Cassazione Penale, Sentenza n. 38090/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano la sentenza per plurimi motivi: 1) prescrizione di alcuni reati (art. 2, art. 5 e art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74); 2) insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'esistenza e utilizzabilità delle fatture ritenute inesistenti (ditta Edilit, ditta Chourabi) e sulla responsabilità di D'Alessandro Luigi per dichiarazione fraudolenta mediante fatture inesistenti; 3) mancanza del dolo specifico per il reato di occultamento/distruzione delle scritture contabili (art. 10), confusione tra omissione e distruzione/occultamento; 4) vizio nel calcolo della pena e nell'applicazione della continuazione (aumento per reati satellite) a carico di D'Alessandro Matteo; 5) nullità per mancata notificazione dell'avviso del decreto che dispone il giudizio di appello al difensore nominato; 6) deduzioni sulla inutilizzabilità di elementi probatori riconducibili a reati prescritti; 7) richieste di rettifica formale della pena ai sensi dell'art. 619 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili per manifesta infondatezza la maggior parte dei motivi di ricorso relativi alla responsabilità penale e alla valutazione probatoria, confermando di fatto l'accertamento di fatto dei giudici di merito sull'inesistenza di talune fatture e sulla sussistenza del reato di occultamento/distruzione delle scritture contabili (art. 10 d.lgs. n. 74) ritenuto reato di natura permanente. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla mancata notificazione dell'avviso (il difensore contestante era sospeso all'epoca e gli imputati erano difesi da difensori di ufficio che avevano impugnato). La Corte ha però accolto parzialmente il motivo relativo al calcolo della pena per D'Alessandro Matteo, constatando un errore di diritto nell'applicazione della continuazione (la condotta di occultamento essendo un'unica azione permanente non doveva essere conteggiata come reato anno per anno), e ha rideterminato la pena principale a due anni di reclusione annullando senza rinvio la parte del trattamento sanzionatorio relativa alla pena principale. Il ricorso di D'Alessandro Luigi è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e con ordine di versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. In conclusione: ricorsi in massima parte inammissibili; solo rettifica del trattamento sanzionatorio per Matteo.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 10
Il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili richiede l'istituzione delle scritture e un "quid pluris" commissivo (distruzione/occultamento); ha natura di reato permanente e la prescrizione decorre dall'accertamento fiscale.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 2
Norma relativa alla dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti; può essere accertata anche attraverso valutazione della consistenza delle fatture e della loro esistenza effettiva.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 5
Riguarda la fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione e la soglia di punibilità; il giudice penale è competente a determinare l'ammontare dell'imposta evasa e può avvalersi di accertamenti induttivi per verificare il superamento della soglia.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 17, comma 1-bis
Aumenta i termini di prescrizione per i delitti da artt. 2 a 10 di un terzo per i fatti commessi dopo il 17/09/2011; incide sulla decorrenza dei termini di prescrizione rilevanti nel caso.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 21 comma 7
Stabilisce che l'IVA è dovuta anche in presenza di fatture per operazioni inesistenti; tali importi non sono scomputabili nella verifica del superamento della soglia di punibilità.
cod. pen. - art. 110
Regola il concorso di persone nel reato; applicata per valutare la responsabilità concorrente del legale rappresentante nei periodi di sua carica.
cod. proc. pen. - art. 606 comma 1 (lett. b, c, e)
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, nullità, travisamento della prova); invocati dai difensori e valutati dalla Corte con esito in gran parte inammissibile.
cod. proc. pen. - art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali in cassazione per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata a carico di D'Alessandro Luigi.
cod. proc. pen. - art. 129
Secondo la giurisprudenza citata, un ricorso per cassazione inammissibile preclude la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata).
cod. proc. pen. - art. 493
Consenso delle parti all'acquisizione della comunicazione di reato rende utilizzabili le dichiarazioni ivi contenute; richiamato per giustificare utilizzabilità di confessioni/ammissioni.
cod. proc. pen. - artt. 189 e 192
Art. 189 (atipicità dei mezzi di prova) e art. 192 (criteri di valutazione della prova): il giudice penale può avvalersi di accertamenti induttivi (studi di settore, verifiche della GdF) e valutare autonomamente gli elementi probatori.
cod. proc. pen. - art. 178
Richiamato dalla difesa come motivo di nullità per mancata notificazione; la Corte ha ritenuto la censura infondata per motivi di fatto (sospensione dell'albo e difensori di ufficio intervenuti).
Massime di principio
- Il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili (art. 10 d.lgs. n. 74) è reato permanente: la prescrizione decorre dall'accertamento fiscale; in casi analoghi occorre verificare il "dies a quo" dell'accertamento.
- La semplice omissione della tenuta delle scritture contabili è distinta dalla distruzione o occultamento penalmente rilevante: per quest'ultimo è necessario un "quid pluris" commissivo (es. distruzione materiale), oltre all'esistenza delle scritture.
- Il giudice penale è titolare della determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa e può utilizzare accertamenti induttivi (es. studi di settore, verifiche di Guardia di Finanza) ai fini della verifica del superamento della soglia di punibilità.
- Le fatture ritenute inesistenti possono essere valutate dal giudice penale anche se i reati di emissione a carico degli emittenti sono prescritti, purché gli elementi siano stati acquisiti nel medesimo procedimento e valutati correttamente dal giudice.
- Un ricorso per cassazione inammissibile impedisce normalmente di far valere cause di non punibilità sopravvenute dopo la sentenza impugnata (ad es. prescrizione maturata successivamente), salvo che il ricorso sia stato ammissibile.
- Errori di diritto nel calcolo della pena (ad es. errata applicazione della continuazione) possono essere rettificati dalla Corte di Cassazione senza rinvio mediante rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
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