Cassazione Penale, Sentenza n. 38093/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputato condannato per omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) per complessivi €1.285.597,00 (€600.022,00 per 2013 e €685.575,00 per 2014). Ha impugnato sostenendo: 1) assenza del dolo in ragione di una crisi di liquidità della cooperativa di cui era legale rappresentante e della necessità improrogabile di pagare le retribuzioni ai lavoratori (richiamo ad art. 10-ter d.lgs. 74, art. 43 cod.pen., e a scriminanti come lo stato di necessità o l'esimente per le scelte a tutela dei lavoratori); 2) doglianza sul rigetto delle attenuanti generiche e mancata valutazione di circostanze ai sensi dell'art. 62-bis cod.pen.; 3) censura per il diniego della sospensione condizionale della pena (art. 165 cod.pen.), in particolare sotto il profilo che la richiesta implicava adesione agli obblighi previsti dal comma 2 dell'art. 165.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna. In particolare: - Ha ritenuto pienamente motivata la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'assenza di dolo: l'imputato non ha assolto all'onere di allegazione circa la non imputabilità della crisi economica e non ha dimostrato di avere adottato concrete misure (anche a svantaggio del proprio patrimonio) per reperire risorse idonee al pagamento dell'IVA; inoltre l'IVA è somma incassata dal contribuente che andava prudenzialmente accantonata e l'elevato importo (€1.285.597,00) è indice di mancato accantonamento consapevole. - Il rifiuto delle attenuanti generiche è stato confermato in ragione di un precedente penale specifico; tale valutazione è un apprezzamento di fatto prerogativa del giudice del merito e non sindacabile in Cassazione se motivata. - Il diniego della sospensione condizionale della pena è stato ritenuto legittimo: la Corte territoriale ha motivato negativamente la prognosi di non recidiva, anche ove si fosse voluta subordinare la sospensione ad obblighi dell'art. 165 comma 2. - Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
omesso versamento di imposte (IVA)
Rilevanza dell'elemento soggettivo del reato: l'esclusione del dolo per crisi di liquidità è possibile solo se il soggetto allega e dimostra la non imputabilità della crisi e l'impossibilità di fronteggiarla mediante misure concrete; per l'IVA è richiesto l'accantonamento delle somme ricevute dai clienti, sicché la mancata segregazione è indicativa di dolo
art. 43 cod. pen.
Rinvio ai principi generali sulla imputabilità e sulle esimenti; la Corte richiede prova della non imputabilità della situazione di crisi
art. 45 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come parametro di offensività; la Corte non ha ritenuto che il comportamento fosse privo di offensività
art. 54 cod. pen.
Richiamato come possibile scriminante (stato di necessità); la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrato il necessario presupposto fattuale
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti: la Corte ha confermato il giudizio del merito che esclude le attenuanti generiche per la presenza di precedenti penali specifici
art. 165 cod. pen.
sospensione condizionale della pena
La richiesta di sospensione condizionale ripetuta implica adesione agli obblighi previsti; comunque il giudice del merito deve valutare la prognosi di non recidiva e può negare il beneficio per pericolosità sociale o sistematicità della condotta
art. 133 cod. pen.
Criteri di valutazione delle attenuanti generiche: il giudice del merito deve motivare sulla prevalenza o meno degli elementi indicati dall'articolo
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Fondamento relativo ai motivi di ricorso in Cassazione contestati per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi generici o ripetitivi inammissibili
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione della condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- La crisi di liquidità può, in linea teorica, escludere il dolo per omesso versamento; tuttavia l'onere probatorio grava sull'imputato: deve allegare e dimostrare che la crisi non è a lui imputabile e che ha tentato tutte le misure concrete (anche con sacrifici patrimoniali) per far fronte al debito tributario
- Per l'IVA, le somme ricevute dai clienti sono considerate debito verso l'erario e il contribuente è tenuto, con la dovuta diligenza, a segregare o accantonare tali somme; la mancata segregazione su importi rilevanti è elemento indiziario di consapevolezza e dolo
- Le valutazioni sulle circostanze attenuanti generiche e sulla prognosi di recidiva sono apprezzamenti di fatto del giudice del merito e sono poco sindacabili in Cassazione se la motivazione è coerente e non contraddittoria
- La richiesta di sospensione condizionale della pena, se già precedentemente concessa, comporta l'adesione agli obblighi previsti dall'art. 165; tuttavia anche la riconcessione è rimessa alla valutazione del giudice del merito che deve motivare sulla probabilità di futura astensione da reati
- In sede di difesa, in situazioni di crisi finanziaria occorre documentare tempestivamente tentativi alternativi di reperire liquidità (finanziamenti, cessioni, sacrifici patrimoniali) e dimostrare l'impossibilità effettiva e non dolosa di adempiere alle obbligazioni tributarie
- I motivi di ricorso generici o che semplicemente ripetono questioni già decise in appello senza nuove specifiche argomentazioni rischiano l'inammissibilità
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