Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38098/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per omesso versamento IVA ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000: il ricorrente contestava (1) il rigetto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, d.lgs. 74/2000 (limite massimo di due rinvii per estinzione del debito, 6 mesi) per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost. e per difetti motivazionali della corte territoriale; (2) la valutazione della responsabilità penale, sostenendo che il mancato incasso da parte dei clienti esclude la rilevanza penale o sia da considerare forza maggiore/ordinario rischio d'impresa; (3) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., considerando i pagamenti effettuati e la possibilità che il debito residuo fosse sotto soglia di punibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata o inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 d.lgs. 74/2000, richiamando precedenti ordinanze della Corte costituzionale (tra cui n.256/2017 e n.126/2019) che hanno già escluso l'accoglimento per ragioni di inammissibilità o per carenza di un parametro di confronto normativo. Ha confermato i principi consolidati sulla natura istantanea e omissiva del reato di cui all'art. 10-ter, secondo cui rileva la dichiarazione annuale e il relativo debito ivi indicato: l'emissione della fattura antecedente all'incasso espone all'obbligo di versamento e il mancato incasso dai clienti rientra nell'ordinario rischio di impresa e non esclude il dolo. Infine, ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità, rilevando l'entità dell'imposta non versata (oltre €400.000) come elemento decisivo per negare la tenuità.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Reato di omesso versamento IVA: reato omissivo ed istantaneo che si consuma alla scadenza del termine per il versamento dell'acconto successivo; rileva il debito indicato nella dichiarazione annuale e il dolo si desume dalla presentazione della dichiarazione stessa.

  • art. 13 d.lgs. n. 74/2000, comma 3

    Prevede il limite massimo per i rinvii concessi per estinguere il debito tributario (due rinvii, max 6 mesi). La Corte ha ritenuto la censura costituzionale inammissibile alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e della discrezionalità legislativa nella fissazione del termine.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità: applicabilità esclusa quando manca anche uno solo dei presupposti (modalità della condotta, esiguità del danno, non abitualità). La Corte ha ritenuto decisivo l'elevato importo dell'imposta non versata.

  • art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Regola la qualificazione temporale delle operazioni IVA (criterio del pagamento per le prestazioni di servizi): per servizi l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento, ma l'emissione antecedente alla riscossione espone al versamento dell'imposta.

  • art. 21 e ss. d.P.R. n. 633/1972

    Obblighi di fatturazione e registrazione che rendono conoscibile l'ammontare dell'IVA dovuta e impongono l'adozione di misure organizzative per accantonare l'imposta.

  • art. 23 e 24 legge 11 marzo 1953 n. 87

    Regole procedurali sulla rimessione di questioni di legittimità costituzionale: il ricorso sosteneva vizio di motivazione nella ordinanza di rimessione, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito e la richiamata giurisprudenza costituzionale.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione dell'entità del danno: usato per valutare la gravità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis.

  • Sez. U, n. 37424 del 28/03/2013 (Romano) - giurisprudenza

    Principio secondo cui il debito IVA è normalmente collegato al compimento delle operazioni imponibili e il dolo può desumersi dalla dichiarazione e dall'organizzazione richiesta per accantonare l'IVA.

  • Sez. 3, n. 38594 del 23/01/2018 (M.) - giurisprudenza

    L'emissione della fattura antecedente al pagamento espone il contribuente all'obbligo di versare comunque l'imposta; il mancato incasso non è causa di forza maggiore esimente.

  • Sez. 3, n. 6506 del 24/09/2019 (Mattiazzo) - giurisprudenza

    Conferma che il mancato incasso per inadempimento contrattuale dei clienti non esclude il dolo richiesto dall'art. 10-ter e che il rischio è ordinario rischio d'impresa.

Massime di principio

  • La questione di costituzionalità dell'art. 13, comma 3, d.lgs. 74/2000 è difficilmente accoglibile se non sostenuta da un petitum preciso e da un parametro di riferimento: la Corte costituzionale ha già ritenuto in più occasioni la tematica inammissibile o non fondata.
  • Il reato di omesso versamento IVA ex art. 10-ter è valutato sull'ammontare dichiarato nella dichiarazione annuale; la presentazione della dichiarazione costituisce elemento probatorio forte del dolo generico.
  • L'emissione della fattura antecedente al pagamento vincola il contribuente all'obbligo di versare l'IVA anche se non ha ancora incassato il corrispettivo; il mancato incasso rientra di norma nell'ordinario rischio di impresa e non costituisce di per sé causa di forza maggiore esimente.
  • Per ottenere una sospensione o un differimento utile ai fini penali è necessario agire tempestivamente nell'ambito del procedimento amministrativo (es. piani di rateizzazione, procedure di storno, accordi con l'amministrazione) e documentare compiutamente l'impossibilità materiale di pagamento.
  • L'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) è escluso se manca anche un solo requisito: in particolare importi rilevanti dell'imposta non versata rendono improbabile il riconoscimento della causa di non punibilità.
  • Nel proporre questioni procedurali o costituzionali è importante che il giudice a quo articoli chiaramente i termini della domanda di rimessione e il petitum, pena l'inammissibilità o la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.