Cassazione Penale, Sentenza n. 43326/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, con cui era stata applicata la pena di 3 anni di reclusione e una multa di euro 16.000 per il delitto previsto dagli artt. 81, 110 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90 ( fatti commessi dal 2019 a settembre 2021). Il ricorrente ha dedotto omessa riqualificazione dei fatti nella ipotesi "lieve" di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, chiedendo quindi che la condotta fosse ritenuta nella fattispecie attenuata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, dopo le modifiche procedurali operate dalla legge n.103/2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta è ammesso (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) soltanto per specifici motivi: espressione della volontà dell'imputato, erronea qualificazione giuridica del fatto (ma solo se palese e manifesto), difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, o illegittimità della pena o della misura di sicurezza. Il vizio prospettato dal ricorrente sulla qualificazione giuridica è stato ritenuto generico e meramente motivazionale, non dimostrando un errore manifesto o una qualificazione palesemente eccentrica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). La sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena ai sensi di questa norma.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto (solo se palese), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte ha applicato questa limitazione per dichiarare inammissibile il ricorso.
Ha modificato il codice di rito (c.p.p.) restringendo le possibilità di impugnazione delle sentenze di patteggiamento; le restrizioni normative sono il motivo per cui il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme del codice penale richiamate nella contestazione principale relative alla partecipazione e alla concorso nel reato; la Corte ha preso atto della qualificazione già effettuata in primo grado.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma che sanziona i delitti in materia di stupefacenti richiamata quale contestazione principale della vicenda.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Prevede l'ipotesi attenuata ("lieve") per specifiche fattispecie in materia di stupefacenti; il ricorrente ha chiesto la riqualificazione in tale ipotesi, ma la Corte ha ritenuto che la deduzione fosse generica e non idonea a fondare il ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Dopo la legge n.103/2017, i ricorsi in Cassazione avverso le sentenze di patteggiamento sono molto limitati: occorre fondare il ricorso su uno dei motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
- La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica è ammissibile solo se l'errore è manifesto, palesemente eccentrico rispetto alla fattispecie contestata o frutto di un palese travisamento; mere critiche alla motivazione o richieste di diverso apprezzamento dei fatti non bastano.
- Non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione come strumento ordinario per riformare la valutazione delle prove o la motivazione della sentenza di patteggiamento: le censure devono essere specifiche e rientrare nei profili ammessi dalla norma.
- Per chi impugna è utile concentrarsi su profili concreti e dimostrabili: ad esempio che non vi fu espressione di volontà valida dell'imputato, che la pena sia illegale o che vi sia palese difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione del giudice.
- In fase di patteggiamento, chi ritiene possibile una riqualificazione più favorevole dovrebbe sollevare la questione prima o durante l'accordo e fornire elementi chiari e documentati, perché dopo le limitazioni procedurali sarà difficile ottenere la revisione in Cassazione.
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