Cassazione Penale, Sentenza n. 11360/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria del 04/06/2021 che aveva rigettato la richiesta di riesame (ai sensi dell'art. 309 c.p.p.) della misura cautelare della custodia in carcere applicata al ricorrente. I difensori hanno proposto cinque motivi: 1) contestazione della identificazione del ricorrente nelle conversazioni intercettate (riferimenti a "Nino", "Antonio", "quello") per i reati di detenzione e spaccio (art. 73 DPR 309/90); 2) doglianza circa la presunta "circolarità" del ragionamento che avrebbe dedotto la partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) dai singoli episodi di spaccio e viceversa; 3) mancata o incerta individuazione del ricorrente rispetto ad altri omonimi coinvolti nei fatti (anche con riferimento a reati di estorsione e rapina aggravata); 4) travisamento delle prove con riferimento al capo relativo al possesso dell'arma (mitra) attribuita a un diverso omonimo; 5) errata applicazione delle norme sulle esigenze cautelari (artt. 125, 274 c.p.p.), rilevando la giovane età, lo status di incensurato e l'assenza di elementi concreti e attuali di pericolo tali da giustificare la custodia cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria avesse fornito una motivazione congrua e logica, in particolare nella valutazione delle intercettazioni e nell'identificazione del "Nino" con il ricorrente: si tratta di valutazioni di fatto rimesse al giudice di merito non sindacabili in sede di legittimità se motivate adeguatamente. La censura sulla presunta circolarità e sull'aggravante dell'art. 416-bis è risultata generica e volta a chiedere una diversa lettura del materiale probatorio, oltre che priva di specifiche critiche logico-giuridiche. Quanto alla questione delle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., per reati previsti dallo stesso comma, con conseguente obbligo per la difesa di allegare elementi di esclusione; pertanto il Tribunale aveva correttamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende; è disposta la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
richiesta di riesame della misura cautelare
norma procedurale che disciplina il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; qui è il titolo procedurale dell'istanza cui l'ordinanza impugnata ha dato risposta
la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse dato motivazione sufficiente per ritenere la sussistenza degli elementi sintomatici della partecipazione all'associazione mafiosa e l'aggravante collegata, non sindacabile in cassazione quando la motivazione è congrua
traffico e detenzione di sostanze stupefacenti
norma sostanziale relativa ai delitti di droga; il Tribunale ha fondato su intercettazioni e altri elementi l'addebito di reati in materia di stupefacenti nei confronti del ricorrente
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
richiamata in relazione al capo contestato sull'associazione finalizzata al narcotraffico, con valutazione di gravità indiziaria supportata dalle captazioni
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
presunzione relativa di pericolosità sociale per specifici reati
la Corte ha confermato che per i reati indicati in questo comma opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, che impone alla difesa di provare elementi di esclusione; tale presunzione prevale sulla disciplina generale di cui all'art. 274
esigenze cautelari (fra cui pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione)
norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte ha spiegato che ove operi la presunzione dell'art. 275, comma 3, la valutazione richiama il criterio più rigoroso previsto per quei reati
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
motivi di inammissibilità e vizio di motivazione in cassazione
richiami processuali utilizzati dal ricorrente per censurare l'ordinanza; la Corte ha rilevato che le censure erano in gran parte tentativi di riedizione di questioni di fatto non sindacabili in cassazione
artt. 192, 273, 195 cod. proc. pen.
regole sull'apprezzamento e sulla valutazione delle fonti e delle intercettazioni
richiamati dalla difesa per contestare la valutazione delle intercettazioni; la Corte ha ricordato che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice del merito se la motivazione è logica e coerente
principio di presunzione e onere della prova sulle esigenze cautelari
richiamata dalla difesa nell'ambito delle critiche sulle esigenze cautelari; la Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale che, per i reati dell'art. 275, comma 3, limita il campo di applicazione di certe considerazioni difensive
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario
disposizione esecutiva che impone l'inoltro del provvedimento al direttore dell'istituto per gli adempimenti conseguenti alla decisione
Massime di principio
- In sede di Cassazione il sindacato sulla valutazione delle intercettazioni e sull'identificazione degli imputati è molto limitato: se il giudice di merito ha motivato in modo coerente e logico, le valutazioni di fatto non sono rivedibili.
- Le contestazioni generiche che chiedono semplicemente una diversa valutazione dei fatti ("avrei interpretato diversamente") sono inammissibili in cassazione se non evidenziano specifici errori logico-giuridici nella motivazione.
- Quando ricorre l'art. 275, comma 3, c.p.p. (reati particolarmente gravi), opera una presunzione relativa di esigenza cautelare; il ricorrente/debitore della difesa deve quindi produrre elementi specifici e concreti per escludere tale presunzione.
- Le deduzioni di "circolarità" della motivazione devono essere puntualmente dimostrate mostrando l'anello logico mancante o la contraddittorietà esplicita della motivazione; una mera asserzione non è sufficiente.
- Nel caso di omonimia o riferimenti generici nelle intercettazioni, la difesa deve proporre elementi probatori concreti (alibi, riconoscimenti positivi, analisi dei contesti conversazionali) per mettere in dubbio l'identificazione; l'esistenza di omonimi da sola non basta se il giudice di merito ha fornito adeguata spiegazione.
- Proporre ricorsi infondati o meramente riformulatori può comportare condanne alle spese e, in casi di particolare temerarietà, sanzioni alla Cassa delle ammende.
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