Cassazione Civile, Ordinanza n. 17532/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dall’acquisto di un lotto edificabile sul quale era stato rilasciato un permesso di costruire poi annullato dal Comune, a seguito di approfondimenti sulla conformità urbanistica e territoriale. Dopo l’annullamento, il Comune ha ordinato la demolizione delle opere e, all’esito di verifiche di inottemperanza all’ordine di demolizione, ha avviato e completato il procedimento di acquisizione dell’area al proprio patrimonio mediante atti non impugnati dai privati. Questi ultimi hanno agito davanti al tribunale ordinario con domanda di rivendicazione ex art. 948 c.c., sostenendo che non fosse applicabile l’art. 31 d.P.R. 380/2001, perché la costruzione era stata inizialmente assentita da un titolo valido poi annullato, e che quindi il Comune avesse trasferito il bene in carenza di potere. I ricorrenti hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo di affermare la giurisdizione del giudice ordinario; il Comune ha resistito sostenendo la giurisdizione amministrativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che, nonostante la domanda fosse formalmente qualificata come azione di rivendicazione, il petitum sostanziale fosse diretto a contestare gli effetti della sequenza di atti amministrativi adottati dal Comune dopo l’annullamento del permesso di costruire e l’ordine di demolizione, inclusi i verbali di accertamento dell’inottemperanza e l’atto finale di acquisizione/trascrizione non impugnati. La controversia è stata quindi ricondotta a un rapporto mediatamente riferibile all’esercizio del potere amministrativo in materia di uso del territorio. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti.
Norme richiamate
regolamento preventivo di giurisdizione
strumento utilizzato per devolvere alle Sezioni Unite la decisione sulla giurisdizione prima della prosecuzione del giudizio di merito.
la sua formale proposizione non è decisiva ai fini della giurisdizione, che va individuata in base al petitum sostanziale e alla causa petendi.
art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
acquisizione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione
la controversia che investe gli effetti della sequenza procedimentale attivata ai sensi di tale disposizione resta inserita nell’esercizio del potere amministrativo edilizio e quindi nella giurisdizione amministrativa.
art. 38 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
interventi eseguiti in base a permesso poi annullato
è richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che, in tale ipotesi, non opererebbe l’acquisizione ex lege dell’area; la Corte tuttavia osserva che, nel caso concreto, la contestazione investe comunque una sequenza di atti amministrativi conclusa da provvedimenti non impugnati.
art. 33, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
sanzione pecuniaria sostitutiva dell’attività ripristinatoria
citato per analogia nei precedenti richiamati: le controversie su sanzioni edilizie sostitutive restano collegate al potere amministrativo sull’uso del territorio.
ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale
nei precedenti evocati, la giurisdizione amministrativa è stata affermata quando il petitum immediato investiva la legittimità dell’ordinanza di acquisizione.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo rileva il petitum sostanziale, da individuare alla luce della causa petendi e dei fatti allegati, non la sola qualificazione formale della domanda operata dalla parte.
- Quando la domanda, anche se proposta come azione petitoria o di rivendicazione, mira in sostanza a contestare gli effetti di una sequenza di atti amministrativi edilizi e acquisitivi, la controversia resta riconducibile alla giurisdizione amministrativa.
- Se il bene è coinvolto in un procedimento amministrativo concluso da provvedimenti di demolizione, accertamento di inottemperanza e acquisizione al patrimonio pubblico non impugnati, la lite sulle conseguenze di tali atti non può essere isolata come mera controversia dominicale di competenza del giudice ordinario.
- La giurisdizione ordinaria può essere ravvisata solo quando il provvedimento amministrativo rilevi come mero fatto storico incidente sul patrimonio del privato; se invece il provvedimento e la sequenza procedimentale sono l’oggetto sostanziale della contestazione, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.
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