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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38093/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputato condannato per omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) per complessivi €1.285.597,00 (€600.022,00 per 2013 e €685.575,00 per 2014). Ha impugnato sostenendo: 1) assenza del dolo in ragione di una crisi di liquidità della cooperativa di cui era legale rappresentante e della necessità improrogabile di pagare le retribuzioni ai lavoratori (richiamo ad art. 10-ter d.lgs. 74, art. 43 cod.pen., e a scriminanti come lo stato di necessità o l'esimente per le scelte a tutela dei lavoratori); 2) doglianza sul rigetto delle attenuanti generiche e mancata valutazione di circostanze ai sensi dell'art. 62-bis cod.pen.; 3) censura per il diniego della sospensione condizionale della pena (art. 165 cod.pen.), in particolare sotto il profilo che la richiesta implicava adesione agli obblighi previsti dal comma 2 dell'art. 165.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna. In particolare: - Ha ritenuto pienamente motivata la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'assenza di dolo: l'imputato non ha assolto all'onere di allegazione circa la non imputabilità della crisi economica e non ha dimostrato di avere adottato concrete misure (anche a svantaggio del proprio patrimonio) per reperire risorse idonee al pagamento dell'IVA; inoltre l'IVA è somma incassata dal contribuente che andava prudenzialmente accantonata e l'elevato importo (€1.285.597,00) è indice di mancato accantonamento consapevole. - Il rifiuto delle attenuanti generiche è stato confermato in ragione di un precedente penale specifico; tale valutazione è un apprezzamento di fatto prerogativa del giudice del merito e non sindacabile in Cassazione se motivata. - Il diniego della sospensione condizionale della pena è stato ritenuto legittimo: la Corte territoriale ha motivato negativamente la prognosi di non recidiva, anche ove si fosse voluta subordinare la sospensione ad obblighi dell'art. 165 comma 2. - Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    omesso versamento di imposte (IVA)

    Rilevanza dell'elemento soggettivo del reato: l'esclusione del dolo per crisi di liquidità è possibile solo se il soggetto allega e dimostra la non imputabilità della crisi e l'impossibilità di fronteggiarla mediante misure concrete; per l'IVA è richiesto l'accantonamento delle somme ricevute dai clienti, sicché la mancata segregazione è indicativa di dolo

  • art. 43 cod. pen.

    Rinvio ai principi generali sulla imputabilità e sulle esimenti; la Corte richiede prova della non imputabilità della situazione di crisi

  • art. 45 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di offensività; la Corte non ha ritenuto che il comportamento fosse privo di offensività

  • art. 54 cod. pen.

    Richiamato come possibile scriminante (stato di necessità); la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrato il necessario presupposto fattuale

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti: la Corte ha confermato il giudizio del merito che esclude le attenuanti generiche per la presenza di precedenti penali specifici

  • art. 165 cod. pen.

    sospensione condizionale della pena

    La richiesta di sospensione condizionale ripetuta implica adesione agli obblighi previsti; comunque il giudice del merito deve valutare la prognosi di non recidiva e può negare il beneficio per pericolosità sociale o sistematicità della condotta

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di valutazione delle attenuanti generiche: il giudice del merito deve motivare sulla prevalenza o meno degli elementi indicati dall'articolo

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento relativo ai motivi di ricorso in Cassazione contestati per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi generici o ripetitivi inammissibili

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • La crisi di liquidità può, in linea teorica, escludere il dolo per omesso versamento; tuttavia l'onere probatorio grava sull'imputato: deve allegare e dimostrare che la crisi non è a lui imputabile e che ha tentato tutte le misure concrete (anche con sacrifici patrimoniali) per far fronte al debito tributario
  • Per l'IVA, le somme ricevute dai clienti sono considerate debito verso l'erario e il contribuente è tenuto, con la dovuta diligenza, a segregare o accantonare tali somme; la mancata segregazione su importi rilevanti è elemento indiziario di consapevolezza e dolo
  • Le valutazioni sulle circostanze attenuanti generiche e sulla prognosi di recidiva sono apprezzamenti di fatto del giudice del merito e sono poco sindacabili in Cassazione se la motivazione è coerente e non contraddittoria
  • La richiesta di sospensione condizionale della pena, se già precedentemente concessa, comporta l'adesione agli obblighi previsti dall'art. 165; tuttavia anche la riconcessione è rimessa alla valutazione del giudice del merito che deve motivare sulla probabilità di futura astensione da reati
  • In sede di difesa, in situazioni di crisi finanziaria occorre documentare tempestivamente tentativi alternativi di reperire liquidità (finanziamenti, cessioni, sacrifici patrimoniali) e dimostrare l'impossibilità effettiva e non dolosa di adempiere alle obbligazioni tributarie
  • I motivi di ricorso generici o che semplicemente ripetono questioni già decise in appello senza nuove specifiche argomentazioni rischiano l'inammissibilità

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