-bis incide sulle modalità di attuazione del trattamento detentivo (sospensione delle regole ordinarie) e non costituisce sanzione penale. Pertanto non è fungibile con l'isolamento diurno
art. 33 e art. 38 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Riferiti agli istituti di isolamento cautelare, sanitario o disciplinare: tali forme di isolamento non hanno la natura di sanzione penale equivalente all'isolamento diurno e quindi non sono detraibili ai fini dell'art. 657 c.p.p.
art. 657 cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di determinazione della pena eseguita e di possibili detrazioni; la giurisprudenza esclude la fungibilità tra isolamento diurno e altri tipi di isolamento ai fini delle detrazioni previste dall'art. 657
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Riguarda i poteri istruttori del giudice dell'esecuzione; il ricorso lamentava mancata attivazione di tali poteri, ma la Corte ha ritenuto che l'istruttoria svolta fosse sufficiente e che l'onere di allegazione non potesse prevalere contro le risultanze amministrative che attestavano regime ordinario
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente l'applicazione di ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per disporre il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'isolamento diurno previsto per l'ergastolano (art. 72 c.p.) ha natura di sanzione penale e non è automaticamente fungibile con periodi di isolamento cautelare, disciplinare o sanitario; pertanto non sono detraibili a titolo di isolamento diurno i periodi in cui il detenuto è stato sottoposto a misure cautelari o a regime 41-bis
- La mera allegazione di un "isolamento di fatto" non basta: il ricorrente deve fornire elementi specifici o far valere l'insufficienza degli accertamenti amministrativi; le risultanze fornite dall'Amministrazione penitenziaria che attestino regime ordinario sono decisive salvo prova contraria chiara e circostanziata
- Il giudice dell'esecuzione ha poteri istruttori (art. 666 c.p.p.); tuttavia l'esercizio di tali poteri dipende dalla congruità e specificità delle richieste del ricorrente e dalla documentazione disponibile: critiche generiche alla motivazione o richieste apodittiche sono destinate a essere respinte
- Le decisioni di merito che si atten-gono al consolidato orientamento di legittimità sulle differenze tra istituti esecutivi e sanzionatori vengono confermate dalla Cassazione; in caso di conformità alle risultanze amministrative il ricorso è spesso inammissibile
- Presentare un ricorso privo di elementi specifici o che si limiti ad avversare in modo aspecifico una motivazione comporta il rischio di condanna alle spese e all'applicazione di ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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