Cassazione Penale, Sentenza n. 38095/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello del 18/05/2021 deducendo violazione di legge per pena illegale: la Corte di appello aveva convertito la pena detentiva in pena pecuniaria adottando il parametro di euro 250,00 per ogni giorno di detenzione invece del parametro minimo di euro 75,00 per giorno che, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale n.28/2022), deve applicarsi. Si deduceva quindi l'illegittimità della conversione e si chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il motivo relativo alla illegittimità della misura pecuniaria sostitutiva. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'entità della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva (la conversione) e ha disposto il rinvio per la nuova determinazione/negoziazione dell'importo da applicare, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n.28/2022 secondo cui il minimo giornaliero di conversione deve essere 75 euro e non il precedente minimo derivante dall'art.135 c.p. La Corte ha inoltre rilevato che la determinazione dell'entità della pena sostitutiva non può essere decisa dalla Cassazione quando essa deriva da pattuizioni tra le parti, che devono rinegoziare l'accordo o il giudice di merito deve rideterminare l'importo entro i corretti limiti legali.
Norme richiamate
Codice penale, art. 648, secondo comma
Articolo indicante il reato per cui è stato condannato l'imputato (ricostruzione del fatto-reato).
Norma che fissava il parametro minimo utilizzato precedentemente per la conversione delle pene; la sentenza fa riferimento al fatto che il precedente parametro minimo è stato ritenuto incostituzionale nella parte che determinava il minimo applicabile.
Codice di procedura penale, art. 459, comma 1-bis
Richiamato nella motivazione in relazione al principio che, per il decreto penale di condanna, il valore giornaliero minimo della conversione deve essere di 75 euro in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n.28/2022.
Legge n. 689 del 1981, art. 53, secondo comma
"il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 c.p. e non può superare di dieci volte tale ammontare" (testo censurato) e la sostituzione prospettata dalla Corte costituzionale: "il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 c.p."
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte di questa disposizione che collegava il minimo giornaliero alla somma di cui all'art.135 c.p. e ha indicato temporaneamente il minimo di 75 euro come parametro di sostituzione per garantire la funzionalità della conversione della pena.
Corte costituzionale, sentenza n. 28 del 2022
Dichiarata l'illegittimità costituzionale della disciplina che fissava un minimo giornaliero collegato all'art.135 c.p.; la Corte ha stabilito che, in via sostitutiva e provvisoria, il minimo giornaliero per la conversione sia 75 euro, lasciando al legislatore la possibilità di interventi correttivi più organici.
Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 16192 del 16/03/2021
Precedente richiamato che stabilisce che l'illegalità sopravvenuta della pena concordata (per effetto di declaratoria di incostituzionalità) inficia l'accordo e impone l'annullamento della sentenza, lasciando le parti libere di rinegoziare la pena o di proseguire il giudizio.
Massime di principio
- Se la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria è stata calcolata sulla base di limiti ormai dichiarati incostituzionali, la sentenza che applica tale conversione è viziata e può essere annullata in cassazione.
- In seguito alla Corte costituzionale n.28/2022 il minimo giornaliero per la conversione delle pene deve essere considerato pari a euro 75,00, salvo intervento legislativo diverso; il precedente parametro collegato all'art.135 c.p. non è più applicabile nella parte illegittima.
- Quando la pena pecuniaria sostitutiva deriva da un accordo (patteggiamento) tra le parti, la Corte di cassazione non può riformare autonomamente l'entità della somma: l'annullamento lascia le parti libere di rinegoziare o impone il rinvio al giudice di merito per nuova determinazione nei corretti limiti.
- La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittimità della misura pecuniaria sostitutiva, tende ad annullare la pronuncia limitatamente all'entità della pena e a rinviare (o a consentire la rinegoziazione) per evitare che la declaratoria di incostituzionalità componga un vuoto operativo.
- È opportuno, in casi analoghi, verificare se la conversione riguarda un decreto penale di condanna o una sentenza di patteggiamento/in appello, poiché la pronuncia della Corte costituzionale ha indicazioni operative specifiche in relazione al decreto penale ma la logica di tutela si estende alla sostituzione in generale.
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