Cassazione Penale, Sentenza n. 38110/2022 del 10/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo relativo a un terreno con impianto ricettivo per camper; i ricorrenti deducono violazione dell'art. 274 c.p.p. in relazione alle condizioni di applicabilità della misura cautelare e vizio di motivazione, sostenendo l'assenza di indizi circa lo stoccaggio e la immissione illecita di liquami nel pozzetto (affermando invece che il pozzetto serviva per acque piovane) e producendo fatture che attesterebbero lo smaltimento dei liquami da ditte specializzate; inoltre rilevano la cessazione della condotta illecita e l'inattualità delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, in tema di sequestro preventivo, il controllo del giudice di legittimità è limitato alla verifica di legittimità e di compatibilità fra fattispecie concreta e normativa e non può sostituirsi alla valutazione di merito sugli indizi di colpevolezza. Ha inoltre considerato che il Collegio cautelare aveva fornito motivazione adeguata circa la serietà degli indizi e le esigenze cautelari; quindi le censure dei ricorrenti, essenzialmente di natura fattuale e logica, non erano ammissibili in Cassazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
Richiamata come norma sulle condizioni di applicabilità delle misure cautelari; i ricorrenti ne contestavano l'applicazione, mentre la Corte ha richiamato che il riesame deve verificare la compatibilità tra fattispecie concreta e normativa senza valutare il merito degli indizi.
art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione; la Corte ricorda che il ricorso è ammesso per mancanza fisica della motivazione o per motivazione apparente, non per mero vizio logico.
Norma richiamata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte fa applicazione e dispone la condanna dei ricorrenti.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020
Richiamato per giustificare lo svolgimento della camera di consiglio senza la presenza delle parti (procedimento in camera di consiglio ridotta).
d.lgs. 152/2006 (artt. 256 lett. a) e b) e art. 113, comma 1)
Normativa ambientale relativa ai reati contestati (gestione illecita di rifiuti/liquami); la Corte ricorda il quadro normativo che definisce le ipotesi di reato al centro del sequestro preventivo.
Richiamato quale norma sulla concorso di persone nel reato, in relazione ai capi d'imputazione originari; citato nel provvedimento impugnato come riferimento alla fattispecie criminosa.
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo la Cassazione verifica solo la legittimità e la coerenza della motivazione e la compatibilità fra fattispecie concreta e normativa, senza riesaminare il merito degli indizi di colpevolezza.
- Per impugnare con successo in Cassazione un provvedimento cautelare occorre denunciare violazioni di legge, assenza fisica della motivazione o motivazione così apparente da non consentire la comprensione dell'itinerario logico; i meri rilievi di fatto o le critiche logiche alla motivazione sono inammissibili.
- È sufficiente il fumus commissi delicti (astratta sussumibilità del fatto in una fattispecie di reato) per giustificare il sequestro preventivo; tuttavia il giudice deve comunque esporre in modo puntuale gli elementi che fanno ritenere la serietà degli indizi.
- Prove documentali o argomentazioni che mirano a dimostrare l'assenza di responsabilità o la cessazione della condotta (es. fatture di smaltimento, sopralluoghi che attestano cessazione) possono essere decisive sul merito, ma in sede di ricorso per cassazione in materia cautelare non sono solitamente riassunte: vanno valorizzate nelle fasi di merito o tramite mezzi processuali idonei.
- Chi propone ricorso infondato o inammissibile in materia di misure cautelari rischia la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare preventivamente la fondatezza giuridica e l'ammissibilità del motivo prima di ricorrere.
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